Cass. pen., sez. V trib., sentenza 01/02/2022, n. 03555

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 01/02/2022, n. 03555
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03555
Data del deposito : 1 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: COEN CORRADO nato a MILANO il 08/12/1971 BASSI PAOLO GIORGIO nato a FERRARA il 15/04/1950 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cnsigliere A T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore A C che ha richiesto il rigetto dei ricorsi, riportandosi alle conclusioni già depositate e notificate ai difensori;
L'Avv. VALENTINA FALCIANI, per la parte civile CONSOB, deposita conclusioni e nota spese alle quali si riporta;
L'Avv. MARCO FRANCO si riporta ai motivi di ricorso e agli scritti difensivi e ne chiede l'accoglimento.L'Avv. GIARDA ENRICO MARIA si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. MICHELE IUDICA, anche in sostituzione dell'Avv. B, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Cn la sentenza impugnata del 23 ottobre 2020, la Crte d'appello di Milano ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede dell'8 febbraio 2018, con la quale C C e P G B sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati ai medesimi ascritti, dichiarato non doversi procedere in ordine al reato sub 1) perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena per le residue imputazioni e confermando le statuizioni accessorie.

1.1. Agli imputati, nelle rispettive qualità il B di presidente del consiglio di amministrazione della società Investimenti e Sviluppo S.p.A. (d'ora in poi IES S.p.A.) ed il Cen di concorrente morale, sono stati contestati plurimi fatti.

1.1.1. Un primo segmento dell'imputazione riguarda i reati: - di cui agli artt. 110 cod. pen., 173-bis d. Igs. N. 58/1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (d'oa in poi T.U.F.) in riferimento al prospetto informativo relativo all'aumento di capitale di IES S.p.A., diffuso al mercato il 19 agosto 2010, nel quale venivano esposte false informazioni relativamente agli investimenti previsti nel piano industriale della predetta società quotata per il periodo 2010-2013, mentre la liquidità rinveniente dalla predetta operazione - deliberata per circa 1.4 milioni di Euro dal Cnsiglio di amministrazione nelle sedute del 20 maggio e del 26 luglio 2010 - veniva, in parte e nella misura di 7 milioni di Euro, (pre)destinata all'acquisto di quote del fondo immobiliare MARGOT, cedute da SOFINC S.r.l. e CCF SA., riconducibili al Cen, che sottoscriveva - attraverso la controllante AC HOLDING S.r.l. - un impegno d'acquisto delle azioni inoptate di IES S.p.A., al fine di acquisire il controllo della predetta società (capo 1);
- di cui agli artt. 110 cod. pen., 185 T.U.F. per aver posto in essere, con le modalità sub a), artifizi tali da alterare sensibilmente il prezzo delle azioni IES, occultando agli investitori la reale intenzione sottesa alla sollecitazione di mercato, consistita nell'acquisto di quote del fondo MARGOT attraverso plurimi passaggi (il 27 settembre 2010 IES S.p.A. acquistava n. 16 quote del fondo da SOFINC S.r.l. verso il corrispettivo di C. 2.678.400,00, comunicando al mercato la variazione di destinazione;
SOFINC S.r.l. effettuava versamenti ai soci di AC HOLDING S.r.l., C C e Q S;
i predetti finanziavano con tali proventi AC HOLDING S.r.l. per coprire parte dell'aumento di capitale di IES;
il 13 ottobre 2010 IES acquistava n. 26 quote del medesimo fondo da CCF s.a. verso il corrispettivo di C. 4.352.400,00, omettendo nel comunicato di dichiarare trattarsi di operazione con parte correlata in quanto la cedente era riconducibile al Cen;
CCF s.a. versava, a titolo di finanziamento, C. 1.130.000,00 a SOFINC S.r.l. che, a sua volta, effettuava il 17 dicembre 2010 un finanziamento di pari importo in favore di AC HOLDING S.r.l., che sottoscriveva - il successivo 20 dicembre 2020 - azioni di IES per C. 1.121.571,02) (capo2);
- di cui agli artt. 110 cod. pen., 2638 cod. civ. per avere, con le descritte modalità, consapevolmente ostacolato le funzioni di vigilanza di CONSOB, omettendo di comunicare le reali finalità dell'operazione di aumento di capitale di IES S.p.A., al momento della richiesta di esenzione dall'obbligo di OPA ai sensi dell'art. 49 del Regolamento Emittenti, nonché nel corso di successive audizioni (capo 3).

1.1.2. Ulteriori contestazioni, elevate a carico di C C, riguardano la c.d. vicenda MOVIEMAX MEDIA GROUP S.p.A.. In qualità di consigliere di amministrazione della predetta società e, successivamente, di amministratore di fatto delle società dell'omonimo gruppo e del gruppo SINTESI (MOVIEMAX MEDIA GROUP S.p.A. e IES S.p.A.) e di COMPUTIO FINANCE s.a., poneva in essere, in concorso con altri, operazioni fraudolente, tali da alterare sensibilmente il prezzo delle azioni MOVIEMAX MEDIA GROUP S.p.A., ponendo a capo di COMPUTIO FINANCE S.A. e PRISERFIN sa. propri fiduciari e incaricandoli di promuovere un aumento di capitale, pari ad C. 600.000,00, nell'ambito della proposta di concordato depositata presso il Tribunale fallimentare di Milano l'11 marzo 2014, fondata su dati esposti in bilancio non corrispondenti al vero, e con i quali era stata occultata una perdita pari ad Euro 6,2 milioni e un patrimonio netto negativo pari ad Euro 21.3 milioni;
operazione comunicata al mercato - il 14, il 18 ed il 22 aprile 2014 - mediante dissimulazione dell'intestazione e della gestione di COMPUTI° FINANCE S.A. e PRISERFIN S.A. e, quindi, dei reali rapporti di gestione unitaria correnti tra l'emittente MOVIEMAX MEDIA GROUP S.p.A. e l'offerente COMPUTI° FINANCE S.A. (capo 4). Analoga contestazione (capo 5) è stata elevata a carico del Cen in riferimento alle operazioni fraudolente, tali da alterare sensibilmente il prezzo delle azioni MOVIEMAX MEDIA GROUP S.p.A., realizzate ponendo a capo di SUGARMOVIES L.T.D. e SUGARMOVIES INVESTMENTS L.T.D. propri fiduciari e incaricandoli di promuovere un'offerta di acquisto di azioni di MOVIEMAX MEDIA GROUP S.p.A., pari a circa il 13% del capitale sociale, nonché di garantire la futura sottoscrizione di un nuovo aumento di capitale della medesima società, per un importo di Euro 7,5 milioni;
dati falsamente comunicati al mercato il 3 luglio, il 25 luglio ed il 12 settembre 2014, omettendo di dichiarare trattarsi di operazione con parti correlate, 1.2. Il Tribunale di Milano ha affermato la responsabilità degli imputati in ordine a tutti i reati ai medesimi ascritti, condannando P G B alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione ed C. 60.000,00 di multa e C C alla pena di anni sei di reclusione ed C. 90.000,00 di multa;
ha dichiarato gli imputati interdetti dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché incapaci a contrattare con la P.A. per la durata di due anni, oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna. Ha disposto, nei confronti di C C, la confisca per equivalente della somma di C. 66.557,00. Ha condannato gli imputati, in solido, al risarcimento del danno in favore della parte civile CONSOB, liquidato come in dispositivo, oltre alla rifusione alla medesima delle spese di costituzione ed assistenza.

1.3. La Crte territoriale - dichiarato estinto per prescrizione il reato sub 1) - ha rideterminato la pena in anni tre e mesi uno di reclusione ed C. 60.000,00 di multa per P G B e in anni 5 e mesi dieci di reclusione ed C. 90.000,00 di multa per C C. Ha confermato le pene accessorie e le statuizioni civili.

2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto, con distinti atti a firma dei rispettivi difensori, ricorso per cassazione, mediante l'articolazione di plurime censure affidate ai seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Cn il ricorso, proposto a firma degli Avv. A G e E M G, P G B articola quattordici motivi.

2.1.1. Cn il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento al percorso argomentativo della sentenza impugnata, meramente reiterativo di quello posto a fondamento della decisione di primo grado, con conseguente preterizione delle censure proposte con il gravame relativamente: - agli obblighi di comunicazione e/o integrazione del prospetto di cui al capo 1);
- alla valutazione dei risultati probatori quanto: a) alla coerenza della sottoscrizione del fondo MARGOT rispetto al piano industriale 2010-2013;
b) all'eccedenza finanziaria conseguita all'esito della prima tranche dell'aumento di capitale;
c) alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

2.1.2. Cn il secondo motivo, deduce violazione di legge in riferimento all'art.192 cod. proc. pen. quanto alla valutazione probatoria in ordine al reato sub 1) e correlato vizio della motivazione. In riferimento al reato di falso in prospetto, reputato pregiudiziale rispetto alla valutazione delle ulteriori imputazioni benchè dichiarato prescritto, il ricorrente ripercorre analiticamente le iniziative relative all'aumento di capitale di IES S.p.A., contestando la ritenuta falsità del prospetto informativo per essere l'investimento nel fondo MARGOT temporalmente sopravvenuto, conforme agli obiettivi indicati e coerente con il piano di investimenti programmato. Delineate le caratteristiche del fondo di investimento immobiliare, la sua consistenza ed affidabilità, rappresenta il ricorrente come l'imputato ed il Cnsiglio di amministrazione avessero reputato positivamente la partecipazione ed il subentro nella gestione del fondo, e come l'iniziativa fosse del tutto in linea con gli obiettivi del piano industriale pluriennale, avendo la società reso pubblica l'intenzione di «implementare, a partire dalla controllata EURINVEST SGR S.p.A., una piattaforma di servizi finanziari che offra opportunità di investimento alla liquidità disponibile sul mercato di privati, investitori finanziari (fondi di fondi ecc.)», in tal modo intendendo posizionarsi come operatore finanziario integrato tramite consolidamento dei segmenti presidiati e lo sviluppo di nuovi ambiti, tra i quali asset management, financing, insurance, distribution;
segmenti prospettici tra i quali rientra l'investimento immobiliare nel fondo MARGOT, come confermato dai testi B, S, O e P. Quanto all'impiego delle risorse derivanti dall'aumento di capitale, la Crte territoriale è incorsa in evidente travisamento, laddove ha errato nella determinazione dell'eccedenza, residuata ex post dalla prima tranche dell'aumento di capitale, con conseguente disponibilità della provvista necessaria alla sottoscrizione del fondo. Sul punto, si segnala come il valore, indicato in prospetto per 9,8 milioni di Euro, corrispondesse al minimo necessario ad assicurare la continuità aziendale, mentre il surplus conseguito rispetto al fabbisogno finanziario ben poteva essere investito, in coerenza con le finalità del piano industriale. Profili di illogicità vengono ravvisati anche sul punto relativo alla ritenuta sussistenza di un accordo tra gli imputati, risalente al giugno 2010 e perfezionato nel mese di settembre, in conseguenza: del travisamento delle generiche dichiarazioni del teste O;
dell'irrilevanza dell'apertura di rapporti di conto corrente di appoggio presso Sparkasse nel corso delle intese preliminari con AC Holding S.r.l. per l'acquisto delle 16 quote del Fondo;
dell'inesistenza di un impegno concreto nell'investimento MARGOT, valutato solo in via esplorativa sinchè non si determinò il surplus finanziario necessario;
dell'enfatizzazione del contenuto di e -mail, invece generiche;
del perfezionamento dell'accordo solo il 27 settembre 2010. Per altro verso, la sentenza omette ogni risposta sul punto, dedotto con il gravame, relativo all'apposizione della condizione sospensiva del versamento dell'aumento di capitale da parte di AC HOLDING all'acquisto delle prime 16 quote del fondo, invece resa nota nel comunicato del 27 settembre 2010. Quanto alla valenza dimostrativa assegnata al fallimento del piano di risanamento, la sentenza si connota di contraddittorietà in quanto non considera che il B rassegnò le proprie dimissioni il 29 ottobre 2010, quando la società evidenziava - come confermato dal teste Gaslini - una posizione finanziaria netta positiva pari ad C.
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