Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2022, n. 37168

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2022, n. 37168
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37168
Data del deposito : 30 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QIANG WANG IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ nato il 03/05/1983 avverso l'ordinanza del 01/03/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO udito il difensore

CAMERALIZZATA RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 01.03.2022, il G.i.p. presso il Tribunale di Torino rigettava l'istanza del difensore dell'indagato W Q (rappresentante della Koko Unione s.r.I.), formulata ai sensi dell'art. 263 co. 5 cod. proc. pen., in opposizione al decreto di distruzione di cose sequestrate (disposta, previa campionatura, dal Pubblico Ministero in data 18.11.2022 ai sensi degli artt. 260 co. 3 cod. proc. pen. e 83 co. 1 cod. proc. pen.). In particolare, rilevava il G.i.p. come í beni in sequestro - n. 18.010 mascherine KN95, n.

2.450 mascherine chirurgiche, n.

3.260 mascherine FFP2, n.

1.070 occhiali sprovvisti di protezione - siano, sebbene non alterabili in senso stretto e non di difficile o pericolosa custodia, evidentemente non commercializzabili, in quanto radicalmente sprovvisti di certificazione che ne attesti conformità e sicurezza, di marchiatura CE (per la maggior parte), di riferimenti alla data di produzione o alla data di scadenza (imminente nei pochi casi ove presente) e di informazioni in lingua italiana.

2. Avverso la detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, con atto a firma dell'Avv. V N, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 260 co. 3 bis cod. proc. pen., dovendosi il ricorso per cassazione proposto avverso il detto provvedimento ritenere ammissibile, come pacificamente ritenuto ammissibile, da giurisprudenza costante, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 263 co. 5 cod. proc. pen., il G.i.p. decide sull'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto, emesso dal Pubblico Ministero, della richiesta di restituzione di cose sequestrate;
invero, l'ordinanza impugnata, non potendo confermare la disposta distruzione dei beni sequestrati, ai sensi dell'art. 260 co. 3 cod. proc. pen., trattandosi di beni evidentemente non alterabili, ha comunque confermato quanto statuito dal decreto opposto ritenendo i detti beni oggetto di divieto di commercializzazione e disponendone dunque la distruzione ai sensi dell'art. 260 co. 3 bis cod. proc. pen., argomentando sul punto in maniera illogica e contraddittoria e fondando la propria decisione su annotazioni di Polizia Giudiziaria inutilizzabili - in quanto contenenti osservazioni investigative svolte non in contraddittorio e ad indagini compiute - e, comunque, erroneamente valorizzate dal Giudice per le Indagini Preliminari- posto che le mascherine, cosiddette di comunità, non debbono necessariamente riportare data di produzione, certificazione di conformità o marchiature CE;. inoltre, l'ordinanza impugnata di indicare precisamente quali siano, tra i beni in sequestro, quelli asseritamente presentanti le criticità atte a renderli beni non commercializzabili, in quanto palesemente generico sul punto e pertanto palesemente illegittimo;
infine, l'asserita violazione del divieto di commercializzazione non può, comunque, sicuramente ritenersi sussistente - e dunque addebitabile all'indagato - a ragione della imminenza della data di scadenza (marzo 2022), atteso che al momento del sequestro, avvenuto nel marzo del 2020, i beni nella disponibilità dell'indagato erano senza dubbio regolarmente commercializzabili.
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