Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/2004, n. 14200

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Il giudizio per la dichiarazione di paternità (e di maternità) naturale di minori davanti al tribunale per i minorenni è soggetto, a norma dell'art. 38 disp. att. cod. civ., al rito camerale (e non al rito contenzioso ordinario), nel rispetto tuttavia del principio del contraddittorio, stante la natura contenziosa del procedimento, e nella sostanziale equiparazione dell'attività istruttoria a quella propria dell'ordinario giudizio di cognizione, restando fermo, anche in tale ambito, il normale esercizio della facoltà di prova e l'onere di allegazioni e deduzioni, secondo il principio dispositivo. E sebbene l'art. 738, ultimo comma, cod. proc. civ. consenta di assumere informazioni d'ufficio e, quindi, di decidere senza necessità di ricorre ad altre fonti di prova, ove il giudice ritenga, nel suo prudente apprezzamento, insufficienti, ai fini probatori, le informazioni assunte, e necessario ricorrere alle fonti di prova disciplinate dal codice di rito, egli non può sostituirsi alla parte nell'esercizio dei poteri di allegazione, di deduzione ed eccezione ad essa spettanti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/2004, n. 14200
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14200
Data del deposito : 28 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Presidente -
Dott. P V - rel. Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L A, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DUILIO

13, presso l'avvocato G L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M C, giusta procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
C S, P.M. PROCURA GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA MINORENNI DI SASSARI;



- intimati -


avverso la sentenza della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARX, depositata il 23/12/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/07/2004 dal Consigliere Dott. V P;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C A che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 8 febbraio 2000 il Tribunale per i minorenni di Sassari dichiarò ammissibile l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale che la sig.ra S C, ghiaie rappresentante legale del figlio minore, C C, aveva proposto nei confronti del sig. Antonio L. Con atto notificato il 23 aprile 2001 la Curreli convenne, quindi, in giudizio il L davanti allo stesso Tribunale, chiedendo che questi fosse dichiarato padre naturale del piccolo Claudio.
A sostegno della domanda addusse che fra lei e il L era intercorsa una relazione sentimentale nel periodo agosto 1995 - marzo 1996, nel corso del quale era stato concepito Claudio, nato a Nuoro il 29 agosto 1996;
che il L, informato della gravidanza, le aveva chiesto di interromperla, sostenendo "di non sentirsi pronto ad assumersi alcuna responsabilità";
che, avendo la Curreli deciso di portare avanti detta gravidanza, il Locei dopo qualche mese aveva interrotto la relazione.
Costituitosi in giudizio il convenuto contestò la demanda. Nel giudizio intervenne il P.M.
La causa, portata una prima volta in decisione, venne rimessa davanti al giudice delegato per l'assunzione di prova testimoniale dedotta dall'attrice nell'atto di citazione, alla quale la stessa aveva poi dichiarato di rinunciare.
Fu anche disposta una c.t.u. per l'accertamento della compatibilità biologica tra il convenuto e il minore;
accertamento, tuttavia, non espletato per la indisponibilità manifestata dal L. Conclusa l'istruttoria, l'adito Tribunale, con sentenza in data 7 luglio 2003, dichiarò il bocci padre naturale di C C, così argomentando:
- la prova testimoniale espletata aveva consentito di accertare che tra l'attrice ed il convenuto vi era stata una relazione sentimentale durata diversi mesi (dall'estate 1995 sino ad alcuni mesi dopo l'inizio della gravidanza) per un periodo coincidente con quello del concepimento;

- durante detto periodo i due si erano incontrati quotidianamente e si erano recati Insieme, frequentemente, presso l'abitazione del L a Nuoro e, per trascorrere il fine settimana nella sua casa al mare, a San Teodoro;

- la Curreli presentava agli anici il L come suo fidanzato, senza che egli si opponesse;

- i due si comportavano nell'ambiente sociale come una coppia, tanto da consolidare nei parenti e conoscenti la convinzione che essi fossero legati da un'intima relazione sentimentale;

- avuta notizia della gravidanza, la relazione si era protratta per qualche mese e si era interrotta soltanto nel momento in cui il L chiese inutilmente alla Curreli di abortire;

- i fatti accertati con la prova testimoniale non erano stati contrastati da alcun elemento probatorio;

- il comportamento processuale complessivo del L, finalizzato ad ostacolare l'acquisizione probatoria in ordine alla paternità del piccolo Claudio, e, in particolare, il suo rifiuto di sottoporsi ad accertamenti biologici, costituiva elemento valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., anche in assenza di prova specifica dei rapporti sessuali tra le parti.
Con sentenza depositata il 23 dicembre 2003, la Corte d'appello (sezione distaccata minorenni di Sassari), adita in sede di impugnazione dal L, confermò la pronuncia di primo grado. La Corte osservò, in via preliminare, che l'espletamento della prova istruttoria alla quale l'attrice (dopo averla richiesta) aveva rinunciato non aveva determinato alcuna nullità, sia perché la sua ammissione era stata chiesta anche dal P.M., sia perché il procedimento seguito (caratterizzato dal rito camerale, di natura contenziosa, informato a particolare celerità e semplicità di forme, cui erano inapplicabili le regole del processo contenzioso ordinario), comportava, ai sensi dell'art. 738 ult. comma, c.p.c., la non vigenza del principio della disponibilità della prova e la possibilità che il giudice potesse ricercare ed acquisire tutti gli elementi di conoscenza ritenuti utili da Qualunque fonte. Nel merito, considerò che restavano ferme le statuizione dei primi giudici, in guanto queste non avevano formato oggetto di specifiche censure nell'atto di appello.
Avverso questa decisione il L ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due articolati motivi. La intimata non ha resistito. MOTIVI DELLA DECISIONE

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