Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2007, n. 14712

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Massime1

La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 cod. civ. (Principio espresso in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2007, n. 14712
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14712
Data del deposito : 26 giugno 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. VITTORIA OL - Presidente di sezione -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. SETTIMI Giovanni - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL RL, DI AN, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio LLavvocato GIAMMARIA CAMICI, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati BINNI MICHELE, BINNI ANTONIO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
BANCA FIDEURAM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FALERIA 37, presso lo studio LLavvocato EROLI MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A., ME LO;

- intimati -

e sul 2 ricorso n. 00452/04 proposto da:
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A. (incorporante per fusione la BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 82, presso lo studio LLavvocato MARIO FIANDANESE, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BANCA FIDEURAM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FALERIA 37, presso lo studio LLavvocato MASSIMO EROLI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
EL RL, DI AN, ME LO, LI IO, AU RO, ST NI;

- intimati -

e sul 3 ricorso n. 00498/04 proposto da:
ME LO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 28, presso lo studio LLavvocato MARIO CANTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BANCA FIDEURAM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FALERIA 37, presso lo studio LLavvocato MASSIMO EROLI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
EL RL, DI AN, BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A., AU RO, LI IO, ST NI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3436/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/07/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/07 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;

uditi gli avvocati Massimo EROLI, Mario FIANDANESE, Giuseppe VESCUSO per delega LLavvocato Mario Cannata;

udito il P.M. in persona LLAvvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale LLEN (ric. 452/04) e del terzo motivo del ricorso incidentale del PO ( 498/04);
rinvio per il resto ad una sezione semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Banca ID s.p.a. (in prosieguo indicata come ID), con atto notificato il 18 settembre 1996, citò in giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma la Banca NA LLRI (poi divenuta Banca TO OP VE e che, in prosieguo, sarà indicata come EN). L'attrice lamentò che la banca convenuta avesse accreditato in favore di soggetti non legittimati alcuni assegni bancari e circolari - poi meglio definiti assegni di traenza - muniti di clausola di non trasferibilità. Chiese pertanto che l'EN fosse condannata a rifondere le somme che essa attrice aveva dovuto pagare ai legittimi prenditori dei titoli, ammontanti a complessive L. 237.094.022, essendo subentrata nei diritti di costoro. Costituitasi in giudizio, l'EN eccepì la prescrizione e chiese comunque il rigetto delle domande contro di lei rivolte. Ottenne di poter altresì chiamare in causa, a scopo di eventuale rivalsa, coloro che avevano apposto sugli assegni non trasferibili la girata "per conoscenza e garanzia".
I terzi chiamati, sigg.ri CA US, NN LA, UN RO, OL PO e ZI OL, costituitisi anch'essi in giudizio, chiesero ed ottennero, a propria volta, di poter chiamare in causa il sig. NN CO, al quale imputarono di aver posto in essere le operazioni finanziarie con riferimento alle quali gli assegni in questione erano stati emessi e poi girati alla EN. La sig.ra US spiegò altresì domanda di risarcimento dei danni nei confronti della ID.
Il sig. CO rimase contumace.
Con sentenza depositata il 20 dicembre 2000 il tribunale rigettò sia la domanda della ID sia quella della sig.ra US. t Chiamata a pronunciarsi sui gravami proposti dalla medesima ID, in via principale, e dalla EN, in via incidentale, la Corte d'appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 16 luglio 2003, in riforma della decisione di primo grado, condannò l'EN a versare alla ID la somma di Euro 115.088,93, maggiorata di interessi legali;
e condannò altresì i sigg.ri LA, PO e US a restituire all'EN, rispettivamente, le somme di Euro 11.131,96, Euro 18.464,76 ed Euro 85.492,21, sempre maggiorate di interessi legali.
A sostegno di tale pronuncia la corte d'appello, premesso che incontestabilmente gli assegni di cui si discute erano stati incassati da persone diverse da quelle indicate nei titoli come prenditori, ha osservato che, ai sensi del R.D. 21 dicembre 1933, n.1736, art. 43, gli assegni muniti di clausola di non trasferibilità
possono essere pagati solo al prenditore indicato nei titoli, o altrimenti girati per l'incasso ad un banchiere, onde la banca che abbia invece eseguito il pagamento a persona diversa ne risponde;
che tale responsabilità, operando la banca negoziatrice anche come sostituta della banca trattarla, per quanto attiene all'identificazione del presentatore dei titoli, ha natura contrattuale;
che, conseguentemente, la relativa azione - da ritenersi insita nella pretesa esercitata in causa dalla ID - si prescrive non già in cinque, bensì in dieci anni, termine nella specie non decorso;
che la medesima ID aveva idoneamente dimostrato di aver rimborsato i relativi importi agli effettivi beneficiari degli assegni, giacché la documentazione al riguardo prodotta - in concreto idonea a fornire la prova richiesta - era stata versata agli atti del giudizio di primo grado entro il termine concesso dal giudice ex art. 184 c.p.c. e, per il resto, ritualmente era stata acquisita al giudizio d'appello;
che nessun elemento era stato addotto da cui potesse desumersi un qualche concorso di colpa della stessa ID nella produzione del danno;
che, infine, i sigg.ri US, LA e PO, avendo espressamente apposto la dicitura "per conoscenza e garanzia" sui titoli da essi girati alla banca negoziatrice, erano tenuti a subirne la manleva. Avverso tale sentenza le sigg.re US e LA hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. Il sig. PO ha depositato un controricorso, contenente altresì sette motivi di ricorso incidentale;
ed altrettanto ha fatto l'EN, formulando due ulteriori motivi di ricorso incidentale, illustrati poi anche da memoria.
La ID ha resistito con tre distinti controricorsi, del pari illustrati con successiva memoria.
Con ordinanza depositata in cancelleria il 20 maggio 2006, la prima sezione di questa corte, dopo aver riunito i ricorsi, ha sollecitato il Primo Presidente ad investire della decisione le sezioni unite, per l'opportunità di comporre il contrasto di giurisprudenza manifestatosi circa la natura della responsabilità - contrattuale, extracontrattuale, o altrimenti prevista dalla legge - cui si espone la banca girataria per l'incasso la quale paghi a persona non legittimata un assegno non trasferibile, con le conseguenze che ne derivano in ordine al termine di prescrizione - se decennale o quinquennale - al quale è soggetta l'azione del danneggiato verso detta banca.
I ricorsi sono stati perciò discussi dinanzi alle sezioni unite di questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Diverse sono le questioni che i ricorsi sottoposti all'esame della corte propongono, ancorché una sola sia quella per la quale si è reso necessario investire le sezioni unite. La connessione che le lega impone comunque di esaminarle tutte in questa sede, cominciando da quelle logicamente preliminari.

2. Preliminare è, appunto, la questione sollevata nel primo dei due profili di doglianza in cui si sostanzia il secondo motivo di ricorso LLEN.
La ricorrente si duole del fatto che la corte d'appello abbia ravvisato nelle difese di essa banca - e confutato - un'eccezione volta a denunciare l'inammissibilità della produzione documentale di controparte, tanto in primo quanto in secondo grado, laddove invece l'eccezione proposta riguardava la genericità della domanda contenuta nell'originario atto di citazione della ID e l'inammissibilità sia delle specificazioni del thema decidendum formulate LLattrice dopo la scadenza del termine di cui all'art.183 c.p.c., comma 5, sia delle circostanze nuove dedotte per la prima
volta con l'atto d'appello della stessa ID.
La censura si risolve, dunque, in un'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della domanda, non sanata tempestivamente da successive specificazioni tardivamente fornite.

2.1. In questi termini, la doglianza si manifesta inammissibile. L'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della domanda era stata infatti già sollevata nel corso del giudizio di primo grado, ma il tribunale la aveva espressamente e motivatamente rigettata. L'EN, nel costituirsi in appello, ha riesposto le proprie tesi in proposito allo scopo di confutare la fondatezza del gravame proposto dalla controparte, ma ha omesso di formulare sul punto un qualsiasi specifico motivo di appello incidentale, corredato da argomenti direttamente rivolti a criticare le motivazioni con cui il primo giudice aveva disatteso la menzionata eccezione, la quale

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