Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2011, n. 5437
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Anche in tema di responsabilità del datore di lavoro per infortuni e malattie professionali trova applicazione la definizione legislativa (art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000) del danno biologico quale "lesione della integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale", sicchè la liquidazione equitatitva di tale danno presuppone necessariamente l'accertamento medico legale della lesione subita dal lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che - in relazione a lavoratore sottoposto nello svolgimento delle mansioni ad "usura da stress psico-fisica" a causa dell'effettuazione di un numero rilevante e continuativo di ore di lavoro straordinario - aveva liquidato il danno biologico in via equitativa in misura pari al 15% delle retribuzioni percepite nell'arco temporale interessato, senza avere previamente fatto ricorso a consulenza tecnica medico legale).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2395/2007 proposto da:
A.L.E.R. MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAMERINO N.15, presso lo studio dell'avvocato CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARTILLONE BIAGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UC AL;
- intimato -
sul ricorso 4664/2007 proposto da:
UC AL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato ROMANO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CERIELLO GIOVANNI, GRECO LINO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
A.L.E.R. MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAMERINO N.15, presso lo studio dell'avvocato CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARTILLONE BIAGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 649/2006 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/09/2006 r.g.n. 602/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;
udito l'Avvocato GIOVANNI ROMANO e GRECO LINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
FATTO E DIRITTO
La A.L.E.R. Milano chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Milano, pubblicata il 4 settembre 2006, che, riformando in parte la decisione di rigetto del Tribunale di Milano, ha accolto alcuni capi della domanda proposta dal dipendente UC LV.
Quest'ultimo aveva convenuto in giudizio al società ricorrente chiedendo il riconoscimento della qualifica superiore di autista di cat. B3;
il risarcimento del danno biologico per usura da stress psicofisico;
nonché del danno psichico da mobbing, il pagamento di 4.407,87 Euro per mancati riposi;
il risarcimento del danno morale ed esistenziale;
le somme derivanti dalla considerazione dello straordinario svolto su gli altri istituti contrattuali per complessivi 17.578,22 Euro;
il rimborso delle spese mediche e di cura. Il Tribunale aveva integralmente respinto la domanda. La Corte d'Appello ha accolto in parte l'impugnazione del UC e ha condannato la società datrice di lavoro a pagargli un importo pari al 15% della retribuzione netta percepita nel periodo febbraio 1999 - dicembre 2001 a titolo risarcitorio;
ha confermato il rigetto degli altri capi della domanda;
ha condannato la società alla rifusione di metà delle spese del giudizio di primo e secondo grado, compensando l'altra metà.
La Corte ha ritenuto che "sull'istruttoria svolta si può ritenere che UC sia stato sottoposto nello svolgimento delle mansioni ad usura da 'stress' psicofisico a causa dell'effettuazione di un numero rilevante e continuativo di ore di lavoro straordinario". Ha rilevato infatti che dai documenti e dalla prova testimoniale emerge che questi svolse, nell'anno 2001, 144 ore di straordinario mensile, 1729 complessive, pagate dalla società cui era ben nota la situazione.
Esaminata analiticamente la prova la Corte ha ritenuto che le mansioni del UC consistevano non solo nell'accompagnare l'ispettore nelle case sgomberate o