Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/03/2010, n. 5036
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P D - Presidente -
Dott. B S - rel. Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SNTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI VALLINFREDA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANARO 11, presso lo studio dell'avvocato B V A, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
STURABOTTI GIUSPPE, STURABOTTI L, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SABAZIO 42, presso lo studio dell'avvocato L P, rappresentati e difesi dall'avvocato C G, giusta delega a margine;
- controricorrenti -
contro
S B;
- intimato -
avverso la sentenza n. 244/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata l'08/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 17/12/2009 dal Consigliere Dott. B S;
udito per il ricorrente l'Avvocato B, che si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SPE E A, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Roma Giuseppe, Bernardino e Lucia Sturabotti proponevano opposizione avverso gli avvisi di accertamento fatti notificare dal Comune di Vallinfreda per la tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani, interessi e sanzioni per un appartamento, un magazzino e due cantine, per gli anni dal 1997 al 2000. Essi esponevano che il primo immobile, adibito ad abitazione, veniva utilizzato in modo discontinuo;
il secondo non era affatto usato, mentre quest'ultime non potevano produrre rifiuti, anche per l'uso particolare cui erano destinate. Pertanto chiedevano l'annullamento degli atti impositivi, dal momento che per l'abitazione doveva essere applicata la tariffa di quelle stagionali;
per il magazzino si trattava di immobile esente, mentre per le cantine semmai la tassa doveva applicata nella misura del 25%.
L'ente impositore non si costituiva, e quella commissione rigettava l'atto introduttivo.
Avverso la relativa decisione i contribuenti proponevano appello, cui il Comune non resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio, la quale, in riforma di quella impugnata, ha annullato parzialmente quegli avvisi, osservando che in realtà la tassa in questione va commisurata alla quantità effettiva di rifiuti prodotti, che, nella specie, doveva ritenersi ridotta, trattandosi di abitazione stagionale, e