Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2021, n. 4835

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Sentenza
27 ottobre 2021
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27 ottobre 2021

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In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2021, n. 4835
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4835
Data del deposito : 27 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 FEB 2022 04835-22 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: GERARDO SABEONE -- Presidente - Sent. n. sez. 2696/2021 UP 27/10/2021 MARIA TERESA BELMONTE R.G.N. 23706/2021 GIUSEPPE DE MARZO GIOVANNI FRANCOLINI - Relatore - ANNA MAURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PO TR NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO DI CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI lette: - la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PERLA LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
- le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato MICHELE DONADIO che, nell'interesse della parte civile PI UI MA, ha chiesto il rigetto del ricorso o dichiararsi l'inammissibilità di esso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese come da nota;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 gennaio 2021 (dep. il 19 aprile 2021) la Corte di appello di Catanzaro - a seguito del gravame interposto da TR DR PO -ha confermato la 1 گا pronuncia in data 26 marzo 2019 del Tribunale di Castrovillari, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di minaccia (612, comma 1, cod. pen.) in pregiudizio di PI UI MA (così riqualificato il fatto, contestato sub specie di tentata violenza privata - artt. 56 e 610 cod. pen.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di euro duecento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili in favore dello stesso MA.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), e in particolare dell'art. 48 d. lgs. 274/2000, poiché - a seguito della riqualificazione del fatto in imputazione - il primo Giudice non ha declinato la competenza in favore del Giudice di pace.

2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., assumendo che la riqualificazione del fatto avrebbe determinato la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza e determinato una lesione del diritto di difesa.

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) in quanto non sono stati ravvisati i presupposti della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

2.4. Con il quarto motivo è stata eccepita l'estinzione del reato per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile;
purtuttavia, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena. nei termini che si espongono di seguito.

1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 48 d.lgs. 274/2000. Il ricorrente ha dedotto che il Tribunale ha riqualificato il fatto all'esito del giudizio, con l'atto di appello era stato chiesto l'annullamento della sentenza gravata (sia pure per violazione del principio di correlazione con l'accusa) e la Corte non ha ritenuto di rilevare d'ufficio la competenza del Giudice di pace;
l'art. 48 cit. ha carattere inderogabile (in ragione delle peculiarità del modello di giustizia onoraria), comunque, deroga all'art. 23 cod. proc. pen. ed è espressione del principio costituzionale del giudice naturale;
in casi quale il presente non potrebbe prevalere il principio della

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