Cass. civ., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 03301

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 03301
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03301
Data del deposito : 3 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13805/2017 R.G. proposto da DE FRANCESCHI SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avv. A T e dall'avv. G F, con domicilio eletto in Roma, alla Via Fbio Massimo n. 60. - RICORRENTE-

contro

FABBRO GIANFRANCO E FABBRO STEFANO, rappresentati e difesi dagli avv.ti L S, A F e G G, elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Tacito n. 23. -CONTRORICORRENTI- RICORRENTI INCIDENTALI- e CONSORZIO D'URBANIZZAZIONE PONTESELO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti G B, E B e D G, con domicilio eletto in Roma, alla Via Caposile n. 10. - CONTRORICORRENTE- GRENDENE GIANLUIGI E BASSANESE CLELIA. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 538/2017, pubblicata in data 10.3.2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 14.9.2022 dal Consigliere G F. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A P, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto di quello principale. Uditi gli avv.ti. A T, D G e G G.

FATTI DI CAUSA

1. Il Consorzio di urbanizzazione Ponteselo - costituito il 12 febbraio 1998 tra i proprietari dei terreni siti nel Comune di Isola Vicentina per l'urbanizzazione e la gestione delle aree delle singole porzioni individuali, in seguito ad approvazione, con delibera del Consiglio comunale del 31 luglio 1997, del piano particolareggiato denominato "Ponteselo" - ha evocato in giudizio S D F e C B dinanzi al Tribunale di Vicenza, esponendo che i convenuti, avendo aderito al Consorzio, si erano obbligati a sostenere, in forza dell'atto costitutivo e secondo criteri di stretta proporzionalità con le quote di partecipazione o in base ai volumi edificabili, "tutti gli oneri derivanti dalla cessione di terreni per opere di urbanizzazione, gli atti per la ridistribuzione, le spese inerenti alle anticipazioni per lavori di urbanizzazione, depositi cauzionali ed opere di qualsivoglia genere eseguite per conto e nell'interesse del consorzio". Ha dedotto che il Presidente del consorzio - G G - aveva invitato tutti i consorziati a presentarsi il 30 luglio 1999 presso la sede sociale per sottoscrivere l'atto notarile di rettifica e ridistribuzione immobiliare secondo le previsioni del piano di riparcellazione approvato dall'assemblea consortile, ma che i convenuti si erano rifiutati di perfezionare la cessione, adducendo motivazioni pretestuose.Ha chiesto di disporre il trasferimento degli immobili indicati in atti, con condanna al risarcimento del danno e al pagamento delle spese consortili. Il D F si è opposto alla domanda, invocando un accordo intervenuto con il Presidente del Consorzio, G G, che prevedeva una diversa e meno sfavorevole redistribuzione immobiliare rispetto a quella adottata con la delibera consortile. La causa è stata riunita alle opposizioni proposte dalla Bassanese e dal D F avverso i decreti ingiuntivi ottenuti dal Consorzio per il pagamento dei costi di urbanizzazione e al giudizio instaurato dai consorziati F G e F Stefano volto a far dichiarare l'avvenuto trasferimento della proprietà del mapp. 673 o ad ottenere l'emissione di una sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., producesse gli effetti del contratto non concluso, oltre al risarcimento dei danni o al riconoscimento di un indennizzo ex art.2041 c.c.. Espletata c.t.u. e acquisita documentazione, con sentenza n. 1014/2011 il Tribunale di Vicenza ha respinto le opposizioni ai decreti ingiuntivi e ha pronunciato il trasferimento, in favore dei F, della part. 673, condizionato al pagamento, da parte del Consorzio, della somma di C. 66.682,99 a titolo di conguaglio. La sentenza è stata separatamente impugnata da C B e da S D F. G e Stefano F hanno proposto appello incidentale. All'esito, la Corte distrettuale di Venezia, disposta la riunione dei giudizi, ha confermato la pronuncia di primo grado, regolando le spese. Non sussisteva - secondo la pronuncia - alcuna relazione tra gli obblighi di pagamento degli oneri di urbanizzazione, oggetto dei decreti ingiuntivi infondatamente opposti dagli ingiunti, e i conguagli riconosciuti ai singoli consorziati per effetto della redistribuzione delle porzioni edificabili disposta con la delibera consortile, né tantomeno i convenuti potevano sottrarsi all'obbligo di conferimento invocando una più favorevole regolazione, poiché G G, sottoscrivendo un accordo con il D F per una diversa perequazione immobiliare, non aveva speso la qualità di Presidente del consorzio, ma si era impegnato in proprio a versare gli oneri di urbanizzazione di un suolo diverso da quello trasferito ai F, a condizione che il ricorrente avesse aderito alla delibera di redistribuzione, per cui, non avendo il D F dato esecuzione al piano, l'accordo era stato posto nel nulla. Dichiarate non pertinenti le critiche alla decisione di primo grado nella parte in cui aveva respinto le richieste risarcitorie avanzate dai convenuti nei confronti del Consorzio, la Corte di merito ha dichiarato inammissibili i motivi di gravame volti a contestare la possibilità di trasferire gli immobili originariamente in capo agli appellanti, evidenziando che l'impugnazione non si confrontava con quanto sostenuto dal Tribunale riguardo al fatto che il Consorzio aveva il compito di provvedere alla suddivisione della volumetria complessiva tra i consorziati nel rispetto del principio di proporzionalità con la quota consortile, e che, in base all'atto costitutivo, l'assemblea poteva disporre delle singole proprietà in deroga delle norme sul condominio o sulla comunione. Era inammissibile anche il motivo di appello diretto a far valere la nullità della delibera di redistribuzione, non confrontandosi con le motivazioni della sentenza di primo grado, secondo cui il Consorzio aveva il potere di disporre dei diritti individuali con decisioni a maggioranza, e che, in materia di delibere consortili, costituisce principio generale l'annullabilità dell'atto, mai richiesta dai convenuti. La Corte di merito ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto da G e Stefano F, con cui era stato chiesto di disporre il trasferimento dell'immobile senza la condizione del pagamento del conguaglio, sostenendo che gli acquirenti non avevano interesse a dolersi della pronuncia, dato che il Consorzio si era dichiarato disponibile a pagare il dovuto, né avevano contestato la decisione nel punto in cui aveva posto in rilievo che, in base alle previsioni dell'atto costitutivo, il Consorzio era tenuto a concorrere nell'attuazione del piano, attingendo ai fondi disponibili. Era infine corretta la quantificazione del risarcimento del danno causato dal ritardo con cui i F avevano ottenuto la disponibilità dei beni, poiché - secondo la Corte territoriale - dall'importo corrispondente all'incremento dei costi di costruzione doveva essere detratto l'ammontare degli interessi legali maturati sulle somme da utilizzare per la realizzazione delle opere, somme rimaste a lungo nella disponibilità dei F. La cassazione della sentenza è chiesta da S D F con ricorso affidato a due motivi, cui resistono con controricorso il Consorzio Ponteselo e G G. G e Stefano F hanno chiesto di cassare la sentenza con ricorso incidentale in due motivi cui S D F ha replicato con controricorso ex art. 371 c.p.c.. Con ordinanza interlocutoria n. 4934/2022, è stata ordinata la notifica del ricorso principale e di quello incidentale a S B, con rimessione della causa in pubblica udienza. S D F, G e Stefano F hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve darsi atto della regolare notifica del ricorso principale e di quello incidentale C B, in ottemperanza all'ordinanza interlocutoria n. 4934/2022. 2. Il primo motivo del ricorso principale lamenta la violazione dell'art. 2932 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che il D F, non avendo espresso voto favorevole alla delibera consortile con cui era stata approvata la riparcellizzazione, non era obbligato a cedere parte del suolo G e Stefano F, né poteva rispondere dei danni per il ritardo nell'esecuzione del piano consortile. La delibera di redistribuzione era comunque invalida, dovendo essere approvata con il consenso di tutti consorziati, in applicazione dell'art. 1108, comma terzo, c.c. dettato in tema di comunione. Il motivo è inammissibile. Secondo la Corte di merito, le contestazioni proposte in appello, vertenti sulle medesime questioni riproposte in questa sede di legittimità, non censuravano le motivazioni con cui il Tribunale aveva sottolineato che l'obbligo di trasferire gli immobili scaturiva dalle previsioni statutarie che rendevano obbligatorie per i singoli le decisioni dell'assemblea dei consorziati, competente anche all'adozione del piano di redistribuzione. La sentenza ha ricordato come, secondo il primo giudice, lo statuto conferisse al Presidente del Consorzio il potere di stipulare tutti gli atti finalizzati al raggiungimento degli scopi consortili e all'assemblea la competenza ad adottare anche a maggioranza delibere idonee ad incidere sulla proprietà individuali. La contestata violazione del principio di stretta proporzionalità nella redistribuzione delle porzioni edificabili, lamentata dagli appellanti, poteva fondare solo un'azione di annullamento delle delibere, che tuttavia non era stata proposta nel rispetto dei termini di legge, non configurandosi una causa di nullità, rilevabile d'ufficio o deducibile senza limiti di tempo. Nessuna obiezione era stata - inoltre - formulata con l'atto di gravame in replica all'argomentazione con cui il Tribunale aveva ribadito la residuale applicabilità, in materia di consorzi, delle norme in tema di comunione o condominio. Già la prima decisione si era - in effetti - conformata all'insegnamento consolidato di questa Corte, per il quale nei consorzi di urbanizzazione, consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione od al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, la natura, affermabile di regola, di associazione non riconosciuta si coniuga con un forte profilo di realità.Tali consorzi integrano figure atipiche disciplinate principalmente dallo statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione, anche riguardo ai quorum deliberativi delle assemblee (Cass. 18792/2021;
Cass.22957/2020;
Cass. 25394/2019;
Cass. 9568/2017;
Cass.7274/2012;
Cass. 18560/2016;
Cass. 10220/2010;
Cass.2877/2007). Sotto tale profilo, il Tribunale aveva posto in rilievo che l'assemblea si era limitata ad approvare il piano di redistribuzione, senza disporre alcun trasferimento;
l'obbligo di cessione delle porzioni edificabili discendeva direttamente dalle previsioni statutarie che impegnavano i singoli a conformarsi alle delibere, non venendo in considerazione l'art. 1108 c.c., in presenza di una diversa previsione dello statuto. Le aree interessate dalla convenzione di lottizzazione non erano state conferite in comunione al Consorzio ed erano rimaste in titolarità degli originari titolari, tenuti - per l'appunto - a sottoscrivere gli atti di trasferimento in attuazione della delibera di redistribuzione, con l'unico obbligo del Consorzio di versare i conguagli in forza della trilateralità dell'operazione concepita dalle parti. In definitiva, il ricorso non pone minimamente in discussione la correttezza della statuizione di inammissibilità dell'appello, che tuttavia integra un'autonoma ratio decidendi che la parte aveva l'onere di impugnare in modo specifico (Cass. 3612/2022;
Cass.29495/2020). Il suo passaggio in giudicato fa venir meno l'interesse ad invocare l'erroneità delle ulteriori statuizioni vertenti sul merito della controversia, non potendosi comunque giungere alla cassazione della sentenza (Cass. 2749/1995;
Cass. 17605/2003;
Cass.9243/2004;
Cass. 21514/2019).
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