Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2022, n. 07299

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2022, n. 07299
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07299
Data del deposito : 2 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI NI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/08/2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Michela Malerba, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20/08/2021, il Tribunale di Torino rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di SI NI avverso l'ordinanza del 30/04/2021 della Corte di appello di Torino, con la quale era stata respinta la richiesta di perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata al predetto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino nel giugno 2015 in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione SI NI, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione degli artt. 303, 304, comma 1, 722 cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto operante il disposto dell'art. 304 comma 6 cod.proc.pen. difettando un provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per legittimo impedimento dell'imputato ai sensi dell'art. 304 comma 1 lett. a) conseguente alla carcerazione dello stesso in Brasile;
l'istituto del legittimo impedimento ha rilevanza processuale e la sospensione dei termini doveva essere pronunciata con ordinanza appellabile ex art. 304, comma 1, cod.proc.pen.;
tale circostanza era stata portata a conoscenza della Corte di appello con comunicazione del 09/07/2019, agli atti il 12/07/2019. La motivazione del provvedimento impugnato, inoltre, era illogica nella parte in cui aveva affermato che la custodia cautelare all'estero non operava sui termini di fase non essendo definita la procedura di estradizione ed in contrasto con la pronuncia della Corte Costituzionale 253/04 e con numerose pronunce della Corte di Cassazione che davano rilievo alla presentazione della domanda di estradizione;
peraltro, la procedura di estrazione si era conclusa, come da documentazione acquisita dopo l'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale del riesame. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2. Il tema che si dibatte è quello del computo della custodia cautelare all'estero ai fini della decorrenza del termine, massimo o di fase, della custodia cautelare in Italia.Appare opportuno premettere una breve disamina

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