Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/05/2009, n. 10854
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L'art. 218, terzo comma, del r.d. n. 1775 del 1933 - in base al quale non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la concessione dell'acqua sulla base della normativa vigente - è una norma di carattere procedimentale la quale, lungi dall'essere finalizzata ad evitare ipotesi di sottensione o a tutelare quanti siano già concessionari di acque pubbliche, ha come suo obiettivo quello di razionalizzare gli interventi nel settore, evitando la costruzione di opere che finirebbero col rivelarsi inutili; depone in tal senso il fatto che la violazione della prescrizione comporti solo l'irrogazione dell'ammenda di cui al successivo art. 219, mentre nulla è previsto in favore dei precedenti titolari di utenze della stessa acqua.
Qualora venga erogato un finanziamento pubblico per la costruzione di un nuovo acquedotto alimentato con la stessa acqua concessa in precedenza ad altro soggetto, il fatto costitutivo della sottensione di acqua pubblica "sine titulo" - e, conseguentemente, della relativa obbligazione risarcitoria - non può identificarsi nel finanziamento dell'opera e nella sua costruzione, bensì nella concreta utilizzazione della medesima in assenza di una concessione di derivazione. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche la quale - in un giudizio risarcitorio intrapreso dall'Enel per il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima sottensione di acque - aveva ritenuto che non si potesse individuare alcuna responsabilità in capo al Ministero per le infrastrutture ed alla disciolta Agensud, poiché essi si erano limitati a finanziare la costruzione dell'acquedotto alla cui utilizzazione, in assenza di concessione, era conseguita l'illegittima sottensione di acque già concesse all'Enel).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -
Dott. MERONE Antonio - Presidente di sezione -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Presidente di sezione -
Dott. CC Mario - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE PRODUZIONE S.P.A. (*05617841001*), IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI PROCURATRICE DI NE S.P.A., in persona DE legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio DEl'avvocato CONTE ERNESTO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CONTE ILARIA, D'AMORE CARLO, giusta DEega a margine DE ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (GIÀ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI), MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO (AGENSUD, GIÀ CASSA PER IL MEZZOGIORNO, CA), in persona DE legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
- controricorrenti -
e contro
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 157/2005 DE Tribunale Superiore DEle Acque Pubbliche, depositata il 15/12/2005;
udita la relazione DEla causa svolta nella pubblica udienza DE 28/04/2009 dal Consigliere Dott. MARIO CC;
uditi gli avvocati Ernesto CONTE, Giuseppe ALBENZIO DEl'Avvocatura Generale DElo Stato;
udito il P.M. in persona DEl'Avvocato Generale Dott. NARDI VINCENZO che ha concluso in via preliminare, per l'inammissibilità DE ricorso perché tardivo;
in subordine, nel merito, per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 6 maggio 1988 l'Ente nazionale per l'energia elettrica (NE) ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale regionale per le acque presso la Corte d'appello di Napoli, l'Agenzia per la promozione DElo sviluppo DE mezzogiorno (AGENSUD), subentrata alla SS per il ZZ (CA), per sentirla condannare al risarcimento dei danni anche futuri, ovvero all'indennizzo, conseguenti al pregiudizio economico derivato dal minore quantitativo di energia elettrica prodotto a seguito DE comportamento tenuto dalla convenuta.
Ha esposto l'NE di essere titolare DEl'impianto idroelettrico "Primo salto Agri" e che da tempo la CA aveva preso a derivare acqua da sorgenti ricomprese nella sezione idrica DE citato impianto, senza averne alcuna autorizzazione, in tal modo riducendo la capacità produttiva DE medesimo.
Sono state chiamate in causa la Regione Basilicata e l'Ente autonomo acquedotto ES.
Svoltasi la istruttoria DE caso il tribunale adito ha pronunciato due sentenze: la prima, non definitiva, in data 30 gennaio 1997, con la quale, respinta la domanda nei confronti DEla Regione Basilicata, ha accolto sia la domanda di indennizzo per sottensione illegittima che quella risarcitoria per sottrazione illegittima d'utenza, nei confronti DEl'Ente autonomo acquedotto ES e DEl'AGENSUD;
la seconda, in data 28 aprile 1999, con la quale ha determinato le somme dovute a titolo di indennizzo e di risarcimento DE danno nei confronti dei convenuti, essendo nel frattempo subentrato all'AGENSUD il Ministero dei lavori pubblici.
L'acquedotto ES è stato condannato all'indennizzo ed al risarcimento, mentre il Ministero è stato condannato, in solido, al solo risarcimento, da porre a suo carico nella misura dei due terzi. Avverso entrambe tali sentenze hanno proposto appello principale il Ministero dei lavori pubblici e l'AGENSUD, chiedendo il rigetto DEle domande DEl'NE o, in subordine, il riconoscimento di una loro minore responsabilità rispetto a quella DEl'CQ ES. Hanno proposto altresì appello incidentale sia l'NE, solo nei confronti degli appellanti principali, sia l'CQ ES (appello incidentale tardivo).
Il Tribunale superiore DEle acque pubbliche, respinte alcune eccezioni preliminari di inammissibilità, ha accolto l'appello principale e, in riforma DEla sentenza di primo grado, ha rigettato le domande risarcitorie avanzate dall'NE nei confronti DE Ministero e DEl'AGENSUD, riconoscendo la loro estraneità alle illegittime sottrazioni di acqua.
Quanto all'appello incidentale DEl'CQ ES, il Tribunale superiore DEle acque pubbliche ha rigettato quello proposto nei confronti degli appellanti principali, mentre ha dichiarato inammissibile quello nei confronti DEl'NE, sul rilievo che, essendo le cause scindibili, l'impugnazione tardiva era stata notificata a soggetto diverso dagli appellanti principali. Con la medesima sentenza, infine, il Tribunale superiore DEle acque pubbliche ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale in ordine al risarcimento dei danni.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso l'NE UZ s.p.a. (successore a titolo particolare nel diritto controverso), contestando il rigetto DEla domanda proposta nei confronti DE Ministero e DEl'AGENSUD nonché l'accoglimento DEl'eccezione di prescrizione sollevata dall'CQ ES. Quest'ultimo, a sua volta, ha resistito al ricorso e proposto ricorso incidentale, contestando il merito DEla decisione e lamentando l'illegittimità DEla declaratoria di inammissibilità DEl'appello incidentale proposto da esso CQ nei confronti DEl'NE. Queste Sezioni Unite con sentenza n. 3074 DE 2003 hanno accolto l'ultima censura proposta dall'CQ ES, dichiarando assorbiti sia i motivi DE ricorso principale che gli ulteriori di quello incidentale e hanno cassato, pertanto, l'impugnata sentenza, con rinvio al medesimo Tribunale superiore DEle acque pubbliche in relazione al motivo accolto.
La causa è stata riassunta dall'NE con ricorso notificato il 21 gennaio 2004: nel relativo giudizio l'CQ ES ha dato atto di aver concluso, a seguito DEla sentenza DEle sezioni unite, una transazione con l'NE UZ, mentre si sono costituiti il Ministero DEle infrastrutture e dei trasporti ed il Commissario liquidatore DEl'AGENSUD, riproponendo le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e contestando la fondatezza DEla domanda. Il Tribunale superiore DEle acque pubbliche, con sentenza 15 dicembre 2005, n. 157, in accoglimento DEl'appello proposto dal Ministero DEle infrastrutture e dei trasporti e dal Commissario liquidatore DEl'AGENSUD, ha dichiarato entrambi non tenuti al risarcimento DE danno da sottensione illegittima nei confronti DEl'NE UZ, respingendo perciò la domanda avanzata da quest'ultimo nei loro confronti, dichiarando, inoltre, cessata la materia DE contendere tra l'NE UZ, l'CQ ES ed il Ministero medesimo, compensando integralmente le spese DE giudizio d'appello, di quello di cassazione e DE proprio grado di giudizio.
Avverso tale ultima sentenza (n. 157 DE 2005 DE Tribunale superiore DEle acque pubbliche) ha proposto ricorso per cassazione l'NE UZ s.p.a., con atto notificato il 24 gennaio 2007 e date successive affidato a due motivi e illustrato da memoria. Resistono con un unico controricorso, illustrato da memoria, il Ministero DEle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero DEl'ambiente e tutela DE territorio ed il Commissario liquidatore DEl'AGENSUD.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deduce, in limine, la difesa dei controricorrenti la inammissibilità, per tardività, DE ricorso DEl'NE, per inosservanza DE termine di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 202, alla luce DE quale -in particolare - in caso di ricorso
alle SS.UU. avverso le sentenze Tribunale superiore DEle acque pubbliche "i termini indicati dall'art. 518 c.p.c. sono ridotti alla metà e decorrono dalla notificazione DE disposizione DEla sentenza, fatta a norma DEl'art. 183".
La impugnazione, quindi, si evidenzia, doveva essere proposta nel termine di 45 giorni dalla notifica DE dispositivo DEla sentenza da parte DE Cancelliere, nella specie avvenuta il 4 gennaio 2006. 2. La eccezione non può trovare accoglimento.
Come già affermato in molteplici occasioni, infatti, deve ribadirsi - ulteriormente - che in tema di ricorso alle Sezioni Unite DEla Corte di cassazione avverso le sentenze DE Tribunale superiore DEle acque pubbliche, la comunicazione da parte DE cancelliere DE dispositivo DEla sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve di quarantacinque giorni previsto dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, art. 202, decorrendo invece tale termine dalla notificazione, a
cura DE cancelliere, DEla copia integrale DE dispositivo da effettuarsi dopo la restituzione DEla sentenza da parte DEl'Ufficio DE registro con l'attestazione DEl'avvenuta registrazione, atteso che solo con tale notifica le parti sono messe in grado di svolgere le indagini necessarie per maturare consapevolmente la decisione circa l'eventuale impugnazione.
In mancanza di tale notifica, il ricorso alle Sezioni Unite è proponibile nel termine di un anno dalla pubblicazione DEla sentenza, trovando applicazione, anche nella indicata ipotesi, la disciplina generale di cui all'art. 327 c.p.c. (in termini, Cass.,sez. un., 23 maggio 2006, n. 12084). Pacifico quanto sopra non controverso che nella specie è mancata la notificazione DE dispositivo, dopo la restituzione DEla sentenza da parte DEl'Ufficio DE registro con l'attestazione DEl'avvenuta registrazione come risulta dal fascicolo d'ufficio DE Tribunale superiore DEle acque pubbliche, nella specie l'atto notificato all'Enel il 4 gennaio 2006 (e la cui relazione di notifica è stata depositata ex art. 372 c.p.c. dalla difesa erariale) è la "comunicazione alle parti costituite DEla sentenza depositata nella cancelleria perché procedano alla registrazione (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 183)", è palese che è tempestivo il ricorso
proposto nel rispetto DE termine di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. 7 agosto 2001, n. 10892, nonché Cass., sez. un., 10 giugno