Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/09/2009, n. 20981
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In tema di pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale è anche l'organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura. Ne consegue che il procedimento instaurato da un soggetto o organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora stato istituito, è illegittimo e la sanzione irrogata è, in tale caso, affetta da nullità, risolvendosi in un provvedimento adottato in violazione di norme di legge sulla competenza, non derogabili neppure ad opera della contrattazione collettiva, con conseguente prosecuzione "de iure" del rapporto di lavoro. (Fattispecie relativa a nullità del licenziamento illegittimamente irrogato dal direttore generale del Comune di Torino per istruttoria del servizio risorse umane, anzichè ad opera degli uffici competenti per i procedimenti disciplinari).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE L M - Presidente -
Dott. M S - Consigliere -
Dott. D N V - rel. Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. Z P - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17011-2006 proposto da:
COMUNE DI T, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 12, presso lo studio dell'avvocato C M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P M, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
C G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIRSO 90, presso lo studio dell'avvocato P G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G R, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 238/2006 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 24/03/2006 r.g.n. 2041/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/07/2009 dal Consigliere Dott. V D N;
udito l'Avvocato C M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Cro Gianmatteo conveniva in giudizio il Comune di Torino ed esponeva di avere lavorato alle dipendenze del convenuto dal 3.2.1987. Il 15.1.1991 veniva nominato vice comandante del Corpo di Polizia Municipale con qualifica di dirigente di primo livello. Il 1.1.2000 veniva assegnato alla Divisione Servizi Cimiteriali, come responsabile dell'approvvigionamento del materiale: questa decisione veniva impugnata dall'attore in sede giudiziaria, peraltro con esito negativo. Il 2.9.2003 veniva nominato come dirigente in posizione di staff e veniva collocato in un ufficio distaccato, totalmente inoperoso. Il 1.1.2004 veniva assegnato alla vice direzione generale servizi amministrativi, sempre in posizione di isolamento e di inattività. Indi gli veniva contestato, con lettera in data 27.2.2004, di non essersi presentato per la sottoscrizione ed il ritiro della nomina e di essere rimasto assente ingiustificato dal 29.1 al 19.2.2004;
con determinazione del Direttore generale in data 4.6.2004 veniva licenziato per giusta causa, vale a dire per il comportamento inerte da lui tenuto dopo il rientro da un periodo di malattia e per avere usufruito di due giorni di ferie non comunicati ne' autorizzati. Il Cro deduceva la nullità/illegittimità del licenziamento, invocando i provvedimenti di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, oltre al risarcimento del danno da demansionamento.
2. Si costituiva il Comune di Torino e contestava la domanda attrice. Il Tribunale dichiarava ingiustificato il licenziamento, non procedeva alla declaratoria di reintegrazione, ma condannava il comune convenuto a pagare l'indennità supplementare pari a 24 mensilità;
liquidava il danno da demansionamento in Euro 18.000. 3. Proponeva appello l'attore, dolendosi che il Tribunale non avesse applicato la tutela reale con reintegra nel posto di lavoro. Il Comune di Torino proponeva appello incidentale, per chiedere la riforma integrale della sentenza di primo grado. La Corte di Appello di Torino, parzialmente. riformando la sentenza impugnata, dichiarava nullo il licenziamento e condannava il comune al pagamento di tutte le retribuzioni "medio tempore" maturate, fino al ripristino del rapporto di lavoro.
Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:
- l'addebito inerente all'assenza ingiustificata, dal 28.1 al 19.2.2004, è infondato, perché in tale periodo l'attore era regolarmente presente in ufficio;
- il "comportamento inerte" non sussiste, dato che è onere dell'amministrazione attivarsi per assegnare al dirigente gli obiettivi;
- il terzo addebito (avere fruito di due giorni di ferie non autorizzati) non è stato preceduto dalla contestazione;
- il licenziamento è nullo perché il Comune di Torino ha individuato l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e torna quindi applicabile il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 4:
nella specie, la sanzione doveva essere applicata dall'ufficio suddetto, previa istruttoria da compiersi a cura del