Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/04/2008, n. 10827

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I documenti formati dalla stessa parte che li produce (nella specie avvisi di pagamento per la sosta in un parcheggio, con indicazione delle date e delle ore), se caratterizzati da un apprezzabile grado di specificità, possono assumere valenza indiziaria e costituire una risultanza di riferimento sufficiente a consentire al giudice di ritenere per ammessi, ai sensi dell'art. 232, primo comma, cod. proc. civ., i fatti dedotti nell'interrogatorio cui la parte non abbia risposto (fattispecie relativa a domanda di pagamento di corrispettivo per la sosta di veicolo in area pubblica gestita da società privata).

La domanda di pagamento del corrispettivo dovuto per la sosta di un veicolo in area pubblica, proposta da una società privata cui l'amministrazione comunale abbia affidato la gestione del parcheggio, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di domanda di un privato nei confronti di un altro privato, che trova la propria "causa petendi" nella supposta esistenza di un diritto soggettivo a ricevere una prestazione, restando peraltro irrilevante l'insussistenza concreta di quel diritto in una controversia pronunciata secondo equità, in relazione al valore della controversia, rispetto alla quale rileva il rispetto di principi costituzionali e di principi informatori della materia (nella specie impropriamente invocati rispetto alla materia delle sanzioni amministrative), nonché delle norme sopranazionali (che nella specie non Vengono in considerazione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/04/2008, n. 10827
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10827
Data del deposito : 29 aprile 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MERONE TO - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato DE BONIS Massimo, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
PROGETTO LAVORO S.C.A.R.L.;

- intimata -
avverso la sentenza n. 7/05 del Giudice di pace di MESSINA, depositata il 03/01/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/04/08 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE TO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, A.G.A..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2004 la "Progetto Lavoro a r.l. soc. coop. a r.l." agì giudizialmente innanzi al giudice di pace di Messina nei confronti di TO MO domandandone la condanna al pagamento della somma di Euro 3,10 (e di Euro 15,34 per spese) per omesso versamento del "corrispettivo" dovuto per la sosta del proprio veicolo in un'area comunale di parcheggio a pagamento nei giorni 11, 12 e 18.1.2000, come da specifici avvisi infruttuosamente speditigli. Espose che era stata incaricata dal comune di svolgere il servizio di gestione e sorveglianza del parcheggio a pagamento in talune aree pubbliche a questo destinate, che le tariffe per la sosta nelle diverse fasce orarie erano state predeterminate con provvedimento comunale e che, in base alla convenzione che disciplinava il servizio, aveva l'obbligo di recuperare, anche nei confronti dei proprietari, le somme non versate dai conducenti degli autoveicoli parcheggiati.
Con sentenza n. 7/2005, pronunciata nella contumacia del convenuto, il giudice di pace accolse la domanda nei limiti di Euro 13,83, oltre agli interessi ed alle spese processuali, liquidate in Euro 100,00, oltre agli accessori.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione TO MO affidandosi a tre motivi, uno dei quali pone una questione di giurisdizione.
La società cooperativa intimata non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Col primo motivo di ricorso la sentenza è censurata per "violazione e falsa applicazione dei principi informatori nella materia delle sanzioni amministrative in riferimento alla L. n. 689 del 1981;
violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7, come
modificato dal D.Lgs. n. 360 del 1993;
mancato accertamento della violazione e conseguente inesperibilità di ricorso amministrativo;

vulnus del diritto di difesa, violazione del principio di legalità e dei principi in materia di azione amministrativa;
violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 25, 97 e 113 Cost.;
il tutto in relazione all'art. 113 c.p.c., comma 2 (nel testo risultante dalla sentenza additiva della Cort. Cost. n. 206/2004) e 360 c.p.c., n. 3".

1.2. Col secondo motivo è dedotto "difetto assoluto di giurisdizione del giudice di pace rispetto alla pubblica amministrazione: sanzione amministrativa travestita da azione di condanna per inadempimento contrattuale;
violazione dell'art. 37 c.p.c., in relazione all'art.360 c.p.c., n. 1".

1.3. Col terzo sono denunciate "carenza assoluta di prova a sostegno della domanda, violazione dei principi in materia di onere della prova in

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