Cass. civ., sez. III, sentenza 27/09/2022, n. 28131

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/09/2022, n. 28131
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28131
Data del deposito : 27 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3889/2020R.G. proposto da RAI –RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., rappresentata e difesa dal prof. avv. C P , presso il cui studio in Roma, viale Bruno Buozzi 99, è elettivamente domiciliata -ricorrente -

contro

TIBERIO ELETTRONICA S.R.L., rappresentata e difes a dall ’ avv. E P, presso il cui studio in Roma, via Carlo Poma 2, è elettivamente domiciliata -controricorrente - e nei confronti di IMMAGINI E... S.R.L. IN FALLIMENTO -intimata - avverso la sentenza n. 14868 del TRIBUNALE DI ROMA , depositata in data 15/7/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/7/2022 dal Consigliere Dott. G;
lette le conclusioni motivate scritte (ex art. 23, comma 8 - bis , D.L. n. 137 del 2020 e succ. mod.) del Pubblico Ministero, in persona de l Sostituto Procuratore GeneraleDott. G B N, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
lettele memori e dell e parti . F

ATTI DI CAUSA

1. La Tiberio Elettronica S.r.l. promuoveva, innanzi al Tribunale di Roma, due procedure di espropriazione forzata dei crediti vantati dalla Immagini E… S.r.l. (debitrice principale) presso il terzo RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.: la prima – iniziata con pignoramento del 21/3/2014, rubricata al n. 14945/2014 –per il recuperodi un credito di Euro 61.152,06 fondato su assegni bancari;
la seconda –iniziata con pignoramento del 24/4/2014, rubricata al n. 18896/2014 – in forza di un decreto ingiuntivo recante un credito, in linea capitale, di Euro 63.411,56. 2. Nella procedura n. 1 8896/2014, il terzo pignorato RAI rendeva plurime dichiarazioni exart. 547 cod. proc. civ.: in data 28/5/2014, oltre a dare atto del precedente pignoramento del 21/3/2014 (e di altri pignoramenti notificati da altri creditori), affermava che la Immagini E… S.r.l. vantava crediti esigibili per Euro 39.400,00;
successivamente, «ad integrazione e rettifica della dichiarazione» precedente, in data 16/4/2015 la RAI dichiarava di essere debitrice dell’esecutata di Euro 91.728,09, somma esigibile e già accantonata in virtù del pignoramento notificato da Tiberio Elettronica il 21/3/2014, e di ulteriori Euro 101.958,16, attualmente inesigibili per irregolarità contributive dell’esecutata.

3. Con provvedimento del 17/4/2015 il giudice dell ’ esecuzione assegnava alla Tiberio Elettronica il credito sino alla concorrenza di Euro 70.070,86 (comprese Euro 4.000,00 per spese dell’espropriazione), ordinando alla società terza pignorata di procedere al pagamento «entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del presente provvedimento successivo al verificarsi della condizione di esigibilità del credito»;
in data 12/5/2015 la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. procedeva al pagamento dell’importo di Euro 70.722,66 (somma accertata nella sentenza impugnata) in favore della Tiberio Elettronica, sebbene – a detta dell’odierna ricorrente – non si fosse ancora verificata la condizione di esigibilità.

4. Anche nella procedura n. 14945/2014, il terzo pignorato RAI rendeva plurime dichiarazioni ex art. 547 cod. proc. civ.: in data 28/5/2014, affermava che la Immagini E… S.r.l. vantava crediti esigibili per Euro 39.400,00 e crediti inesigibili, per irregolarità contributiva, pari a Euro 25.294,21;
successivamente, «ad integrazione e rettifica della dichiarazione» precedente, in data 24/3/2015 la RAI dichiarava di essere debitrice dell’esecutata di Euro 91.728,09, somma esigibile e già accantonata;
in seguito, all’udienza del 14/7/2015, la RAI rettificava la precedente dichiarazione affermando di aver già provveduto a versare (sia pur erroneamente) alla Tiberio Elettronica l’importo di Euro 70.722,66 e chiedeva al giudice dell’esecuzione di non procedere ad ulteriore assegnazione exart. 553 cod. proc. civ. in ragione dell’indebito pagamento eseguito.

5. In esito all ’ accertamento endoesecutivo dell ’ obbligo del terzo, a norma dell’art. 549 cod. proc. civ., il giudice dell’esecuzione, con distinte ordinanze del 23-24/3/2016, accertava che la dichiarazione della RAI era da considerarsi positiva per Euro 21.005,96 (dovendo computarsi la somma già versata per errore alla creditrice procedente) e, poi, procedeva ad assegnare in pagamento a Tiberio Elettronica «un totale di Euro 0 avendo già percepito la somma di Euro 70.722,13
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