Cass. civ., sez. I, ordinanza 02/10/2019, n. 24595
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Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 22368/2016 proposto da: V V, elettivamente domiciliato in Roma, Corso di Francia n.197, presso lo studio dell'avvocato L G, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
Banca Popolare di Bergamo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nazionale n.204, presso lo studio dell'avvocato D'Ostuni Ludovica, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati M F, Z L, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
V V, elettivamente domiciliato in Roma, Corso di Francia n.197, presso lo studio dell'avvocato L G, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso principale;
-controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 2086/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 31/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2019 dal cons. M M;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C L che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.)--
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda proposta da V V, condannava la Banca Popolare di Bergamo al pagamento della somma di Euro 1.559.479,48, oltre interessi, a favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno per l'acquisto di titoli ad alto rischio, che avevano comportato la perdita del capitale investito. La Corte d'appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto dalla banca, riduceva l'importo dovuto alla somma di Euro 779.739,74. Questa Corte, con sentenza n. 29864/2011, accoglieva in parte il ricorso del V ed il ricorso incidentale dell'istituto di credito, cassando con rinvio, limitatamente ai titoli azionari acquistati nel periodo 2000-2001, ed in relazione ai temi relativi al concorso di colpa del cliente ed ai criteri di risarcimento del danno. In particolare, la Corte affermava i seguenti principi di diritto: «Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno per non essersi egli stesso informato tramite la stampa della rischiosità dei titoli acquistati, in quanto lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l'intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte»;
«Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato. Tale danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, solo se non risulti che, dopo l'acquisto, ma già prima della proposizione di detta domanda, il cliente, avendo avuto la possibilità con l'uso dell'ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, né sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia, tuttavia, conservati nel proprio patrimonio: nel qual caso, il risarcimento deve essere commisurato alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità». In sede di rinvio, la Corte d'appello di Roma accoglieva l'appello della Banca Popolare di Bergamo e la condannava a pagare al V la minor somma di Euro 624.930,12. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso per cassazione dhl V, affidato a cinque motivi e memoria.La Unione di Banche Italiane spa già Banca Popolare di Bergamo resiste con controricorso contenente, altresì, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo e memoria Il P.G. ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 T.U.F., 26 Reg. Consob 11522 del 1998, 1175 e 1176 cc ex art. 360 comma 1 nr. 3 cpc perché la Corte distrettuale non ha considerato che in conformità con la giurisprudenza di legittimità e le indicazioni provenienti dal diritto dell'Unione Europea, la preventiva informazione sulla tipologia di prodotto, il grado di rischio, il rendimento, il mercato, è dovuta proprio quando è maggiore l'autonomia del cliente e quindi non solo nel caso di contratto di gestione di portafoglio. Pertanto il giudice del rinvio ha reintrodotto indirettamente un concorso di colpa nella causazione del danno risarcibile affemando che il V avrebbe dovuto percepire il rischio di non vendere i titolo nel momento in cui essi avevano perso già il 30% del loro valore. Con il secondo e terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del principio di gerarchia delle fonti ed il mancato rispetto del decisum cassatorio falsa applicazione ex artt.384 cpc ex art. 360 comma 1 nr. 3 e 4 cpc perché
-ricorrente -
contro
Banca Popolare di Bergamo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nazionale n.204, presso lo studio dell'avvocato D'Ostuni Ludovica, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati M F, Z L, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
V V, elettivamente domiciliato in Roma, Corso di Francia n.197, presso lo studio dell'avvocato L G, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso principale;
-controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 2086/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 31/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2019 dal cons. M M;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C L che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.)--
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda proposta da V V, condannava la Banca Popolare di Bergamo al pagamento della somma di Euro 1.559.479,48, oltre interessi, a favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno per l'acquisto di titoli ad alto rischio, che avevano comportato la perdita del capitale investito. La Corte d'appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto dalla banca, riduceva l'importo dovuto alla somma di Euro 779.739,74. Questa Corte, con sentenza n. 29864/2011, accoglieva in parte il ricorso del V ed il ricorso incidentale dell'istituto di credito, cassando con rinvio, limitatamente ai titoli azionari acquistati nel periodo 2000-2001, ed in relazione ai temi relativi al concorso di colpa del cliente ed ai criteri di risarcimento del danno. In particolare, la Corte affermava i seguenti principi di diritto: «Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno per non essersi egli stesso informato tramite la stampa della rischiosità dei titoli acquistati, in quanto lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l'intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte»;
«Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato. Tale danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, solo se non risulti che, dopo l'acquisto, ma già prima della proposizione di detta domanda, il cliente, avendo avuto la possibilità con l'uso dell'ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, né sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia, tuttavia, conservati nel proprio patrimonio: nel qual caso, il risarcimento deve essere commisurato alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità». In sede di rinvio, la Corte d'appello di Roma accoglieva l'appello della Banca Popolare di Bergamo e la condannava a pagare al V la minor somma di Euro 624.930,12. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso per cassazione dhl V, affidato a cinque motivi e memoria.La Unione di Banche Italiane spa già Banca Popolare di Bergamo resiste con controricorso contenente, altresì, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo e memoria Il P.G. ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 T.U.F., 26 Reg. Consob 11522 del 1998, 1175 e 1176 cc ex art. 360 comma 1 nr. 3 cpc perché la Corte distrettuale non ha considerato che in conformità con la giurisprudenza di legittimità e le indicazioni provenienti dal diritto dell'Unione Europea, la preventiva informazione sulla tipologia di prodotto, il grado di rischio, il rendimento, il mercato, è dovuta proprio quando è maggiore l'autonomia del cliente e quindi non solo nel caso di contratto di gestione di portafoglio. Pertanto il giudice del rinvio ha reintrodotto indirettamente un concorso di colpa nella causazione del danno risarcibile affemando che il V avrebbe dovuto percepire il rischio di non vendere i titolo nel momento in cui essi avevano perso già il 30% del loro valore. Con il secondo e terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del principio di gerarchia delle fonti ed il mancato rispetto del decisum cassatorio falsa applicazione ex artt.384 cpc ex art. 360 comma 1 nr. 3 e 4 cpc perché
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