Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2010, n. 12972

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Nel contratto di deposito nei magazzini generali, il cui fine principale è quello, proprio del deposito, della custodia, conservazione e restituzione delle merci, il rapporto tra i contraenti in materia di responsabilità per inadempimento e di colpa presunta "ex recepto" è disciplinato essenzialmente dalle norme generali sul deposito con la conseguenza che il titolare dell'azione risarcitoria per la perdita, la distruzione o il deterioramento delle cose depositate nei confronti del depositario è, indipendentemente da chi sia il proprietario delle stesse, il depositante o il terzo se legittimato alla restituzione in quanto intestatario o possessore della fede di deposito o della nota di pegno, alla stregua della speciale disciplina prevista negli artt. 1792 e ss. Cod. civ.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2010, n. 12972
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12972
Data del deposito : 27 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V M - Presidente -
Dott. F G - Consigliere -
Dott. T A - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. A A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AXA ASSICURAZIONI SPA 00902170018 in persona del legale rappresentante e Procuratore Speciale Dott. F R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell?avvocato M M, che la rappresenta e difende unitamente all?avvocato C S M giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente ?
contro
AUTORITA? PORTUALE TRIESTE 00050540327 in persona del suo Presidente Dott.ssa M M, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5, presso lo studio dell?avvocato D M S, rappresentata e difesa dall?avvocato G M giusta procura speciale del Dott. Notaio G P in TRIESTE 28/10/2005, rep. n. 74269;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 543/2004 della CORTE D?APPELLO di TRIESTE, SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 28/5/2004, depositata il 28/08/2004, R.G.N. 64/C/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2010 dal Consigliere Dott. A A;

udito l?Avvocato SIMONE DE MARTINO per delega dell?Avvocato MARCELLO GHELARDI;

udito il P.M. in persona dell?Avvocato Generale Dott. FEDELI MASSIMO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con sentenza in data 13-11-2002, il Tribunale di Trieste - per quanto ancora interessa in questa sede - accoglieva la domanda proposta dalla s.a. L?UNION DES ASSURANCES DE PARIS-I.A.R.D. (di seguito, brevemente, s.a. UAP) , in surroga della propria assicurata Socowa, nei confronti dell?AUTORITA? PORTUALE di TRIESTE (gia? ente autonomo, di seguito, brevemente, APT) per il risarcimento dei danni conseguenti alla distruzione di n.

2.490 balle di cotone di proprieta? dell?assicurata a seguito di incendio verificatosi nei pressi del molo 6^ del porto di Trieste, dove detta merce era stata sistemata in conseguenza di un precedente analogo evento.

1.2. La decisione, gravata da impugnazione dell?APT, era riformata in parte qua dalla Corte di appello di Trieste, la quale con sentenza in data 28-8-2004 rigettava la domanda della s.a. UAP con compensazione delle spese di entrambi i gradi, ripartendo definitivamente l?onere delle spese di c.t.u. in ragione di due terzi a carico
dell?appellante e di un terzo a carico della appellata.

1.2.1. In particolare la Corte di appello riteneva che la s.a. UAP fosse carente di legittimazione attiva in relazione alla dedotta responsabilita? contrattuale dell?APT, in quanto l?assicurata Socowa ? proprietaria delle balle di cotone - era estranea al rapporto di deposito intercorso tra la stessa AUTORITA? PORTUALE e lo spedizioniere s.p.a. F P.

1.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l?AXA Assicurazioni s.p.a., quale incorporante per fusione di UAP Italiana s.p.a. (a sua volta gia? avente causa della s.a. L?UNION DES ASSURANCES DE PARIS-IARD) , svolgendo tre motivi.
Ha resistito l?APT, depositando tempestivo controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1411, 1793 c.c. e degli artt. 81 e 100 c.p.c. in relazione all?art. 360 c.p.c., n. 3 e insufficiente e
contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Al riguardo parte ricorrente lamenta che la Corte di appello - pur correttamente riconducendo il contratto intercorso tra lo spedizioniere s.p.a. F P e l?APT agli schemi del deposito presso magazzini generali ex art. 1787 c.c. e riconoscendo, come fatto pacifico tra le parti, che le merci depositate erano dell?assicurata Socowa - abbia erroneamente e infondatamente escluso la legittimazione della compagnia di assicurazione ad agire in surroga della propria assicurazione. In particolare la ricorrente si duole che il giudice di appello abbia ritenuto inapplicabili alla fattispecie principi affermati da questa Corte con sentenza n. 9810 del 1997 in tema di handling e abbia escluso la configurabilita? del contratto a favore di terzo o per conto di chi spetta, per non essere stata emessa la fede di deposito della merce;
deduce - in contrario senso che Socowa era soggetto legittimato ad agire contrattualmente nei confronti del depositario, per essere stato conferito dalla Ralli Brothers - dante causa di Socowa - mandato allo spedizioniere P, con l?indicazione di procedere all?emissione di polizze di carico all?ordine;
anche le lettere di vettura emesse dallo spedizioniere in favore di Socowa e il carteggio della P con l?Ente portuale confermerebbero che il deposito era stato stipulato in favore del soggetto indennizzato da UAP.

1.1.1. Il motivo si incentra sul punto della decisione che ha escluso la legittimazione della compagnia di assicurazione ad esercitare, in via di surroga, l?azione di responsabilita? contrattuale nei confronti di APT, per la considerazione che ?Socowa, soggetto indennizzato dalla societa? assicuratrice appellata, non era parte del contratto di deposito, azionato in causa, perche? documentalmente risulta che lo stesso venne confezionato tra l?ente Portuale e la s.p.a. P, casa di spedizioni?. A tal riguardo i giudici di appello - pur riconoscendo la riferibilita? della fattispecie concreta allo schema legale del deposito presso i magazzini generali, come tale tipico del deposito nell?interesse di terzi - hanno, tuttavia, messo in evidenza che, nello specifico, la ?P nell?effettuare il deposito presso l?Ente Porto di Trieste non dichiaro? di effettuarlo per conto terzi, bensi? specificamente a suo nome? all?uopo richiamando i documenti 30-36 di parte appellante (pag. 14 della sentenza) e rilevando che, nell?effettuare il deposito, la predetta P non richiese l?emissione di fede di deposito o della polizza di pegno ?sicche? il rapporto venne instaurato in proprio dalla societa? di spedizioni, ancorche?
nell?interesse dell?allora suo mandante, la Ralli Brothers? (pag. 15);
hanno, altresi?, precisato, che sebbene l?art. 1777 c.c. consenta la consegna delle cose a soggetto diverso dal depositante, purche? indicato da costui - nella specie ?non risulta dimessa prova che la s.p.a. P ebbe mai ad indicare la Socowa siccome soggetto designato alla riconsegna delle balle andate distrutte o danneggiate in occasione dell?incendio del

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