Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2015, n. 8932
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, secondo comma, cod. proc. civ., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10427/2013 proposto da:
RI CA c.f. [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUÈ BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato CHRISTIAN ARTALE, rappresentata e difesa dall'avvocato BALSAMO Giuseppe, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCI Mauro, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso il decreto del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata il 19/10/2012 R.G.N. 511/2011 R.G.N. 511/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
udito l'Avvocato RICCI MAURO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IM CE proponeva ricorso ex art. 445 bis c.p.c., al fine dell'accertamento del proprio stato sanitario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento. Il giudice del lavoro di Trapani fissava l'udienza per la comparizione delle parti e la discussione del ricorso, alla quale però nessuna delle parti compariva. Il Tribunale, rilevato che la ricorrente aveva dimostrato di non avere interesse alla prosecuzione, dichiarava con ordinanza l'estinzione del giudizio. IM CE depositava successivamente un nuovo ricorso ex art. 445 bis c.p.c., che veniva dichiarato inammissibile per l'intervenuta maturazione del termine di decadenza semestrale di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, decorrente dalla comunicazione del verbale di accertamento medico-legale del 9 novembre 2001.
Avverso la prima ordinanza di estinzione IM CE propone ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., affidato ad un unico articolato motivo, cui resiste l'Inps con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A fondamento del ricorso IM CE deduce la nullità della pronuncia per omessa osservanza delle forme di cui all'art. 181 c.p.c., comma 1. Sostiene che dall'esclusione della natura cautelare del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c., deriverebbe che la mancata comparizione delle parti alla
prima udienza trova disciplina del disposto di cui all'art. 181 c.p.c., comma 1, disposizione che viene ritenuta applicabile anche al
processo del lavoro, previdenziale ed assistenziale.
2. Il ricorso, come sostenuto dalla difesa dell'istituto controricorrente, è inammissibile.
3. Per il suo esame, è necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c., introdotto con il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, convertito in
L. n. 111 del 2011, prevede, per tutte le controversie in cui si intenda far valere diritti nelle controversie "in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222" che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta. L'espletamento di questo accertamento tecnico preventivo è condizione di procedibilità della domanda diretta al riconoscimento delle prestazioni. Si apre quindi un procedimento, obbligatorio, che segue le regole di cui all'art. 696 bis c.p.c., in quanto compatibili ed al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6 bis, convertito in L. n. 248 del 2005,
inerenti l'accertamento peritale. Introdotto il procedimento, viene dato incarico ad un consulente medico, le cui conclusioni sono comunicate alle parti, con l'invito a dichiarare se intendono muovere contestazioni. A questo punto si aprono secondo le previsioni del comma 5 e comma 6 della disposizione, in via alternativa, i seguenti casi: in assenza di contestazione, il giudice omologa l'accertamento del requisito sanitario, emettendo un decreto "non impugnabile ne' modificabile". In caso contrario, si apre un procedimento contenzioso presso lo stesso giudice innanzi al quale si è svolto l'a.t.p.o.. 4. La soluzione della presente causa impone di esaminare in primo luogo la discussa questione dell' ambito della cognizione demandato al procedimento per a.t.p.o..
4.1. L'intervento attuato con l'introduzione dell'art. 445 bis c.p.c., ha avuto il dichiarato fine di realizzare una maggiore
economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il legislatore ha così ritenuto che l'elemento sanitario nella maggior parte dei casi assuma valore risolutivo delle controversie in questione, sicché l'anticipazione di tale aspetto può sortire un effetto acceleratorio e deflativo del contenzioso.
4.2. La novella ha coronato la riforma realizzata con il D.L. n. 78 del 2009, conv. con modificazioni in L. 102 del 2009, che ha
accentrato nell'Inps la titolarità dell'accertamento del requisito sanitario per le provvidenze in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilita1, ed ha modificato con il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 20 comma 5, art. 10, comma 6, convertito nella L. 2 dicembre 2005, n. 248, eliminando l'obbligo di notifica degli atti introduttivi dei giudizi all'Avvocatura dello Stato e la qualifica di litisconsorte necessario del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Inoltre, con l'art. 20, comma 3, lo stesso D.L. del 2009 ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2010, le domande volte ad ottenere i benefici nelle materie sopra indicate, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette quindi, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali per lo svolgimento della visita. L'accertamento dei richiesti requisiti socio-economici