Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/2022, n. 19928
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Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Comune di Venezia, in persona del sindaco, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati A I e N P, elettivamente domiciliato preso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Barnaba Tortolini n.34. Ricorrente
contro
D D, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dagli Avvocati J M e M D, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Francesco Valesio n.
1. Controricorrente avverso la sentenza n. 1955 del Tribunale di Venezia, depositata il 12. 9. 2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5. 5. 2022 2011 dal consigliere relatore dott. M B;
%v.R7. R.G. N. 9206/2020. udita le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. M F, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udite le difese svolte dall'Avv. A I per il ricorrente e dall'Avv. J M per il controricorrente.
Fatti di causa
Con sentenza n. 1955 del 12. 9. 2019, il Tribunale di Venezia confermò la decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da D D, titolare della omonima ditta individuale, avverso l'ordinanza ingiunzione del comune di Venezia che gli aveva contestato la violazione dell'art. 2, comma 1, regolamento comunale sulla circolazione delle acque, per avere con il proprio natante transitato sul Canal Grande alla velocità di 11 km/h, superando il limite di velocità ivi vigente di 7 km/h, considerato il limite di tolleranza di 2 km/h dello strumento di rilevazione telelaser. Il Tribunale motivò la sua decisione in adesione alla pronuncia di primo grado, affermando che nel caso di specie il limite di velocità non era stato superato dovendosi applicare per analogia, in mancanza di disposizioni sul punto da parte del regolamento comunale, l'art. 345 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che prevede che la velocità dei veicoli rilevata attraverso gli apparecchi elettronici debba essere ridotta del 5% e, in ogni caso, nella misura di 5 km/h, trattandosi di norma di carattere generale volta a tutelare l'attendibilità del risultato tecnico e ad evitare di sanzionare condotte concretanti violazioni minime difficilmente percepibili dal conducente. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 28. 2. 2020, ricorre il comune di Venezia, affidandosi a tre motivi. D D ha notificato controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte come in epigrafe indicate. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione Il primo motivo del ricorso denunzia violazione degli artt. 12 e 14 preleggi cod. civ., dell'art. 345 d.p.r. n. 495 del 1992 ed omesso esame di un fatto R.G. N. 9206/2020. decisivo per il giudizio, censurando l'argomento della sentenza impugnata che ha affermato l'applicabilità in via analogica alla circolazione dei natanti nella laguna di Venezia dell'art. 345 regolamento di esecuzione codice della strada, nella parte in cui prevede che la velocità di un veicolo rilevata mediante apparecchiature di controllo va ridotta, al fine di evitare errori, di 5 km/h in caso in cui il limite sia inferiore a 70 km/h. Il comune deduce l'erroneità di tale ratio decidendi affermando che la disposizione regolamentare in materia di circolazione stradale non poteva essere applicata per analogia legis al caso di specie, perché la mancata indicazione nel regolamento comunale della previsione di un riduzione della velocità del natante rilevata mediante apparecchi elettronici non costituisce un vuoto normativo, suscettibile come tale di essere coperto mediante il ricorso all'analogia, ma una precisa scelta del comune, cui la legge ha demandato la potestà regolamentare in materia. Si rappresenta inoltre che, in ogni caso, il richiamo al codice della strada non ha fondamento normativo, atteso che esso non è mai richiamato, come fonte integrativa, dalle norme del diritto della navigazione, rispetto al quale costituisce un comparto normativo del tutto distinto. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 1 cod. nav., dell'art. 1 del regolamento della Città Metropolitana per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna veneta, degli artt. 12 e 14 preleggi cod. civ., dell'art. 112 cod. proc. civ., dell'art. 345 d.p.r. n. 495 del 1992 e dell'art. 17 legge n. 400 del 1988 ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il Comune assume che l'applicazione in via analogica da parte del Tribunale di una norma dettata in materia di circolazione stradale alla circolazione dei natanti, in particolare nella laguna di Venezia, difetta di tutti i presupposti necessari dell'analogia, tento conto che: i limiti di velocità a cui sono soggetti i natanti nella specie sono talmente diversi e ridotti rispetto ai limiti della circolazione stradale, che risulta incongruo e del tutto irragionevole applicare ai primi la percentuale e la misura di riduzione di cui al citato art. 345;
che una siffatta applicazione finisce per stravolgere lo stesso valore precettivo delle disposizioni comunali in tema di velocità dei natanti, atteso che R.G. N. 9206/2020. l'argomentazione accolta dalla sentenza impugnata porta ad escludere la violazione nel caso in cui il natante percorra alla velocità di 12 km/h un tratto del canale ove vige il limite di 7 km/h;
la regolamentazione della circolazione dei natanti è determinata non solo dalla ragione di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e delle cose, che costituisce l'interesse esclusivo delle norme in materia stradale, ma anche e soprattutto dalla necessità contenere al massimo gli effetti dannosi prodotti del moto ondoso prodotto dalle barche, contrastando l'inquinamento e salvaguardando le strutture e gli edifici;
la navigazione è fenomeno dal punto di vista delle leggi fisiche del tutto diverso dalla circolazione su strada;
la disciplina del regolamento di esecuzione del codice della strada nor è una disciplina generale, ma, trovando applicazione nel perimetro ad esso demandata dal codice della strada, integra un sistema normativo con carattere di specialità, come tale non suscettibile di regolare casi e situazioni al di fuori del suo ambito specifico. Il terzo motivo del ricorso, denunziando violazione dell'art. 345 d.p.r. n. 495 del 1992 e dell'art. 3 Cost. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,
contro
D D, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dagli Avvocati J M e M D, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Francesco Valesio n.
1. Controricorrente avverso la sentenza n. 1955 del Tribunale di Venezia, depositata il 12. 9. 2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5. 5. 2022 2011 dal consigliere relatore dott. M B;
%v.R7. R.G. N. 9206/2020. udita le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. M F, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udite le difese svolte dall'Avv. A I per il ricorrente e dall'Avv. J M per il controricorrente.
Fatti di causa
Con sentenza n. 1955 del 12. 9. 2019, il Tribunale di Venezia confermò la decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da D D, titolare della omonima ditta individuale, avverso l'ordinanza ingiunzione del comune di Venezia che gli aveva contestato la violazione dell'art. 2, comma 1, regolamento comunale sulla circolazione delle acque, per avere con il proprio natante transitato sul Canal Grande alla velocità di 11 km/h, superando il limite di velocità ivi vigente di 7 km/h, considerato il limite di tolleranza di 2 km/h dello strumento di rilevazione telelaser. Il Tribunale motivò la sua decisione in adesione alla pronuncia di primo grado, affermando che nel caso di specie il limite di velocità non era stato superato dovendosi applicare per analogia, in mancanza di disposizioni sul punto da parte del regolamento comunale, l'art. 345 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che prevede che la velocità dei veicoli rilevata attraverso gli apparecchi elettronici debba essere ridotta del 5% e, in ogni caso, nella misura di 5 km/h, trattandosi di norma di carattere generale volta a tutelare l'attendibilità del risultato tecnico e ad evitare di sanzionare condotte concretanti violazioni minime difficilmente percepibili dal conducente. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 28. 2. 2020, ricorre il comune di Venezia, affidandosi a tre motivi. D D ha notificato controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte come in epigrafe indicate. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione Il primo motivo del ricorso denunzia violazione degli artt. 12 e 14 preleggi cod. civ., dell'art. 345 d.p.r. n. 495 del 1992 ed omesso esame di un fatto R.G. N. 9206/2020. decisivo per il giudizio, censurando l'argomento della sentenza impugnata che ha affermato l'applicabilità in via analogica alla circolazione dei natanti nella laguna di Venezia dell'art. 345 regolamento di esecuzione codice della strada, nella parte in cui prevede che la velocità di un veicolo rilevata mediante apparecchiature di controllo va ridotta, al fine di evitare errori, di 5 km/h in caso in cui il limite sia inferiore a 70 km/h. Il comune deduce l'erroneità di tale ratio decidendi affermando che la disposizione regolamentare in materia di circolazione stradale non poteva essere applicata per analogia legis al caso di specie, perché la mancata indicazione nel regolamento comunale della previsione di un riduzione della velocità del natante rilevata mediante apparecchi elettronici non costituisce un vuoto normativo, suscettibile come tale di essere coperto mediante il ricorso all'analogia, ma una precisa scelta del comune, cui la legge ha demandato la potestà regolamentare in materia. Si rappresenta inoltre che, in ogni caso, il richiamo al codice della strada non ha fondamento normativo, atteso che esso non è mai richiamato, come fonte integrativa, dalle norme del diritto della navigazione, rispetto al quale costituisce un comparto normativo del tutto distinto. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 1 cod. nav., dell'art. 1 del regolamento della Città Metropolitana per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna veneta, degli artt. 12 e 14 preleggi cod. civ., dell'art. 112 cod. proc. civ., dell'art. 345 d.p.r. n. 495 del 1992 e dell'art. 17 legge n. 400 del 1988 ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il Comune assume che l'applicazione in via analogica da parte del Tribunale di una norma dettata in materia di circolazione stradale alla circolazione dei natanti, in particolare nella laguna di Venezia, difetta di tutti i presupposti necessari dell'analogia, tento conto che: i limiti di velocità a cui sono soggetti i natanti nella specie sono talmente diversi e ridotti rispetto ai limiti della circolazione stradale, che risulta incongruo e del tutto irragionevole applicare ai primi la percentuale e la misura di riduzione di cui al citato art. 345;
che una siffatta applicazione finisce per stravolgere lo stesso valore precettivo delle disposizioni comunali in tema di velocità dei natanti, atteso che R.G. N. 9206/2020. l'argomentazione accolta dalla sentenza impugnata porta ad escludere la violazione nel caso in cui il natante percorra alla velocità di 12 km/h un tratto del canale ove vige il limite di 7 km/h;
la regolamentazione della circolazione dei natanti è determinata non solo dalla ragione di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e delle cose, che costituisce l'interesse esclusivo delle norme in materia stradale, ma anche e soprattutto dalla necessità contenere al massimo gli effetti dannosi prodotti del moto ondoso prodotto dalle barche, contrastando l'inquinamento e salvaguardando le strutture e gli edifici;
la navigazione è fenomeno dal punto di vista delle leggi fisiche del tutto diverso dalla circolazione su strada;
la disciplina del regolamento di esecuzione del codice della strada nor è una disciplina generale, ma, trovando applicazione nel perimetro ad esso demandata dal codice della strada, integra un sistema normativo con carattere di specialità, come tale non suscettibile di regolare casi e situazioni al di fuori del suo ambito specifico. Il terzo motivo del ricorso, denunziando violazione dell'art. 345 d.p.r. n. 495 del 1992 e dell'art. 3 Cost. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,
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