Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/04/2023, n. 10217

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/04/2023, n. 10217
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10217
Data del deposito : 17 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27909/2021R.G. proposto da L M P, con gli avvocati F S e F A, nel domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Roma, alla via Pietro Della Valle n. 2;
–ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
-controricorrente- Oggetto: previdenza complementare –d.lgs. n. 252/2005 – montanti 21– 27909 - 20 2 1 – 29 /03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio – Roma n. 1869 / 05 /20 21 , pronunciata il 5 ottobre 20 20 e depositata il 12 aprile 2021,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023dal Co: M M F;

RILEVATO

La contribuente M P L ricorre avverso la sentenza n. 1869/05/2021 con cui la CTR per la Regione Lazio ha riformato la decisione della CTP di Roma, pronunciatasi in tema di tassazione separata della previdenza complementare di cui all’art. 23 d.lgs. n. 252/2005 relativa ad un ex dipendente INPS. Segnatamente il Collegio d’appello ha ritenuto non potersi riconoscere alla contribuente, ex dipendente ormai collocata a riposo e che aveva impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso delle maggiori somme trattenute a titolo di Irpef, l’aliquota ridotta tra il 9% e il 15% per non essere ancora stato approvato il decreto attuativo previsto dall’art. 23, comma 6, d.lgs. 252/2005 e con conseguente applicazione del regime previgente. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, cui replica l’Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. L’affare trattato alla camera di consiglio della VI sezione il 15 settembre 2022 è stato rinviato alla sezione tributaria in assenza di precedenti specifici, difettando così l’evidenza decisoria tipica del rito della VI sezione di questa Corte. In prossimità di quell’adunanza la parte contribuente depositava memoria, reiterata ed ampliata in prossimità della presente adunanza.

CONSIDERATO

Occorre preliminarmente esaminare la richiesta di discussione avanzata da parte privata in prossimità dell’adunanza.

Considerato che

il rito camerale non prevede la partecipazione delle parti, né del Pubblico Ministero, la domanda dev’essere riqualificata come istanza 21– 27909 - 20 2 1 – 29 /03 /2023 MMF di rimessione alla pubblica udienza. Ritiene il collegio che i precedenti ormai consolidati di cui si dirà in seguito e l’intervento recentissimo della Corte costituzionale abbiano già indicato le coordinate per decidere allo stato degli atti. Peraltro, con ampia memoria depositata poco prima dell’odierna adunanza, la parte privata ha avuto agio di prendere posizione puntuale anche sui recenti arresti di questa Corte, come si dirà in prosieguo. Pertanto, il Collegio ritiene di procedere all’esame del ricorso in camera di consiglio, rinvenendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c.. Con l’unico motivo la parte contribuente prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 11, co. 6, d.lgs. n. 252/2005 e della legge 243/2004. In sostanza la parte contribuente lamenta l’illegittimità della sentenza gravata che aveva ritenuto inapplicabile l’aliquota agevolata di cui all’art. 11, co. 6, d.lgs. n. 252/2005 in ragione della mera mancata adozione del decreto attuativo di cui all’art. 23, co. 6, dello stesso d.lgs 252/2005 e ritenendo in suo luogo applicabile la disciplina previgente. La ricorrente ha argomentato che la questione è già stata scrutinata dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 218/2019. Principiando dalla circostanza per cui «Dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 252 del 2005, per effetto della mancata attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 1, comma 2, lettera p), della legge n. 243 del 2004, si è dunque originata una distinzione di disciplina con riferimento a vari istituti della previdenza complementare, tra cui il riscatto di una posizione individuale e il connesso regime tributario» la Corte costituzionale ha affermato che « La fattispecie in esame, infatti, è esclusivamente l’effetto riflesso della parziale attuazione della delega, che ha condotto al risultato normativo di discriminare due fattispecie caratterizzate da una sostanziale omogeneità, con violazione del principio dell’eguaglianza tributaria e una conseguente incidenza sul contesto sociale. La ricostruzione del quadro normativo evidenzia, infatti, che non sono 21– 27909 - 20 2 1 – 29 /03 /2023 MMF individuabili elementi che giustifichino ragionevolmente una disomogeneità del trattamento fiscale agevolativo. Tale conclusione trova, peraltro, conferma nella stessa evoluzione legislativa che ha sempre mantenuto equiparate le due posizioni, salva l’eccezione – concretizzatasi nella normativa del d.lgs. n. 252 del 2005 –derivante dalla parentesi dovuta alla mancata attuazione di una parte della legge delega n. 243 del 2004. È inoltre significativo che lo stesso legislatore, con l’art. 1, comma 156, della legge n. 205 del 2017, abbia successivamente provveduto – pur con l’eccezione dei montanti delle prestazioni accumulate fino al 1° gennaio 2018 – a ristabilire una situazione di omogeneità di trattamento» ivi concludendo che «In conclusione, la peculiare modalità di gestione del TFR pubblico, mediante un accantonamento virtuale in costanza di rapporto di lavoro, non è idonea a differenziare dal punto di vista funzionale la posizione individuale maturata in un fondo pensione da un dipendente pubblico rispetto a quella maturata da un dipendente privato e, di conseguenza, a giustificare un differente regime tributario del riscatto della posizione medesima», così sancendo «l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), anziché ai sensi dell’art. 14, commi 4 e 5, dello stesso d.lgs. n. 252 del 2005». Recentemente tuttavia, questa Corte ha affermato che in tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro 21– 27909 - 20 2 1 – 29 /03 /2023 MMF il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;
ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile "ratione temporis" ai cd. "vecchi iscritti" a "vecchi fondi" (cfr. Cass. V, n. 22665/2022, altresì n. 25933/2022 e n. 35254/2022). Con ordinanza di rigetto (recte, inammissibilità) della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla CTR di Latina, il Giudice delle leggi ha avallato il sopracitato orientamento affinato da questa Corte (cfr. Corte cost. n. 257/2022, depositata il 20 dicembre 2022, § 3.4). Atale orientamento intende uniformarsi il collegio, ritenendo che i presupposti di fatto e di diritto -in disparte profili minimali non rilevanti-siano comuni alle fattispecie trattate nei precedenti citati e al giudizio in oggetto;donde il ricorso dev’essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione del momento del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento.
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