Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/11/2009, n. 24665
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In tema di fallimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le controversie aventi ad oggetto l'ammissione tardiva dei crediti al passivo non si sottraggono al principio della sospensione dei termini durante il periodo feriale, fatta eccezione per quelle riguardanti crediti di lavoro, le quali, pur dovendo essere trattate con il rito fallimentare, sono assoggettate al regime previsto dall'art. 3 cit., che, escludendo l'applicabilità della sospensione alle controversie previste dagli artt. 409 e ss. cod. proc. civ., fa riferimento alla natura specifica della controversia, avente ad oggetto un rapporto individuale di lavoro.
Sul provvedimento
Testo completo
ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLLL-ESENTE DIRITT 24665/09 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sospensione feriale LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE termini impugnazione SEZIONI UNITE CIVILI R.G. N. 8941/2004 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 24665 Dott. VINCENZO CARBONE Primo Presidente Rep. Dott. ENRICO PAPA Presidente di Sezione Ud. 06/10/2009 Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere PU Dott. ON SEGRETO Consigliere - Dott. SALVATORE SALVAGO Rel. Consigliere Dott. FABRIZIO FORTE Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE Consigliere - Dott. MAURA LA TERZA Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8941-2004 proposto da: IA NN ([...]), elettivamente 2009 domiciliata in ROMA, PIAZZA REGINA MARGHERITA 27, presso 1037 lo studio dell'avvocato MIELE NAZZARENO, rappresentata e difesa dall'avvocato SENESE FRANCESCO, per procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO DELLA MARTAN DI AR ON BEVILACQUA MARIA S.N.C.;
- intimato -
avversO la sentenza n. 3635/2003 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/12/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 22 dicembre 1. 2003 ha dichiarato inammissibile l'appello di NN ET contro la sentenza 16 maggio 2002 con la quale il Tribunale di Napoli, aveva rigettato la sua domanda di ammissione tardiva al passivo del fallimento RT di RT AN LA RI s.n.c., con riferimento al credito privilegiato di L. 40.099.563 vantato per differenze retributive, e trattamento di fine rapporto di lavoro nei era stata dipendente. confronti della società fallita, di cui con atto di Ciò in quanto: a) l'appello era stato proposto citazione del 25 giugno 2003, allorchè era già decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data 16.5.2002;
e per i giudizi aventi ad oggetto l'ammissione al passivo fallimentare di crediti di lavoro non poteva trovare in forza di quanto disposto dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, il regime della sospensione dei terminiapplicazione il periodo feriale, prevista dalla legge processuali per della sospensione alle suddetta;
b) l'inapplicabilità controversie in materia di lavoro era d'altra parte stabilita dalla legge in considerazione della loro natura sostanziale, e pertanto identico trattamento avrebbe dovuto essere a i giudizi 10aventi stesso oggetto, riconosciuto tutti indipendentemente dal fatto, cioè, che la relativa trattazione 3 fosse avvenuta 0 meno secondo la disciplina dettata dall'art. 409 c.p.c. e segg.. della sentenza la ET ha proposto Per la cassazione ricorso affidato ad un cuisolo motivo, non ha resistito il fallimento intimato. Motivi della decisione 2. Con il ricorso NN ET, lamentando violazione di legge con riferimento all'affermata inapplicabilità della legge sulla sospensione dei termini processuali alla controversia in aver considerato censura la sentenza impugnata per non esame, che l'impugnazione in oggetto era da collegarsi alla decisione del Tribunale di Napoli pronunciata con il rito ordinario a seguito della disposta istruzione della causa a norma dell'art. 175 c.p.c. e segg.";
nonché la circostanza che il rito adottato costituiva per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, prevalente sullaquindi natura dellasostanziale lite. Pertanto nel caso in esame doveva applicarsi il regime della sospensione dei termini processuali e, considerato che la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 16 maggio 2002 e l'atto in appellodi citazione notificato il 25.6.2003, l'impugnazione, contrariamente a quanto ritenuto, doveva essere dichiarata tempestiva. Questa Corte con ordinanza interlocutoria 30418/2008, ha osservato che alla stregua della normativa vigente (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, comma 1 e L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. comma 1) nella materia concorsuale 1, sono escluse dal regime della sospensione dei termini solo le cause relative alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti, e che analoga esclusione vale anche per quanto concerne le cause previdenziali e di lavoro. E tuttavia, che per dette ultime controversie la Cassazione, pronunciando a sezioni unite (Cass.11978/2001) ha precisato che è comunque applicabile il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, quando la controversia sia stata decisa con il rito ordinario poiché il rito "assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione;
e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell' 'impugnazione, secondo il regime previsto dalla L. n. 742 del 1969, art.
3. con quello affermato in Tale principio appariva in contrasto delle sezioni semplici, (Cass. precedenti statuizioni 10273/1994), nelle quali era stato 10525/2001;
1091/2000;
espressamente evidenziato come le eccezioni al principio della sospensione dei termini feriali fossero stabilite dalla L. n. 742 del art.1969, 3, sulla base della della natura 5 controversia, e non in relazione al rito previsto e poi ribadito in successive decisioni (Cass. 6523/2002 e indirettamente 17073/2007);
pur se disatteso da due decisioni della Corte (sent. 17953/2005 e 1743/2006), nelle quali è stato evidenziato come sarebbe la natura del credito a determinare le esigenze di speditezza che giustificano l'inapplicabilità della sospensione dei termini processuali. In particolare, nella seconda delle due decisioni da ultimo richiamate è stato rilevato come per le controversie elencate negli artt. 409 e 442 c.p.c., la regola vigente, quale daenunciati dai principi reiteratamente questa desumibile Corte, sarebbe quella della prevalenza della materia trattata sulla forma del processo (sicché la disciplina della sospensione dei termini sarebbe sempre applicabile, e quindi anche nel caso di inosservanza delle forme del rito del lavoro), e pertanto la medesima regola dovrebbe valere anche nell'ipotesi di nonrito speciale, solo rispetto a quello ordinario, ma anche con riferimento a quello ordinariamente stabilito per le controversie di lavoro, quale sarebbe quella in cui un prestatore di lavoro faccia valere il proprio credito maturato a seguito delle prestazioni effettuate nei confronti di un soggetto sottoposto a procedura concorsuale: e pertanto nelle forme previste dalla legge fallimentare, come verificatosi nella specie in cui la domanda è stata proposta ai sensi dell'art.101 legge fall. Per cui la controversia è stata rimessa alle Sezioni Unite per la composizione del ritenuto contrasto.
3. Il Collegio ritiene che il denunciato contrasto fra i due suddetti orientamenti giurisprudenziali sia soltanto apparente e non effettivo. Al riguardo giova anzitutto precisare che né la sentenza impugnata, né le parti mostrano di dubitare dell'applicabilità del passivo in del rito fallimentare l'accertamento per relazione alle domande dirette a reclamare crediti di lavoro;né dell'applicabilità in materia fallimentare della disciplina di diritto aicomune giudizi di appello ed al ricorso per compresa della sospensione dei cassazione, in essa quella termini prevista per il periodo feriale dagli art.1 e 3 della legge che l'ha esclusa soltanto per le controversie relative ed alla revoca dei fallimenti indicate alla dichiarazione dell'ord. lacui normativa del 1969 giud. dall'art.92 Né che tali deroghe abbiano mantenuto espressamente rinvia. natura eccezionale pur dopo la riforma compiuta dal d.lgs. 5 del 2006,avendo l'art.36 bis limitato le eccezioni alla regola della sospensione -perciò rimasta tale- ai soli reclami di cui agli art.26 e 36 della legge fall.: nei quali non rientra la controversia in esame, avente per oggetto domanda di ammissione tardiva al passivo del fallimento. 7 La Corte di appello ha ritenuto invece che l'inapplicabilità della sospensione dei termini per il periodo feriale sia stabilita dalla menzionata legge 742/1969,come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte,per tutte le controversie di lavoro ed in funzione della natura sostanziale di tali controversie: perciò comportando l'estensione e la migrazione di detta deroga posta a presidio della materia, in tutti procedimenti aventi per oggetto un rapporto di lavoro, anche se non disciplinati dalle norme processuali dettate dagli art.409 e segg. cod. proc. civ. Ora, le Sezioni Unite con la ricordata decisione 10978/2001, in una controversia avente per oggetto un rapporto di lavoro subordinato, ed in particolare la determinazione dell'indennità di anzianità dovuta ad un lavoratore subordinato da un Consorzio,ma trattata con il rito ordinario sia in