Cass. pen., sez. V, sentenza 29/12/2022, n. 49431

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/12/2022, n. 49431
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49431
Data del deposito : 29 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B G nato a TORRE DEL GRECO il 18/12/1939 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R P;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P L che ha concluso chiedendo --- I-1--Rro-L-7—G—en-r-terreiti-d-e—pief l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile. udito il difensore L'avvocato G A insiste per la conferma della sentenza impugnata;
deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. L'avvocato T M si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28.01.2022, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di assoluzione del 16.01.2019, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di B G - perché non sussistente il fatto di cui agli artt. 110, 485, 491 e 493 bis cod. pen. di aver formato il falso testamento olografo di R A, deceduta in data 8 giugno 2012 in cui il B veniva nominato con P G erede della predetta A R, facendone uso tramite consegna e conseguente richiesta di pubblicazione presso il notaio- appellata dalla Procura Generale e dalla parte civile Pastore Assunta, dichiarava non doversi procedere nei confronti del B in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione, nonché la falsità del testamento olografo apparentemente redatto da A R in data 04.10.2010, condannando l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede.

2. Avverso la suakAtta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il B, con atto a firma dell'Avv. Mauro Tornincasa, affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deduce:

2.1 con il primo motivo, il vizio di motivazione, quanto alla mancata rinnovazione della prova dichiarativa decisiva;
invero, la Corte territoriale ha riformato, ai fini della decisione sulle statuizioni civili, la sentenza assolutoria di primo grado e condannato l'imputato al risarcimento del danno a ragione di una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, mancando di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dell'esame dei testi Pastore Assunta, Serpe Irene e Serpe Alessandro, nonché dei consulenti tecnici, ai fini della decisione;
la valutazione delle prove dichiarative acquisite in fase dibattimentale determinava, invero, l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, ritenendo il giudice di prime cure di non poter affermare, alla luce delle risultanze processuali, oltre ogni ragionevole dubbio che il B avesse, al fine di procurarsi un indebito vantaggio, fori-nato e fatto uso del falso testamento olografo attribuito alla deceduta R A, in cui era nominato - insieme a P G - erede universale della predetta;
la Corte territoriale, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice ha valutato attendibili le dichiarazioni dei testi escussi in forza di una valutazione meramente cartolare del materiale probatorio, a fronte della costante giurisprudenza di legittimità che impone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche nel caso in cui la sentenza assolutoria sia riformata, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, ai soli fini civili;
analogo ragionamento deve svolgersi in ordine alla omessa rinnovazione dell'esame dei consulenti tecnici, atteso che ognuno di essi, oltre a depositare il proprio elaborato tecnico, ha reso dichiarazioni oralmente in dibattimento e all'uopo la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha avuto occasione di precisare che deve considerarsi prova dichiarativa quella resa oralmente in dibattimento dal consulente tecnico;
nel caso di specie, dunque, la Corte di Appello avrebbe dovuto altresì disporre, anche d'ufficio, la rinnovazione dell'esame dei consulenti, nel ritenere maggiormente attendibile quanto affermato dal consulente tecnico della parte civile e del Pubblico Ministero piuttosto che quanto affermato dal consulente tecnico della difesa;
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