Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/03/2019, n. 07207

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/03/2019, n. 07207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07207
Data del deposito : 13 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDIANZA sul ricorso 24206-2017 proposto da: I PIU' BROKER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VILLA SACCHETTI

11, presso lo studio dell'avvocato A P, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

M D'ITERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
M S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE LIEGI

35/B, presso lo studio dell'avvocato G D P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO SONCII;
- con troricorrenti - MAG JLT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE DELLE BELLE ARTI

8, presso lo studio dell'avvocato G P, che la rappresenta e difende;
- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

M S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE LIEGI

35/B, presso lo studio dell'avvocato G D P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO SONCII;
- controricorrente all'incidentale - nonchè

contro

M D'ITERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO - UFFICIO COORDIAMENTO SOCCORSO AEREO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3641/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 24/07/2017. Ric. 2017 n. 24206 sez. SU - ud. 18-12-2018 -2- Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2018 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI. Rilevato che: nell'anno 2016 il Ministero dell'Interno indisse una gara, a procedura aperta e con il criterio dell'aggiudicazione del prezzo più basso, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, relativo alla copertura assicurativa della flotta aerea del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e di assistenza alla gestione dei servizi dei sinistri aeronautici;
servizio definitivamente aggiudicato alla Marsh s.p.a.;
In Più Broker s.r.I., seconda in graduatoria, propose ricorso per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il quale lo accoglieva sul rilievo che la controinteressata, Marsh s.p.a., aveva violato il disposto di cui all'articolo 7, lettere e) e f), del disciplinare di gara, non avendo dimostrato, ma solo allegato, di avere effettuato consulenze nella predisposizione di procedure di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi nel triennio 2013/2015, per importi superiori alle soglie di cui all'art.28, comma 1, lett.d d.lgs. n.163/2006.;
la decisione, appellata da Marsh s.p.a., è stata riformata, con sentenza n.3641/17 del 24/07/2017, dal Consiglio di Stato il quale, accogliendo l'appello, ha rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla In più Broker s.r.I.;
in particolare, il Giudice amministrativo -premesso in fatto che l'aggiudicataria, nel presentare domanda di partecipazione aveva indicato di avere intermediato premi assicurativi in misura adeguata a quelli previsti dalla lex specialis, ma non aveva indicato, puntualmente, i nominativi degli assicurati, qualificandoli in modo sintetico come 'cliente A', ' cliente B' e 'cliente C', e rilevato che l'Amministrazione non aveva ritenuto di doverne richiedere l'esplicitazione attraverso l'esperimento del cd. "soccorso istruttorio"- Ric. 2017 n. 24206 sez. SU - ud. 18-12-2018 -3- accertava che, in corso di causa, attraverso detta esplicitazione, era divenuto pacifico che l'aggiudicataria possedesse i requisiti di cui al bando di gara;
riteneva, quindi, che l'iniziale lacuna dichiarativa non costituisse causa di revoca dell'aggiudicazione, concretando una mera irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive certamente ammissibile, contrariamente da quanto ritenuto dal T.A.R., al beneficio del soccorso istruttorio;
il Consiglio di Stato riteneva, poi, che la conferma dell'aggiudicazione in capo alla Marsh S.p.a. avesse privato d'interesse alla coltivazione dell'appello incidentale la MAG JLT (la quale aveva censurato la prima decisione per avere ammesso, a seguito dall'esclusione dalla gara della Marsh s.p.a., l'aggiudicazione in favore della In più Broker);
per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato ha proposto ricorso In più Broker s.r.l. sulla base di due motivi;
Marsh s.p.a. e il Ministero dell'Interno hanno resistito con autonomi controricorsi;
Mag JLT S.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale;
il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1 cod.proc.civ.;
la ricorrente principale e la Marsh S.p.a. hanno depositato memorie in prossimità della camera di consiglio.
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