Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2005, n. 4820

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Il principio espresso dall'art. 5 cod. proc. civ., il quale stabilisce che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano effetto i successivi mutamenti, essendo diretto a favorire, e non ad impedire, il verificarsi della "perpetuatio iurisdictionis", trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, ma non anche nel caso in cui il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2005, n. 4820
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4820
Data del deposito : 7 marzo 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
Dott. F G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SERAVEZZA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato C M che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F B F, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
BASILE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato D F che la difende unitamente all'avvocato G M, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 32/02 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 13/05/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/02/05 dal Consigliere Dott. G F;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12.1.1996, proposto dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Lucca, la s.r.l. B ha impugnato una cartella di pagamento relativa alla Tssa rifiuti solidi urbani per 1995. La società ha sostenuto la nullità dell'atto perché non preceduto da un avviso di accertamento e da una risposta motivata dell'Ente su una sua richiesta di riduzione del tributo. Il Comune si è costituito ed ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice tributario in quanto il ricorso in materia di Trsu doveva essere proposto alla Direzione delle Entrate, succeduta all'Intendente di Finanza. Nel merito, ha sostenuto la legittimità dell'iscrizione a ruolo, ed ha nel contempo comunicato che la richiesta di riduzione della B era stata parzialmente accolta con il conseguente sgravio del tributo.
La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso nel merito.
La Commissione Regionale ha, invece, accolto l'appello della società poiché ha ritenuto che l'iscrizione a ruolo doveva essere preceduta necessariamente da un avviso di accertamento. Il Comune ha proposto ricorso per Cassazione. La società ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Comune ha dedotto il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria in quanto al momento della notificazione della cartella di pagamento relativa alla Trsu 1995 il contribuente poteva presentare alla Direzione Regionale delle Entrate, subentrata nella competenza dell'Intendente di Finanze in seguito alla emanazione del D.P.R. n. 287/1992, il ricorso previsto dall'art. 20 D.P.R. n. 638/1972, salvo il ricorso alla autorità giudiziaria.
Con il secondo motivo il Comune ha dedotto la violazione dell'art. 72 D.Lgs. n. 507/1993 in quanto l'Ente locale può iscrivere a ruolo la
somma iscritta nell'anno precedente, senza la necessità di una notifica di un atto di accertamento. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 in quanto la Commissione Tributaria, in sede di ricorso contro l'iscrizione a ruolo, non avrebbe potuto prendere in considerazione una questione attinente all'esistenza ed all'ammontare del debito di imposta, non trattandosi di un vizio proprio dell'atto impugnato. La B s.r.l. ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità del ricorso per Cassazione derivante dal fatto che la procura al difensore in tale atto è stata sottoscritta da persona non identificatile perché mai nominativamente indicata, e comunque diversa da colui che, in base alle stesse indicazioni dell'ente, avrebbe dovuto sottoscriverla, e cioè il Sindaco. Quindi, ha evidenziato la necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti di

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