Cass. civ., sez. II, sentenza 29/10/2019, n. 27706
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 15893-2014 proposto da: PIATTONI S, rappresentata e difesa dagli avvocati A M, M C;- ricorrente -contro COMUNE TRENTO in persona del Sindaco pro tempore, 2019 elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11, 1777 presso lo studio dell'avvocato S R P, che lo rappresentata e difende;- controricorrente - nonchè contro C P S;- intimato - avverso la sentenza n. 62/2014 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 21/02/2014;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2019 dal Consigliere R G;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale L C che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito l'Avvocato C D, con delega depositata in udienza dell'avvocato M C, che ha chiesto un rinvio per perfezionamento notifica, in sub accoglimento;udito l'Avvocato P S con delega depositata in udienza dell'avvocato S R P, difensore del resistente che si rimette alla decisione in sub rigetto. FATTI DI CAUSA 1.La Corte d'Appello di Trento, con sentenza del 21.2.2014, confermando la sentenza del Tribunale di Trento N.53/2013, rigettò la domanda proposta da P S nei confronti del Comune di Trento, della Provincia Autonoma di Trento, del Centro Paghe s.as., di N L e della Metro s.r.1., avente ad oggetto lo scioglimento della comunione di un cortile denominato Corte Torre d'Augusto, di cui l'attrice era comproprietaria per la quota di 1/3. 1.1. La corte territoriale, in applicazione dell'art.1112 c.c., ritenne che il cortile, a causa della divisione non potesse mantenere il servizio a cui era destinato;il concetto di "uso " o "servizio" venne individuato nella possibilità del bene di mantenere un valore economico, anche solo d'uso se non di mercato e nella necessità di evitare di imporre oneri, rinunce e limitazioni ai comunisti. Nella specie/ il cortile contraddistinto dalla p.11a 1964 era stato frazionato e diviso nelle particelle 1694/1, 1694/2, 1694/3 , 1694/4 e 1694/5, con costituzione a carico dei comproprietari di un diritto reciproco di servitù. Successivamente, l'area venne gravata non solo da servitù a favore degli edifici frontistima anche di porzioni senza diritto di comproprietà sul cortile. Attesa l'esistenza di servitù incrociate, la corte territoriale rilevò che non fosse possibile la divisione, in assenza di rinunce da parte degli altri comproprietari o dei titolari dei diritti di servitù attraverso atti negoziali. 1.2.11 giudice d'appello rilevò, inoltre, che, a seguito della divisione, l'area cortilizia non avrebbe avuto alcun valore di mercato e che sarebbero stati limitati i diritti dei terzi non facenti parte della comunione. Infatti, dovendo garantire una fascia di tre metri per il passaggio, i soli ambiti divisibili sarebbero stati gli spazi di risulta tra l'area asservita e la viabilità, i quali, però avrebbero portato, in caso di divisione, all'interclusione di alcune aree.
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