Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2023, n. 02547

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2023, n. 02547
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02547
Data del deposito : 20 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 29/12/2021 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere E T;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, N L, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 29 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Barcellona Pozzo di Gotto rigettava il reclamo presentato da T F avverso il provvedimento di diniego dell'acquisto di un personal computer da utilizzare nella propria cella. Il Tribunale poneva a fondamento della decisione la constatazione che le invocate esigenze di consultazione degli atti processuali erano state ampiamente soddisfatte mediante l'utilizzo di un computer posto a disposizione dall'amministrazione penitenziaria per un'ora al giorno e allocato all'esterno della camera detentiva. Quanto, poi, alle invocate esigenze di studio, se ne stigmatizzava la genericità, posto che l'istante si era limitato ad allegare un generico elenco di testi adottati nei corsi dallo stesso frequentati, senza indicare con riferimento a quali testi aveva necessità di consultare i relativi contenuti digitali.

2. F T propone, con l'assistenza dell'avv. T C, ricorso per cassazione lamentando la violazione degli artt. 35-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.) e 36 Reg. es. Ord. pen., nonché carenza di motivazione. In primo luogo censura la valutazione dell'acquisto del computer come "pericoloso per la sicurezza", ponendo in rilievo che detto acquisto, ove autorizzato, sarebbe comunque avvenuto secondo le modalità di approvvigionamento di tutti i beni destinati ai detenuti ristretti in regime ex art. 41-bis Ord. pen. e che, in ogni caso, i relativi contenuti da consultare sarebbero stati sottoposti al vaglio della direzione penitenziaria. Ha poi evidenziato l'insufficienza della consultazione del personal computer , messo a disposizione dell'amministrazione penitenziaria, siccome autorizzata un tempo (di un'ora al giorno) non adeguato a fronte dei numerosi processi, anche camerali, c i r fcr m rffirir il detenuto aveva esigenza di consultazione degli atti e, comunque, concesso in coincidenza con l'ora di socialità, sicché per tale via si era realizzata una compromissione dei propri diritti alla salute e allo studio;
doglianza - detta ultima - che pur segnalata direttamente dal detenuto in sede di reclamo e dal difensore con memorie integrative, è stata del tutto trascurata dal giudice specializzato.
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