Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/12/2022, n. 49515

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/12/2022, n. 49515
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49515
Data del deposito : 29 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S G, nato a Pisticci il 02/07/1988 avverso l'ordinanza del 09/06/2022 emessa dal Tribunale di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera P D N T;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale T E, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla partecipazione del ricorrente all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Potenza, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (Capo 1, quale partecipe dell'associazione) e art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (Capi 12 e 13 per cessione di stupefacenti).

2. G S ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, articolando tre motivi, di seguito indicati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo censura il provvedimento impugnato per motivazione apparente stante l'uso della tecnica del "copia e incolla", con assenza di valutazione autonoma dei fatti da parte del giudice per le indagini preliminari, tale non potendosi ritenere quella contenuta a pagina 42 dell'ordinanza genetica ed indicata dal provvedimento impugnato, non essendo consentita integrazione da parte del Tribunale del riesame.

2.2. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 266, 266 bis , 267, 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 270 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto il provvedimento impugnato, con argomenti apparenti, aveva ritenuto motivati i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e delle loro proroghe che, al contrario, ne erano totalmente sprovvisti.

2.3. Il terzo motivo censura la violazione degli artt. 273, commi 1 e 1-bis, 192, commi 3 e 4, 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto il Tribunale del riesame, da un lato aveva desunto la stabilità e la permanenza della condotta associativa di S dagli stessi reati- fine (Capi 12 e 13);
dall'altro aveva ritenuto che la conversazione tra Sandro T e il ricorrente, circa l'acquisto "di 5 raffo, 5 litri di olio", celasse un linguaggio criptico circa un acquisto di droga per un probabile cliente. Al contrario, nell'intercettazione telefonica del 13 giugno 2019 Sandro T aveva chiesto a S
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