Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/02/2019, n. 06426

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/02/2019, n. 06426
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06426
Data del deposito : 11 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL RI NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/03/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 marzo - 30 luglio 2018 la Corte di appello di Catania, provvedendo come giudice del rinvio dalla S.C. (Sez. 3, n. 41485 del 05/05/2016, ric. BU), ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di IA TO CO, che era stata sottoposta dal 30 marzo 2004 al 18 settembre 2004 alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alle imputazioni concernenti i reati di cui agli artt. 270-bis cod. pen. (capo A: partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) e 272, comma 1, cod. pen. (capo B: propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale), fatti entrambi contestati come commessi dal 27 maggio 2002 e permanenti, imputazioni dalle quali era stata definitivamente assolta. In particolare, dall'accusa di cui al capo B) IA TO BU era stata assolta dalla Corte di assise di appello di Catania il 31 maggio 2006, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 febbraio 2006, n. 85 (sentenza irrevocabile il 31 ottobre 2006);
da quella di cui al capo A) era stata assolta, per insussistenza del fatto, sempre dalla Corte di assise di appello di Catania, il 17 marzo 2010 (decisione in giudicato il 2 luglio 2010).

2. Il rigetto è così motivato: secondo i giudici di merito, la donna si è limitata, nel corso dell'interrogatorio del 2 aprile 2004, a confessare solo un impegno sociale, civile e non violento con l'utilizzo di simboli quali la stella a cinque punte, senza avere, tuttavia, fornito spiegazioni circa il quadro indiziario, «trincerandosi dietro il silenzio o dando risposte assolutamente neutre: nulla ha riferito sul possesso di una molteplice documentazione informatica e cartacea concernente la costruzione di ordigni esplosivi e detonatori o di modalità per la commissione di atti di tipo terroristico;
né nulla ha riferito su volantini dove le più alte cariche dello [S]tato sono indicate come "porci fascisti". L'odierna istante in sede di interrogatorio reso all'udienza dell'11-4-2005 ha ammesso, a specifica e reiterata domanda del primo Decidente e del Pubblico Ministero, la paternità del "corpo" del documento, a partire dall'espressione "lottare con ogni mezzo ideologico..." fino a "viva la rivoluzione";
e cioè il documento sequestrato dalla Polizia Giudiziaria nel maggio del 2002. Il suo silenzio sulle motivazioni di certe affermazioni e sul perché della documentazione conservata, unitamente [a] e- mail del 24 aprile 2002 diretta al coimputato LO EN, in cui la richiedente, dopo una accurata descrizione sul confezionamento dell'esplosivo, gli suggerisce alla fine di collocare l'ordigno in un posto figo e alla moda, rappresentano un comportamento concludente, che si arricchisce di ulteriori elementi: nessuna spiegazione viene fornita sulle motivazioni di tali condotte» (così alle pp.

1-2 dell'ordinanza impugnata;
alla nota n. 1, p. 2, della stessa si legge che presso l'imputata è stato trovato uno scritto in lingua inglese, in parte tradotto in italiano, che la stessa diffondeva via internet a soggetti che le manifestavano l'intenzione di collocare ordigni esplosivi al fine di creare terrore ed ai quali suggeriva modalità di uso e possibili obiettivi degli ordigni e che nella e-mail del 24 aprile 2002 la donna suggerisce di collocare l'ordigno in un posto "figo e alla moda"). Dunque, la Corte di appello di Catania focalizza la condotta ritenuta colposamente concausativa della custodia nel «non avere risposto al Giudice della cautela nonostante la sua condotta appariva tale da palesare evidenti

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