Cass. civ., sez. II, sentenza 28/09/2022, n. 28276

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/09/2022, n. 28276
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28276
Data del deposito : 28 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso n.11457/2017, proposto da : C A, elettivamente domiciliata in Roma , C o rso Italia 29, presso lo studio dell’avvocato M B che la rap- presenta e difende unitamente agli avvocati R V e M F G;
-ricorrente –

contro

CONDOMINIO T M, elettivamente domiciliato in Roma, Via Degli Scipioni 132, presso lo studio dell’avvocato G A, rappresentato e difeso dall'avvocato D L;
-controricorrente - nonché B B, elettivamente domiciliata in Roma , Piazz a Verbano 22, presso lo studio dell’avvocato G D G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M R;
2di 11 – RG 11457/2017 – S2 – PU 2476/2022 (n. 12) – C E. -controricorrente – avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO DI VENEZIA n. 500/2017 , depositata il 14/2/2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienzadel 24/6/2022 dal c on- sigliere R C;
uditele conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sost ituto Procuratore Generale PAOLA D’OVIDIO, che ha concluso per la decla- ratoria d’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
udite le parti nelle persone dell’Avv.R V per la parte ricorrente, e degli Avv. ti ANIELLO MARIA D’AMBROSIO e D L, per la parte controricorrenteCondominio.

FATTI DI CAUSA

1. - A C , proprietaria di un attico n ell’edificio del Condominio Torre Molino a Padova, ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello di rigetto della sentenza di primo grado che aveva dichiarato: (a) l’inammissibilità del suo intervento in causa, e (b) la nullità di due delibere adottate a maggioranza dall’assemblea del condominioil 22/10/2012 e il 12/11//2012. Con tali delibere , coordinate tra di loro, l’attuale ricorrente ottenne il permesso di ricostruire il lastrico solare, previa concessione in uso esclusivo del pianerottolo antistante alla propria abitazione. Un’altra condomina,Barbara Bisinella, l’anno successivo impugnò p er nullità le delibere, previa sospensione cautelare di efficacia,facendo valere il di- fetto di unanimità, necessaria per concedere in uso esclusivo un bene condominale, nonché una trasformazione del lastrico solare tale da renderlo inservibile all’uso comune. Il convenuto Condominio -che nel frattempo aveva sostituito l’amministratore -aderì alla ric hiesta dell’at- trice. La C intervenne in giudizio chiedendo il rigetto dell’impu- gnazione. 3di 11 – RG 11457/2017 – S2 – PU 2476/2022 (n. 12) – C E. 2. - In sede cautelare, v en n e concessa la sospensione, confer mata in sede di reclamo. 3. -In primo e secondo grado – come anticipato in esordio – i giudizi si concluserocon le declaratorie d’inammissibilità del l’int ervento della C e di nullità delle delibere. 4. -Il ricorso per cassazione della C è sostenuto da 7 motivi, illustrati da memoria. Resisteil Condominio con controricorso, illustrato da memoria. ResisteBarbara Bisinella con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 1137, co. 2 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibile l’intervento della Calo- gero, in quanto co stei è in conflitto di inte ressi rispetto alla delibera condominiale del 12/11/2022, impugnata da Barbara Bisinella. Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1137, co. 2 c.c.,2373 e 2377 c.c. per avere la Cortedi appello, nel giudicare sull’ammissibilità dell’in- tervento della C, omesso di applicare in via analogica la disci- plina del conflitto di interessi in ambito societario. I primi due motivi sono da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione. Essi sono da dichiarare inammissibili poiché non colgono la ratio decidendi . La parte ricorrente ritiene che la Corte di appello abbia fondato la declaratoria d’inammissibilità dell’intervento sui rilieviche il condomino in conflitto di interessi non abbia « titolo per esprimere il voto e conseguentemente per impugnare e parte- cipare al relativo giudizio di impugnativa»e che la disciplina di cui all'art. 2373 c.c. (sulla disciplina del conflitto di interessi in materia societaria) non sia applicabile al caso di specie. 4di 11 – RG 11457/2017 – S2 – PU 2476/2022 (n. 12) – C E. Pur meritando di essere corrette (come si avrà occasione di fare più avanti), le due affermazioni bersagliate dai primi due motivi di ricorso costituiscono un’aggiunta parentetica (infatti sono introdotte da: «Ad avviso della Corte non è poiapplicabile»;
il corsivo è nostro), rispetto alla ragione portante della decisione, che questo Collegio ritiene di condividere. La ratio decidendi riposa sul brano che precede i luoghi censurati dalla ricorrente (cfr. sentenza in epigrafe, p. 7 - 8, fino a l capoverso di cui si è citato l’inizio, escluso) e consiste nell’argomentare che l’intervento de quo, in considerazione del suo contenuto concreto ri- spetto all’oggetto del processo, non rientra nella tipologia di inter- venti volontaridei terzi in causa prevista dall’art. 105 c.p.c. N é rien- tra – come questo Collegio aggiungerà per completezza più avanti (cfr. paragrafo n. 6)- nel tipo d i interventi di terzi nelle controversie condominialidelineato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. , sin d’ora, Cass. SU 10934/2019). 2. –In generale, l’intervento volontario dei terzi in causa rinviene la propria disciplina nell’art. 105 c.p.c. Nel suo complesso l’art. 105 c.p.c. prevede una tipologia strutturata di interventi che si articola in quattro varianti(principale, adesivo autonomo, adesivo litisconsortile, adesivo dipendente), nessunadelle quali è tuttavia in grado di veicolare l’azione processuale intrapresa da A C in difesa delle delibere condominiali del 2012. 3. –Concretizziamo la tipologia delineata nel paragrafo precedente , sulla base dell’art. 105 c.p.c., con l’occhio rivolto all’oggetto dei pro- cessidi impugnazione delle delibere condominiali (cfr. anche le conclu- sioni del PM).In tali processi sono oggetto di controver sia le esigenze 5di 11 – RG 11457/2017 – S2 – PU 2476/2022 (n. 12) – C E. collettive della comunità condominiale, per come hanno trovato espres- sione e veicolo di soddisfazione nella deliberazione dell’assemblea con- dominialeimpugnata. Dal lato attivo, il condomino è legittimato ad intervenire a fianco del condominoche ha promosso il giudizio . È un intervento che può atteg- giarsi come: (a) adesivo litisconsortile, in cui il condomino deduce in giudizioil proprio attuale diritto d’impugnazione, che è «relativo all’og- getto [e] dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo» (cfr. art. 105, co. 1 c.p.c.), cioè è un diritto connesso per identità di petitum e causa petendi con il diritto già oggetto del processo, con le logiche implicazioni in termini di allegazioni, prove e legittimazione ad impu- gnare in via autonoma;
(b) adesivo dipendente, ove il condomino in- tervenga in un giudizio di annullabilità dopo la scadenza del termine di impugnazione della delibera(cfr. art. 105, co. 2 c.p.c.). Dal lato passivo, poiché – come già detto - la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno di essi, la giurisprudenza costante di questa Corte (da ultimo ribadita Cass. 2636/2021, alla cui p. 8 si rinvia per l’indicazione dei precedenti) assume che la legittimazione passiva spetti in via esclusiva all'amministratore del condominio. Ne segue che l'eventuale intervento del singolo condomino può atteggiarsi solo come adesivo dipendente, «per sostenere le ragioni» del condominio conve- nuto in giudizio, cioè per sostenere la validità della delibera impugnata, «quando vi ha un proprio interesse» (cfr. art. 105, co. 2 c.p.c.), con implicazioni in termini di poteri processuali che possono essere rico- struite analogicamente sulla falsariga dell’art.72, co. 2 c.p.c.e che co- munque escludonoun autonomo potere d’impugnazione (cfr. Cass. SU 5992/2012). 6di 11 – RG 11457/2017 – S2 – PU 2476/2022 (n. 12) – C E. 4. –Dall’affermazione della legittimazione passiva esclusiva dell’am- ministratore del condominio, con il corollario del carattere necessaria- mente adesivo dipendente dell’eventuale intervento del condomino, di- scende l'inammissibilità di un intervento volontario di quest’ultimo che, come nel caso di specie, svolga attività processuale in contrapposizione all’atteggiamento processuale che, in vista della tutela dell’interesse della comunità dei condomini, sia stato assunto dal condominio a mezzo del suo amministratore. È questa infatti la ragione portante della decisione oggi impugnata in cassazione, che trova una precisa (ancorché stringata) espressione nel richiamo alla tipologia ammissibile della «domanda dell’interve- niente» rispetto allo «oggetto sostanziale» del processo, espressione cui fa immediatamente eco la constatazione che «nel caso di specie , l’interventore è latore di un interesse proprio in posizione di conflitto con quello del condominio» (cfr. sentenza, p. 7). Infatti, il tratto atipico del presente caso di specie è che l’ammini- stratore di condominio non ha individuato lo strumento di tutela dell’in- teresse comune dei condomini nel difendere le delibere cond omini ali , nénel sollecitare l’assemblea a revocarle (argomentando ex art. 1130, co. 1, n. 1 c.c.), come certamente avrebbe dovuto fare in un caso di ripensamentocome questo, occasionato dal cambio di amministratore. In modo certamente inusitato, ha individuato tale strumento nell’ab- bandonare le delibere alla sorte della declaratoria giudiziale di nullità, aderendo all’iniziativa di Barbara Bisinella. Tuttavia, il ricorso in cassazione di A C non offre alcun argomento che, facendo leva su codesti tratti atipici e inusitati della fattispecie, induca il Collegio a rimeditare l’orientamento costante di questa Corte sul carattere esclusivo della legittimazione passiva 7di 11 – RG 11457/2017 – S2 – PU 2476/2022 (n. 12) – C E. dell’amministratore nei giudizi d’impugnazione delle delibere assem- bleari. 5. -Infatti, nella discussione orale dinanzi al Collegio, la parte ricor- rente ha adottato una linea d’attacco diversa da quella adottata n el ricorso, configurando sagacemente l’intervento spiegato da A C in termini che lo avvicinano ad un intervento principale, ad infringendum iura utriusque, nel quale il terzo fa valere un proprio di- ritto nei confronti di tutte le parti. Nel caso di specie tale sarebbe es- senzialmente il credito a 40.000 Euro che il Condominio riconobbe nella seconda delle delibere ad A C, quale contributo finan- ziario ai lavori. Senonché, il tentativo di qualificare l’intervento de quocome princi- pale, al fine di attestarne l’ammissibilità,non tanto si infrange contro la lettera dell’art. 105, co. 1 c.p.c., ché il sintagma «relativo all’og- getto» (con interpretazione certamentemolto generosa) potrebbe pre- starsi a tale operazione. Piuttosto s’infrange nella inevitabile qualifica- zione di siffatto diritto come collegato da un nesso di pregiudizialità - dipendenza con l’oggetto delprocesso (la validità delle delibere condo- miniali), qualificazione che avvia di nuovo tale intervento verso il tipo dell’intervento adesivo dipendente (art. 105, co. 2 c.p.c.), che -proprio in quanto deve essere «dipendente», sulla base dell’argomentazione già svolta - non può prestarsi a veicolare l’ammissibilità di un inter- vento con il contenuto di quello dispiegato dalla C. 6. –Non solo per completezza di esposizione, ma sempre con l’occhio rivolto ai tratti atipici del caso di specie, si richiama la variante che questa Corte ha enucleato all’interno della categoria dell’intervento adesivo autonomo di cui all’art. 105, co. 1 c.p.c. (nel senso che tale enucleazione si caratterizza per i dentità di causa petendi del diritto vantato dall’interventore rispetto a quello già oggetto del processo). Si 8di 11 – RG 11457/2017 – S2 – PU 2476/2022 (n. 12) – C E. tratta della legittimazione del condomino,autonoma e concorrente con quella dell’amministratore,ad agire a tutela dei suoi diritti di compro- prietario pro quota, nelle controversie condominiali che investono i di- ritti dei singoli condòmini sulle parti comuni(per il punto giurispruden- ziale, cfr. Cass. SU 10934/2019). Questa osservazione non va solo a vantaggio della completezza, bensì - mentre ap palesa che l’interesse sottostante all’intervento de quonon può trovare un veicolo di protezione attraverso siffat to inter- vento adesivo autonomo -intende indicare la seguente prospettiva, d a affidare al vaglio di ulteriori iniziative, giacché rimanefuori dalla mate- ria del contendere nel presente giudizio: se tale interesse – per come configurato dalla parte ricorrente nella discussione orale dinanzi al Col- legio -possa trovare protezione attraverso l’opposizione di terzo revo- catoria (art. 404,co. 2 c.p.c.). 7. – Pur fuori dalla ratio decidendi , le affermazioni bersagliate nei primi due motivi di ricorso meritano di essere corrette. Accedendo all'orientamento che ammette l'applicabilità analogica dell'art. 2373 c.c., il condomino in conflitto di interessi, come tutti gli altri condomini, potrà sì votare, potrà anche impugnare la delibera ove sia stato assente o astenuto (e sempre che ne abbia interesse). Peraltro, per quanto riguarda l’intervento in causa, si rinvia integralmente al discorso già svolto in precedenza. 8. - In conclusione, i primi due motivi di ricorso sono da dichiarare inammissibili. 9. –Per ragioni di efficienza espositiva si raggruppa a questo punto l’esame del terzo, quarto, quinto e settimo motivo di ricorso e si posti- cipa l’esame del sesto motivo. Con il terzo motivo, proposto ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce omesso esame circa un fatto decisivo, per avere la Corte di appello 9di 11 – RG 11457/2017 – S2 – PU 2476/2022 (n. 12) – C E. ritenuto l’inammissibilità dell’intervento in forza di una situazione di confitto di interesse dell’interventore rispetto alla delibera condomi- niale del 12/11/2012. Con il quarto motivo, proposto ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte d'appello fon- dato la propria decisione di nullità della delibera condominiale del 12/11/2012 su dichiarazioni scritte rese da terzi. Con il quinto motivo, proposto ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo, per avere la Corte d'appello fondato la propria decisione di nullità della delibera condominiale del 12/11/2012su dichiarazioni scritte rese da terzi contenenti mere valu- tazioni. Con il settimo motivo, proposto ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo, per avere la Corte d'appello omesso di motivare la propria decisione di nullità della delibera condo- miniale del 12/11/2012relativamente alla lesione del decoro architet- tonicodell’edificio. I motivi terzo, quarto, quinto e settimo motivo sono da dichiarare inammissibili. Infatti, ci troviamo dinanzi ad un’ipotesi di doppia con- forme in primo e secondo grado. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 348- ter, co. 5 c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, co. 2 d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso deposi- tato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012in poi, come nel caso di specie), la parte ricorrente in cassazione, per evitare che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. sia di- chiarato inammissibile(cfr. art. 348-ter, co. 5 c.p.c., nel suo richiamo al comma precedente) deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di ri- 10di 11 – RG 11457/2017 – S2 – PU 2476/2022 (n. 12) – C E. getto dell'appello (nel capo investito dal motivo di ricorso), dimo- strando che esse sono tra loro diverse, nonostante che il dispositivo della sentenza di secondo grado sia di semplice rigetto dell’appello (cfr. Cass. 7724/2022).Onere di cui la parte non si è avveduta e che molto probabilmente era anche impossibile da assolvere. In conclusione,i motivi terzo, quarto, quinto e settimo sono inam- missibili. 10. -Con il sesto motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di appello erroneamente interpretato la delibera con domi niale del 12/11/2012. Il motivo è da dichiarare inammissibile per difetto di specificità ex 366, co. 1, n. 4 c.p.c. Salvo un generico riferimento all’art. 1362, co. 1 c.p.c , la parte ricorrente non ha indicato le norme di ermeneutica contrattuale di cui intendeva la mentare la violazione, di conseguenza ha mancato di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con la condotta interpretativa adottata dal giudice nella sentenza impu- gnata, condotta che costei è parimenti tenuta a richiamare in modo circostanziato, con l’obiettivo didimostrare che essa contrasta con uno o più fra i precetti normativi enucleati attraverso il richiamo agli artt.1362-1371 c.c.Infatti, non si può demandare a questa Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass. SU 23745/2020). In conclusione, il sesto motivo è inammissibile. 11. -L’inammissibilità di ogni motivo su cui il ricorso si fonda, deter- mina l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 11di 11 – RG 11457/2017 – S2 – PU 2476/2022 (n. 12) – C E. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, co.
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