Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2021, n. 41371
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M C, nato a Ribera il 25.8.1984 avverso la sentenza in data 16.12.2020 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere D G;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M d N che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, e declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16.12.2020 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna, resa all'esito del primo grado di giudizio, di C M alla pena di sei mesi di reclusione con interdizione dall'ufficio direttivo di persone giuridiche e di imprese per la durata di un anno e due mesi, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4, comma 4-bis L. 401/1989 per aver svolto, in qualità di titolare della ditta individuale e di proprietario di una sala giochi, in concorso con i gestori di fatto, un'attività organizzata diretta a raccogliere o accettare scommesse per via telematica per conto di una società austriaca priva di concessione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché di licenza ai sensi dell'art. 88 T.U.P.S.. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando cinque motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, che la pena accessoria inflittagli relativa all'interdizione dall'ufficio direttiva di persone giuridiche e di imprese, prevista ai sensi dell'art. 5 n.2 L.401/1989 per le sole ipotesi di condanna per uno dei reati disciplinati dall'art. 1 della stessa legge, non fosse applicabile nei suoi confronti avendo egli riportato condanna per il delitto di cui all'art. 4, comma 4-bis. Si duole altresì della completa carenza motivazionale sul punto essendo stata con l'atto di appello espressamente richiesta la revoca delle pene accessorie.
2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 4 comma 4-bis L. 401/1989, la mancanza di prova di un'attività organizzata per l'accettazione e la raccolta delle scommesse, non essendosi rinvenuto, all'infuori di tre ricevute dell'importo complessivo di poche decine di euro in possesso di due soggetti che stazionavano fuori dal locale, neppure indagati, alcun elemento che consentisse di ritenere che all'interno dell'esercizio commerciale si svolgesse attività di scommesse, dove non era stato visto nessuno giocare, né essendo stato effettuato alcun sequestro su computer, conti di gioco denaro, etc. da cui desumere che i PC rinvenuti nella sala fossero utilizzati per le scommesse on line e non, invece, per la sola navigazione sulla rete e che fossero stati effettuati trasferimenti di danaro da parte dell'imputato a società estere. Lamenta in estrema sintesi la mancata predisposizione di una struttura, ancorchè non necessariamente complessa, dotata di personale e di mezzi per l'effettuazione dell'attività di gioco, necessaria all'integrazione della fattispecie criminosa.
2.3. Con il terzo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 131 bis, 62 n.4, 62 bis e 133 cod. pen., che nella quantificazione della pena non fosse stato tenuto in alcun conto che l'importo complessivo delle giocate accertate superava appena i dieci euro, che l'imputato era giovane ed incensurato e di tutti gli altri elementi evidenziati con l'atto di appello fra cui in particolare la mancanza dell'elemento psicologico del reato alla luce della complessità della normativa regolatrice la materia del fatto che la società austriaca cui era collegata l'attività di gioco era stata autorizzata ad operare in Italia e che il M aveva chiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione da parte del Questore di Agrigento;
si duole a fronte dell'esiguità degli importi giocati, della mancata applicazione dell'attenuante relativa al danno patrimoniale di speciale tenuità e delle attenuanti generiche e lamenta altresì, quanto all'annesso riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, che ricorressero nella fattispecie tutti i presupposti per l'applicabilità della norma trattandosi di reato punito con pena detentiva non superiore a cinque anni e sussistendo tanto la particolare tenuità dell'offesa quanto la condotta non abituale.
2.4. Con il quarto motivo ribadisce, in relazione al vizio motivazionale, l'erronea valutazione ed il
udita la relazione svolta dal consigliere D G;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M d N che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, e declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16.12.2020 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna, resa all'esito del primo grado di giudizio, di C M alla pena di sei mesi di reclusione con interdizione dall'ufficio direttivo di persone giuridiche e di imprese per la durata di un anno e due mesi, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4, comma 4-bis L. 401/1989 per aver svolto, in qualità di titolare della ditta individuale e di proprietario di una sala giochi, in concorso con i gestori di fatto, un'attività organizzata diretta a raccogliere o accettare scommesse per via telematica per conto di una società austriaca priva di concessione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché di licenza ai sensi dell'art. 88 T.U.P.S.. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando cinque motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, che la pena accessoria inflittagli relativa all'interdizione dall'ufficio direttiva di persone giuridiche e di imprese, prevista ai sensi dell'art. 5 n.2 L.401/1989 per le sole ipotesi di condanna per uno dei reati disciplinati dall'art. 1 della stessa legge, non fosse applicabile nei suoi confronti avendo egli riportato condanna per il delitto di cui all'art. 4, comma 4-bis. Si duole altresì della completa carenza motivazionale sul punto essendo stata con l'atto di appello espressamente richiesta la revoca delle pene accessorie.
2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 4 comma 4-bis L. 401/1989, la mancanza di prova di un'attività organizzata per l'accettazione e la raccolta delle scommesse, non essendosi rinvenuto, all'infuori di tre ricevute dell'importo complessivo di poche decine di euro in possesso di due soggetti che stazionavano fuori dal locale, neppure indagati, alcun elemento che consentisse di ritenere che all'interno dell'esercizio commerciale si svolgesse attività di scommesse, dove non era stato visto nessuno giocare, né essendo stato effettuato alcun sequestro su computer, conti di gioco denaro, etc. da cui desumere che i PC rinvenuti nella sala fossero utilizzati per le scommesse on line e non, invece, per la sola navigazione sulla rete e che fossero stati effettuati trasferimenti di danaro da parte dell'imputato a società estere. Lamenta in estrema sintesi la mancata predisposizione di una struttura, ancorchè non necessariamente complessa, dotata di personale e di mezzi per l'effettuazione dell'attività di gioco, necessaria all'integrazione della fattispecie criminosa.
2.3. Con il terzo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 131 bis, 62 n.4, 62 bis e 133 cod. pen., che nella quantificazione della pena non fosse stato tenuto in alcun conto che l'importo complessivo delle giocate accertate superava appena i dieci euro, che l'imputato era giovane ed incensurato e di tutti gli altri elementi evidenziati con l'atto di appello fra cui in particolare la mancanza dell'elemento psicologico del reato alla luce della complessità della normativa regolatrice la materia del fatto che la società austriaca cui era collegata l'attività di gioco era stata autorizzata ad operare in Italia e che il M aveva chiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione da parte del Questore di Agrigento;
si duole a fronte dell'esiguità degli importi giocati, della mancata applicazione dell'attenuante relativa al danno patrimoniale di speciale tenuità e delle attenuanti generiche e lamenta altresì, quanto all'annesso riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, che ricorressero nella fattispecie tutti i presupposti per l'applicabilità della norma trattandosi di reato punito con pena detentiva non superiore a cinque anni e sussistendo tanto la particolare tenuità dell'offesa quanto la condotta non abituale.
2.4. Con il quarto motivo ribadisce, in relazione al vizio motivazionale, l'erronea valutazione ed il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi