Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/11/2021, n. 32418

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Rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti le controversie concernenti il danno patrimoniale cagionato dal Presidente di una sezione comunale dell'Unione italiana di tiro a segno mediante l'appropriazione e la distrazione di somme di denaro di tale sezione. Infatti, la detta Unione ha natura di ente di diritto pubblico, che è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Comitato olimpico nazionale italiano e ha fini istituzionali di istruzione, addestramento e certificazione, mentre le menzionate sezioni esercitano un'attività diretta anche ad espletare compiti istituzionali di rilevanza pubblicistica, nell'ambito di direttive e controlli di un ente pubblico e fruendo di entrate di provenienza pure pubblica, per le quali non è prevista una contabilità distinta.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/11/2021, n. 32418
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32418
Data del deposito : 8 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

324 18-21 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *RIC.

CONTRO

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI (CONS. DI STATO Dott. A M - Presidente - ETC.) Ud. 12/10/2021 - Dott. A G - Consigliere - CC R.G.N. 13436/2020 Dott. A C - Consigliere - Rep. Dott. L R - Consigliere - 02432418 Dott. F T - Consigliere - C.M. Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - Dott. L N - Consigliere - Dott. M C Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13436-2020 proposto da: VALESI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE FERRERO DI CAMBIANO 82, presso lo studio dell'avvocato A A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M P giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro 44 4 21 PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI 1 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI, 25, presso la propria sede;
- controricorrenti- avverso la sentenza n. 185/2019 della CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA di ROMA, depositata il 12/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. M C;
Lette le memorie del ricorrente FATTI DI CAUSA - Sezione1. La prima sezione della Corte dei Conti giurisdizionale centrale di appello - con la sentenza n. 185 del 12 settembre 2019 ha rigettato l'appello proposto da V Sergio averso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna n. 147/2017/R, con la condanna dell'appellante al pagamento in favore della sezione di Tiro a Segno Nazionale di Fidenza e della Unione Italiana Tiro a Segno della complessiva somma di € 183.893,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Il giudizio scaturiva dal fatto che si era ritenuto che il V, quale presidente p.t. della sezione del Tiro a Segno Nazionale (TSN) di Fidenza, aveva posto in essere una serie di condotte appropriative e distrattive di somme di denaro di pertinenza dell'ente, con conseguente pregiudizio delle finalità pubbliche. Per quanto rileva in questa sede, il giudice di appello ha disatteso il motivo con il quale si contestava il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, rilevando che, per effetto delle previsioni di cui al RD n. 2051/1932, le sezioni di TSN hanno poteri prevalentemente pubblicistici e personalità giuridica di diritto pubblico. Ric. 2020 n. 13436 sez. SU - ud. 12-10-2021-2- Infatti, non solo svolgono la loro attività in raccordo con i competenti organi della PS, assicurando una indispensabile funzione addestrativa e certificativa in materia di uso legittimo delle armi, ma gestiscono anche le loro funzioni, pur essendo enti di tipo associativo, sotto la vigilanza ed il controllo, oltre che del Ministero dell'Interno, anche degli organi centrali e periferici dell'Unione Italiana Tiro a Segno, da cui ricevono direttive di coordinamento ed a cui devono rendere conto, sia delle attività amministrative ad esse intestate, sia della gestione delle entrate associative. Poiché queste ultime sono destinate a finanziare la realizzazione degli scopi che muovono l'intero assetto operativo delle sezioni, la loro gestione inerisce all'esercizio di una funzione pubblica e può dar vita ad un danno pubblico azionabile dinanzi al giudice contabile, ove formino oggetto di esborsi non giustificati, senza che rilevi l'incerta riferibilità a tipiche funzioni pubbliche, delle spese disposte senza una formale giustificazione. o Il carattere pubblico di tali risorse discende dal solo fatto di essere finalizzate all'attuazione di fini preminentemente pubblici, con la conseguenza che in ogni caso in cui non sia dato rinvenire un utilizzo conforme a tali finalità, si configura un'ipotesi di danno ingiusto giustiziabile dinanzi al giudice contabile. Quanto al merito, il giudice di appello riteneva prive di fondamento le varie deduzioni difensive del V, di cui confermava la condanna al ristoro del danno erariale.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso V Sergio sulla base di un motivo, illustrato da memorie.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso. Ric. 2020 n. 13436 sez. SU - ud. 12-10-2021 -3- RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il motivo di ricorso denuncia il difetto di giurisdizione del giudice contabile per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 103 Cost. e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 174/2016, con violazione e falsa applicazione dell'art. 61 del DPR n. 90/2010. Si deduce che l'art. 61 citato prevede che l'attività svolta dalle sezioni di TSN, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato, il che induce a ritenere che si tratti di associazioni sportive dilettantistiche di diritto privato. La sentenza gravata ha erroneamente ritenuto che tutte le entrate delle sezioni di TSN abbiano connotazione pubblicistica, essendo invece necessario distinguere tra le attività attribuite dala legge con espresse finalità di interesse pubblico ed attività afferenti a qualsiasi disciplina sportiva, connotate invece da tratti privatistici. Non è quindi possibile correlare le singole appropriazioni e distrazioni necessariamente ad un danno erariale, in mancanza della prova che le sottrazioni di denaro abbiano effettivamente 平 pregiudicato le funzioni di rilievo pubblico.

2. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha in passato affermato che le Sezioni comunali della Unione Italiana di tiro a segno, al pari di tale Unione, di cui costituiscono parte integrante, hanno la qualità di enti pubblici non economici, operando con strumenti autoritativi e per finalità di ordine generale, e sono rimaste in vita, con detta qualità, anche dopo il riordino degli enti pubblici previsto dalla legge 20 marzo 1975 n. 70 (alla luce delle disposizioni dell'art. 31 della legge 18 aprile 1975 n. 110, sul controllo delle armi, nonché dell'art. 1 della legge 28 maggio 1981 n. 286, obbligatoria alle Sezionisull'iscrizione Ric. 2020 n. 13436 sez. SU - ud. 12-10-2021-4- medesime). Ne consegue la natura pubblicistica del rapporto di lavoro dei dipendenti di dette Sezioni e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4287 del 20/04/1991;
conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 6319 del 22/06/1990). Si potrebbe però obiettare che la

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