Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22080
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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LIBERATI GIANFRANCO ROSARIO nato a Brindisi il 01/10/1944 SCISO CARLA MARIA nata a Giovinazzo il 03709/1948 avverso il provvedimento del 06/12/2022 del GIP presso il TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia M T;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale E C, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni del difensore, Avv. C V e F P , che ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullata con ogni conseguente statuizione.;letta la memoria difensiva dei contro interessati O L e A L, rappresentati dall'Avv. Domenico D'ALESSANDRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 06/12/2022 il Gip presso il Tribunale di Bari, richiamata l'intervenuta revoca del sequestro probatorio disposta in data 26/10/2022 nell'ambito del procedimento penale a carico di L e L P in relazione alla imputazione agli stessi ascritta ex art. 110 e 633 cod. pen. con restituzione di quanto in sequestro al Liberati e alla Sciso, ad esito della opposizione proposta da L e L, in parziale riforma dell'ordinanza opposta, confermava la revoca del sequestro disposta in data 26/10/2022, ma disponeva la restituzione dell'immobile in favore degli opponenti L e L. 2. In particolare il Gip, con il provvedimento impugnato, riteneva di dare applicazione al principio di diritto secondo il quale è illegittimo il provvedimento con il quale il giudice, cessate le esigenze probatorie, disponga la restituzione di bene sottoposto a vincolo ex art. 253 cod. proc. pen. a persona diversa da quella che ne aveva la disponibilità al momento dell'esecuzione del sequestro, in quanto lo strumento probatorio non può essere usato a fini diversi, cautelari o conservativi, per i quali sono previsti diversi tipi di misure, tipiche e nominate. 3. Liberati e Sciso, a mezzo del proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge con particolare riferimento all'art. 1140 del codice civile e art. 42, comma secondo, Cost., attesa l'intervenuta lesione del diritto del possessore del bene, nonché omessa motivazione e omessa considerazione delle deduzioni difensive, poste a sostegno del provvedimento di restituzione in loro favore del 22/10/2022. La qualità di possessori del terrazzino al momento dell'adozione del sequestro probatorio era pacificamente riferibile ai coniugi Liberati/Sciso;il giudice dell'esecuzione è incorso in un evidente errore di lettura della documentazione allegata al ricorso, attesa l'evidente turbativa da parte dei coniugi L e L quanto al godimento di tale terrazzino utilizzato quale pertinenza della loro abitazione dal 1981. 3.1. Con un secondo motivo di ricorso è stata dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione considerato il richiamo a principi di diritto di fatto non rispettati.
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