Cass. civ., sez. III, sentenza 22/12/2021, n. 41201
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 36168/18 proposto da: -) Aurora SPV s.r.I., volontariamente rappresentata da Phoenix Asset Management s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. di Villa Grazioli n. 15, difeso dagli CurCi avvocati B G e G G in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;- ricorrente -contro -) A G, elettivamente domiciliata a Roma, v. P T n. 1 (c/o avv. S), difeso dall'avvocato C C in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;- controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania 8 ottobre 2018 n. 2097;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2021 dal Consigliere relatore dott. M R;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. A M S che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;FATTI DI CAUSAR.G.N. 36168/18 Udienza pubblica del 14.10.2021 1. Nel 1996 il Banco di Sicilia s.p.a. (la cui posizione creditoria, per effetto di successive cessioni e fusioni, è infine pervenuta alla società Aurora SPV s.r.I., odierna ricorrente, rappresentata volontariamente dalla Phoenix Asset Management) chiese ed ottenne dal Pretore di Catania un decreto ingiuntivo nei confronti di G G e A G, debitrici solidali. Propose opposizione al suddetto decreto la sola G G (il ricorso non riferisce con quale esito). 2. Quindici anni dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo la Aurora SPV iniziò, sulla base di esso, l'esecuzione forzata nei confronti di A G. Quest'ultima si costituì eccependo, per quanto in questa sede ancora rileva, la prescrizione del credito. Il Tribunale di Catania, con sentenza 2515/12, accolse l'opposizione e dichiarò prescritto il credito messo in esecuzione. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente. 3. Con sentenza 8 ottobre 2018 n. 2097 la Corte d'appello di Catania rigettò il gravame. Ritenne la Corte d'appello che: -) il credito della Aurora era soggetto a prescrizione decennale;pi/ -) il termine decennale era spirato;-) l'opposizione proposta dall'altra debitrice solidale, G G, avverso il decreto ingiuntivo, non valse ad interrompere la prescrizione del credito nei confronti di A G, in quanto se uno soltanto dei coobbligati solidali destinatari di un decreto ingiuntivo propone opposizione allo stesso, il decreto acquista definitività ed autorità sostanziale di giudicato rispetto all'intimato non opponente.
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