Cass. civ., sez. I, sentenza 30/06/2022, n. 20949

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/06/2022, n. 20949
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20949
Data del deposito : 30 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

reto n. 163/2015 del TRIBUNALE di PESCARA, del 16/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2022 dal cons. DI MARZIO MAURO;
lette le conclusioni scritte, ex art. 23 comma 8-bis d.l.n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.176/2020, del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. N G B che chiede l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. ― Il Tribunale di Pescara ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del Fallimento Ferri Electronics s.r.l, proposta dall'avv. A R contro il diniego della prededuzione sul credito, ammesso in via privilegiata, per assistenza prestata nella predisposizione del concordato preventivo della società, ammesso il 22 maggio 2012 (su proposta del 19 aprile, modificata il 9 maggio e successivamente rettificata ad agosto 2012), che dopo due convocazioni davanti agli organi della procedura (in data 25 luglio e 11 settembre 2012) era stato revocato ex art. 173 l.fall., per insussistenza delle condizioni di ammissibilità e non fattibilità, in data 22 ottobre 2013. 2. ― Mentre il giudice delegato aveva escluso la prededuzione per la ritenuta «inesistenza di alcuna utilità per la massa dei creditori», aggiungendo che «le censure sollevate dai curatori in ordine all'inadempimento del professionista che avrebbero determinato la revoca dell'ammissione ex art. 173 l.f. appaiono genericamente formulate e talida non poter essere apprezzate in questa sede », il Tribunale ha invece affermato che: i) di regola l'ammissione del credito fa presumere la funzionalità delle prestazioni, fatti salvi gli atti di frode, che possono invece portare alla sua esclusione;
ii) in caso di successivo fallimento, però, il curatore può provare la manifesta inutilità (e anzi dannosità) del concordato preventivo per i creditori;
iii) nel caso di specie, «una serie di circostanze emerse dopo l'ammissione alla procedura hanno fatto venir meno la fattibilità giuridica del piano, circostanze note ai professionisti che avevano assistito la società già in epoca precedente alla predisposizione della versione modificata della proposta presentata nell'agosto 2012, conconseguente assenza di una corretta informazione per il ceto creditorio che poi votò favorevolmente la proposta», ed in particolare: a) il sequestro penale del 21 giugno 2012 su un immobile, per omesso versamento Iva;
b) l'escussione di un pegno su titoli da parte di BLS in data28 giugno 2012;
iv) ne conseguiva che la domanda di concordato, «inizialmente ammessa e complessivamente considerata (tenuto conto di tutte le modifiche successive ma antecedenti la fase del voto), non ha avuto alcuna utilità per la massa»;
v) ciò in quanto «è pacifico che gli eventi che portarono alla revoca … risultano essere successivi alla data di presentazione del piano avvenuta nell'aprile 2012 ed è altresì incontestato che il professionista opponente non evidenziò mai, neppure nelle successive modifiche ed integrazioni, le due circostanze», con conseguente «violazione, da parte del professionista, di quegli obblighi che, se assolti diligentemente, avrebbero al contrario portato all'omologa», e ciò a prescindere dal fatto che il debito Iva sarebbe stato soddisfatto integralmente (poiché il sequestro penale era fino a concorrenza di una parte minima del valore dell'immobile) e che l'escussione del pegno avrebbe portato a una riduzione del passivo, circostanze che avrebbero rilevato solo se debitamenterappresentate agli organi della procedura;
vi) «in conclusione appare dirimente l'inosservanza della doverosa ed esigibile diligenza professionale da parte dell'opponente che portò all'inevitabile fallimento». 3. ― Il Ritucci ha proposto ricorso per ca ssazione affidato a due motivi, corredato da memoria 4. ― Il Fallimento ha resistito con controricorso. 5. ― Con ordinanza del 13 gennaio 2021, n. 10208, la Corte, tenuto conto della copiosa giurisprudenza sulla prededucibilità dei crediti sorti in funzione del concordato preventivo, secondo la quale non rileva l'utilità ex post , bensì l'inidoneità ex ante della prestazione, e le possibili interferenze con l'eccezione di inadempimento, avuto riguardo alla potenziale idoneità della prestazione, prima facie , all'avvio della procedura, ha ritenuto opportuno disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, al fine di approfondire la tematica dell'eventuale effetto preclusivo derivante dell'ammissione del credito in via privilegiata, rispetto al diniego di riconoscimento della prededuzione per il medesimo credito. 6. ― Il ricorso è stato così chiamato all’udienza odierna, in vista della quale il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
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