Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2019, n. 21763

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2019, n. 21763
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21763
Data del deposito : 28 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 25683-2017 proposto da: CONSIGLIO ORDINE NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore A S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO, 63, presso lo studio dell'avvocato S M, 2019 che la rappresenta e difende;
855

- ricorrente -

contro

DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA in persona del Direttore Generale e procuratore Dott. R G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIROGIO VASARI

5, presso lo studio dell'avvocato R R, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonchè

contro

ASSICURATORI DEI LLOYD'S DI LONDRA ;
- intimata - Nonché da: ASSICURATORI DEI LLOYD'S in persona del procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.

COLOMBO

440, presso lo studio dell'avvocato F T, che la rappresenta e difende;
- ricorrente incidentale -

contro

DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA , CONSIGLIO ORDINE NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 4779/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2019 dal Consigliere Dott. A M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. I P che ha concluso per il rigetto del ricorso assorbito ricorso incidentale LLOYD'S;
udito l'Avvocato GIUSEPPE MARIO MILITERNI per delega;
udito l'Avvocato R R;
udito l'Avvocato F T;

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 9 e 11 ottobre 2007 il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali (di seguito Conaf), premesso di aver stipulato con i Lloyd's di Londra una polizza per la responsabilità professionale dei suoi membri e con la DAS, Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (di seguito DAS), un'altra polizza per il rimborso delle spese legali sostenute dai consiglieri, convenne davanti al Tribunale di Roma entrambe le compagnie per sentirle condannare al rimborso della somma di C 44.446,38, corrisposta a titolo di spese legali sostenute dall'associato Cavalli per difendersi in un processo penale per fatti relativi alla sua qualità di segretario del Conaf, dal quale era stato assolto per non aver commesso il fatto. Il Conaf espose di aver inoltrato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione - avvenuta in data 25/4/2005 - una denuncia di sinistro alle compagnie tramite il proprio broker Assicover srl (di seguito Assicover). Nel contraddittorio con entrambe le compagnie il Tribunale di Roma accolse la domanda condannando le convenute in solido, ciascuna nei limiti del massimale, e pagare la somma di C 44.446,38, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché le spese del giudizio. La Corte d'Appello di Roma, adita in via principale dai Lloyds ed in via incidentale dalla DAS, nel contraddittorio con il Conaf, in accoglimento sia dell'appello principale sia dell'incidentale, ha rigettato la domanda avanzata dal Conaf ed ha condannato il medesimo a restituire le somme percepite in esecuzione della sentenza appellata oltre che a pagare le spese sostenute dalle appellanti nei due gradi del giudizio di merito. Per quel che ancora qui di interesse, il giudice d'appello, pur confermando che le polizze si erano susseguite senza soluzione di continuità, che il momento di insorgenza del sinistro doveva identificarsi con la data del passaggio in giudicato della sentenza di 312t5 assoluzione, che la Loyd's aveva legittimazione passiva, ha accolto l'appello di quest'ultima ed ha affermato che il sinistro denunciato non era indennizzabile, in quanto la polizza non rientrava tra quelle di copertura della responsabilità civile perché ai sensi dell'art. 1917 c.c., la medesima si connotava per tenere indenne l'assicurato di quanto dal medesimo dovuto ad un terzo, non essendo sufficiente la sola ricorrenza di un pregiudizio patrimoniale subìto quale conseguenza di un fatto attribuito all'assicurato. Non trattandosi di un contratto di assicurazione per la tutela legale dell'assicurato sarebbe stato necessario che il Conaf dimostrasse di aver dovuto sostenere delle spese o delle uscite patrimoniali per tacitare le pretese di "un terzo" estraneo al Consiglio. Dove, al contrario, il contratto assicurativo per la R.C. fosse invocata dall'assicurato non per tacitare un terzo ma per recuperare una spesa legata ad altra motivazione non si versa nelle ipotesi contemplate dalla polizza assicurativa. Quanto all'appello incidentale di DAS, volto a far valere la prescrizione del diritto dell'assicurato, la Corte d'Appello lo ha accolto ritenendo maturata la prescrizione annuale, non potendo valere quale atto interruttivo una lettera inviata dal Conaf al broker. Sul punto la Corte d'Appello ha precisato che l'atto interruttivo della prescrizione non può contenere un atto di generica riserva di tutela del diritto ma deve contenere la chiara estrinsecazione della pretesa creditoria e la inequivocabile manifestazione della volontà del creditore di far valere le proprie ragioni in relazione ad un credito sufficientemente individuato anche se non esattamente quantificato. Quanto alla posizione del broker la sentenza ha precisato che lo stesso, avuto notizia delle pretese dell'assicurato, avrebbe dovuto formulare idonea richiesta anche all'appellante incidentale nell'interesse del cliente intermediato. Avverso la sentenza Conaf propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resistono gli Assicuratori dei Lloyd's, con controricorso e ricorso incidentale condizionato, illustrati da memoria, nonché la DAS con controricorso.
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