Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2019, n. 07173
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la seguente SENTENZA sul ricorso 29466-2014 proposto da: DE SIMONE LUCIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO 160, presso lo studio dell'avvocato R A, che lo rappresenta e difende;- ricorrente -contro ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A., in persona del 102 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE TRIFIR0', che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati B M e P Z;- con troricorrente - avverso la sentenza n. 3834/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/09/2014, R.G.N. 46/2012;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2019 dal Consigliere Dott. R A;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S, che ha concluso per l'accoglimento del 2° motivo del ricorso;udito l'Avvocato R A;udito l'Avvocato P Z. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda principale proposta da Allianz Bank Financial Advisors s.p.a., tesa alla restituzione del saldo finale del rapporto di agenzia intercorso con L D S, e sulla domanda riconvenzionale avanzata dal quest'ultimo per il riconoscimento della indennità sostituiva di clientela e di quella di valorizzazione, operata la compensazione tra le due rispettive voci di credito, riconosceva, in favore del D S, la somma di euro 87.446,40. 2. Con sentenza del 18.9.2014, la Corte d'appello capitolina respingeva l'appello incidentale dell'agente e, in accoglimento di quello principale dell' Allianz, in riforma della impugnata decisione, dichiarava il diritto della stessa al recupero della indennità di valorizzazione, pari ad C 664.504,05, e del premio di fedeltà, pari ad C 93.789, oltre interessi legali, ed affermava come non dovuta al D S la somma di euro 313.646,46. Quanto all'indennità di valorizzazione del portafoglio prevista dall'art. 9 del Regolamento, intesa dal primo giudice, con riferimento all'accordo che ne prevedeva i termini, quale clausola integrante un patto di non concorrenza in violazione dell'art. 1751 bis c. c., rilevava che l'indennità de qua era dovuta in caso di recesso unilaterale della società o dell'agente e tendeva pertanto a ristorare l'agente della perdita del portafoglio lasciato in carico alla società preponente - così anche in ipotesi di riassegnazione su iniziativa della società - e che non incideva sul previsto meccanismo che fosse l'agente che acquisiva i clienti a dovere corrispondere alla Allianz il valore del portafoglio. Osservava che nel caso in esame non si configurava un preciso obbligo per l'agente di astenersi dallo svolgimento di attività concorrenziale, come nel caso previsto dall'art. 1751 c.c., ma che l'agente aveva solo l'onere di non svolgere una tale attività se voleva conseguire l'indennità di valorizzazione, non configurandosi alcun inadempimento in ipotesi di svolgimento di attività, che comportasse per il preponente un diritto al risarcimento del danno. Spettava, pertanto, alla società la restituzione della somma di euro 644.504,05 a titolo di indennità di valorizzazione e non risultava dovuta in favore dell'agente l'ulteriore somma riconosciuta al predetto dal primo giudice pari ad euro 313.646,46. 3. Quanto alla domanda di restituzione degli importi percepiti dall'agente a titolo di premio di fedeltà, veniva rilevato che il premio (pari ad euro 93.789,97) era sottoposto a condizione risolutiva per il caso in cui l'agente, come nella specie, avesse stipulato un nuovo contratto con altra società concorrenziale (cessazione del rapporto nel 2008 ed inizio di altro rapporto con Apogeo nel 2009), nel periodo di 36 mesi successivi alla cessazione del rapporto di agenzia. Né rilevava che il premio di fedeltà fosse già stato incassato nel 2005, non potendosi ravvisare nel comportamento della società che ne aveva anticipato l'erogazione alcuna volontà di rinuncia ad avvalersi dell'ipotesi risolutiva stabilita nel regolamento contrattuale. Pertanto, anche l'importo corrisposto all'anzidetto titolo doveva essere restituito. 4. Non poteva, poi, ritenersi, come eccepito dal D S in sede di appello incidentale, che la transazione stipulata tra le parti il 24.12.2007 comportasse la rinuncia, da parte dell'Allianz, alla restituzione delle indennità di rivalsa e di valorizzazione del portafoglio, in quanto il tenore dell'accordo era nel senso che, a fronte della rinuncia dell'agente all'incarico accessorio di Executive manager, la società preponente gli aveva corrisposto, a titolo di rappel provvigionale, la somma di euro 477,000 e non poteva ritenersi che la locuzione "con contestuale cessazione di ogni reciproca obbligazione ad esso relativa" fosse indicativa della cessazione anche delle obbligazioni legate alla corresponsione e restituzione delle indennità di valorizzazione del portafoglio e di rivalsa. 5. Di tale decisione domanda la cassazione il D S, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la società. 6. Entrambe le parti hanno depositato memorie, ai sensi dell'art. 378 C.p.C. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, sono denunziate violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e dei principi in tema di interpretazione dei contratti, con riferimento agli artt. 1965 e 2113 c.c., erronea decisione in punto di inammissibilità ed improcedibilità delle domande proposte da Allianz per intervenuta rinuncia o transazione con riguardo agli accordi sottoscritti fra le parti il 24.12.2007, sostenendosi che, per effetto del detto negozio transattivo, rappresentato da una serie di accordi raggiunti attraverso lo scambio di lettere sottoscritte per accettazione da ciascuna delle parti, vi erano state reciproche concessioni riferite soltanto all'incarico di executive manager, tra le quali quelle riguardanti la valorizzazione a debito del portafoglio e che, rispetto all'aliquid rete ntum, rappresentato per Allianz dalla rinuncia del D S all'incarico di manager, a tutti gli effetti economici ed organizzativi connessi, l'aliquid datum si era sostanziato nella rinuncia a richiedere al D S eventuali restituzioni o rivalse o il rispetto dei patti connessi alla valorizzazione del portafoglio, che nella fattispecie aveva trovato applicazione solo con riferimento all'attività di manager. Si osserva che la conferma della natura novativa della transazione risiedeva nel fatto che, con gli accordi del 24.12.2007, l'Allianz si era obbligata a pagare l'indennità sostitutiva del preavviso e quella sostitutiva di clientela a cui, ove non fosse intervenuta alcuna transazione, il D S non avrebbe avuto alcun diritto, essendo le dette indennità strettamente connesse alla cessazione del rapporto di agenzia che, invece, nella specie, era proseguito alle diverse condizioni contenute nell' atto transattivo.
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