Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/04/2019, n. 10125

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Massime2

In tema di ICI, nel caso in cui, in relazione agli impianti e agli immobili serventi rispetto ad una centrale di produzione idroelettrica, non risulti proposta alcuna rendita catastale, il criterio utilizzabile per determinare la base imponibile è quello fondato sul valore di bilancio, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, e, solo in subordine, nel caso di omessa produzione della documentazione contabile richiesta dall'amministrazione comunale, il valore deve essere determinato con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti in catasto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, abrogato dalla legge finanziaria n. 296 del 2006. (Fattispecie di omesso versamento ICI per l'anno 2005).

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di ICI, nel caso in cui, in relazione agli impianti e agli immobili serventi rispetto ad una centrale di produzione idroelettrica, non risulti proposta alcuna rendita catastale, il criterio utilizzabile per determinare la base imponibile è quello fondato sul valore di bilancio, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, e, solo in subordine, nel caso di omessa produzione della documentazione contabile richiesta dall'amministrazione comunale, il valore deve essere determinato con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti in catasto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, abrogato dalla legge finanziaria n. 296 del 2006. (Fattispecie di omesso versamento ICI per l'anno 2005.)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/04/2019, n. 10125
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10125
Data del deposito : 11 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

AULA 'B' CU REPUBBLICA ITALIANA 0 121 Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ICI IMU ACCERTAMENTO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 23295/2014 SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Cron.10125 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Dott. L M T ZO Ud. 06/03/2019 Rel. Consigliere Dott. MILENA BALSAMO PU - Consigliere Dott. A M F - Consigliere Dott. A MI Consigliere Dott. D C ha pronunciato la seguente L SENTENZA sul ricorso 23295-2014 proposto da: SPA in persona del legale E P rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PAISIELLO 33 STUDIO LEGALE DI TANNO E ASSOCIATI presso lo studio dell'avvocato ENRICO PAULETTI, che lo rappresenta e difende unitamente giusta delega a all'avvocato NICASTRO ROSAMARIA 2019 margine;
460 ricorrente

contro

C D C;
intimato Nonché da: C D C in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato G C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DARIO MARCHESI giusta delega a margine;
E RIGORRENTE controricorrente incidentale

contro

E P SPA;
CONTRORICORRENTE AL RICORSO INCIDENTALE intimato- 804/2014 della COMM. TRIB.REG. avversO la sentenza n. di MILANO, depositata il 14/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito per il ricorrente 1'Avvocato NICASTRO che si riporta e chiede l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale. Essposizione del Fatto 1. La società "Enel Produzione" propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 804/20/2014 del 14.02.2014 con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento per omesso versamento dell'Ici relativa all'annualità 2005 avente ad oggetto impianti - non accatastati - serventi la centrale di Boffetto. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto di confermare quanto già statuito dalla commissione tributaria provinciale di Sondrio sul rilievo che, in presenza di accatastamento incompleto per omessa dichiarazione di porzioni immobiliari soggette ad imposizione, l'ente comunale è . legittimato a rettificare la rendita attribuita dal contribuente, anche se l'ufficio territoriale rimane inerte;
annullando invece le sanzioni applicate dall'amministrazione locale, in considerazione della incertezza normativa in materia. Resiste con controricorso il Comune di Chiuro, proponendo ricorso incidentale, illustrato con memorie difensive. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI DIRITTO 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta - ex art.360, 1^ co. n. 3 cod. proc. civ. - la violazione dell'art. 5 d.lgs n. 504/92, per avere i giudici regionali ritenuto la legittimazione attiva dell'amministrazione comunale a procedere alla relativa ہ ے imposizione, applicando erroneamente il disposto dell'art. 5 commi 2 e 3 del citato decreto legislativo, a mente del quale l'imposta deve essere determinata applicando l'aliquota comunale sui valori catastali (che il valore per i fabbricati iscritti in catasto è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti dal catasto vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione) e, in subordine ( in caso di omesso accatastamento), utilizzando il criterio di determinazione della base imponibile sulla base dei valori di bilancio;
ed infatti, il comma 3 prevede solo per . i fabbricati classificati o classificabili in cat. D, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese, la determinazione del valore secondo i criteri di cui all'art. 7 comma 3 " valore costituito dall'ammontare al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili”. Deduce, indi, la ricorrente, che l'ente comunale avrebbe potuto utilizzare per gli immobili accatastati in categoria D, come quelli oggetto dell'atto impugnato, il criterio della tassazione sulla base del valore catastale dell'immobile e solo nell'ipotesi di omesso accatastamento, il criterio della tassazione sulla base del valore di bilancio. Detto ultimo criterio risulterebbe applicabile fino all'anno nel quale i beni sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita. E, poiché, all'attribuzione di rendita deve essere equiparata la presentazione della dichiarazione Docfa, nella fattispecie presentata già nell'anno 1997, la base imponibile dell'imposta comunale poteva essere commisurata solo alle rendite risultanti in catasto.

3.Quale corollario di detta premessa, la ricorrente ritiene che competa, in via esclusiva, all'ufficio dell'agenzia delle entrate il potere di rettificare la rendita catastale, attribuita alla menzionata Centrale attraverso la procedura Docfa;
ciò in quanto i beni soggetti ad imposta comunale sono privi di autonomia funzionale e reddituale rispetto alla Centrale elettrica e non suscettibili di autonoma imposizione, a mente dell'art. 10 L. n. 843/1942, il quale stabilisce che gli opifici tra i quali rientrano le centrali 2 elettriche sono descritti in catasto mediante l'elencazione di elementi costitutivi quali gli edifici, aree, generatori di forza motrice, rete di trasmissione, binari, gallerie ponti e simili. Ricavandosi ciò anche dall'art. 5 del R.D. 652/1939 secondo il quale si considera unità immobiliare urbana ogni parte dell'immobile che di per sè stessa è utile a produrre un reddito proprio (autonomia funzionale e reddituale), con esclusione dunque delle opere idrauliche meramente serventi ed inidonee a produrre da sole un reddito. A conferma del suo assunto, la ricorrente cita il comma 336 della I. n. 311 del 2004, secondo il quale i comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali la presentazione di un atto di aggiornamento, se i soggetti interessati non ottemperano, gli uffici provinciali dell'agenzia del territorio provvedono alla iscrizione in catasto.

4.Il motivo è privo di pregio. Occorre premettere che, come emerge dagli scritti difensivi e dalla stessa sentenza impugnata, la società Enel presentò la dichiarazione Docfa con riferimento ai soli edifici che contengono la centrale di produzione idroelettrica e, sulla base della rendita allora proposta, la società ricorrente versò l'imposta comunale per l'anno 2005, omettendo di versare l'imposta comunale per gli impianti e gli immobili serventi la centrale, non denunciati con la menzionata procedura. In assenza di rendita attribuita sia pure provvisoriamente a detti impianti (sbarramento del Baghetto, area serbatoio Baghetto, canale di raccolta e area esterna), il criterio utilizzabile per determinare la base imponibile dell'Ici con riferimento a detti 3 beni era quello fondato sul valore di bilancio alla stregua del disposto dell'art. 5 cit., secondo il quale la base imponibile Ici di immobili ad uso industriale, appartenenti al gruppo D, deve essere determinata attraverso il criterio del valore contabile ossia sull'ammontare al lordo delle quote di ammortamento che risulta dalle scritture contabili. Sennonché, in mancanza della dedotta produzione da parte dell'Enel della documentazione contabile richiesta dall'amministrazione comunale, quest'ultima ha provveduto alla determinazione della rendita sulla base di una stima redatta da un professionista

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