Cass. civ., sez. I, ordinanza 21/11/2019, n. 30448
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segJente ORDINANZA Pagina I di 5 - RGN 28727/2015 estensor ferro Sul ricorso proposto da: F.B.S. s.r.I., in persona del I.r.p.t., rappr. e dif. dal'avv. laudio Fusco, elett. dom. presso lo studio di questi in Benevento, via Zag giano n.6, come da procura in calce all'atto -ricorrente- Contro FALLIMENTO F.B.S. s.r.I., in persona del cur.faL p.t. AURORA s.p.a. -intimati - per la cassazione della sentenza App. Salerno 9.4.2015, n. 256/15, rep. n. 242/15;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. M F alla camera di consiglio del 22.10.2019;il Collegio autorizza la redazione dei prcivvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente. FATTI DI CAUSA Rilevato che: 1. F.B.S. s.r.l. impugna la sentenza App. Saler-io 9,4.2015, n, 256/15, rep. n. 242/15 che ha statuito l'inammissibilità del suo reclamo avverso la sentenza Trib. Nocera Inferiore 29.10.2013, già dich arativa del proprio fallimento, reso su istanza del creditore A s.p.a.;2. ha ritenuto la Corte che delle notifiche esperite per l'instaurazione del contraddittorio, vigente il regime dell'art.15 I.f. posteriore al d.lgs. n.169 del 2007 ed anteriore al d.l. 18 ottobre 2012, r179, la prima (effettuata alla residenza nella Rept_ bblica ceca del legale 7appresentante) non aveva Pagina 2 di 5 - RGN 28727/2015 estensore c ns. m.ferro rispettato il termine dilatorio dei 15 giorni, come la seconda alla stessa persona e a mezzo posta ex art.149 c.p.c.„ mentre era irrilevante la questione relativa al rnancato raddoppio dei termini per la formalità attuata all'estero ed infondata la pretesa nullità per omessa traduzione;nonostante il vizio rilevato, la causa non veniva però rimessa al tribunale, non ricorrendo una nullità o altra circostanza di cui agli artt.353-354 c.p.c., né avendovi interesse il reclamante, che aveva circoscritto l'impugnazione ai soli vizi di rito;3. anche poi considerando una ulteriore tornata di notifiche effettuate dalla istante - rispettivamente alla società ai sensi dell'art.143 c.p.c., con deposito dell'atto presso la casa comurale nel cui territorio la debitrice aveva sede prima del trasferimento e diretta all'amministratore di fatto - la loro ipotizzata nullità comunque apoariv a assorbita dalla prima notifica, pervenuta al legale rappresentante all'estero, che così aveva conosciuto del procedimento pur nell'inosservanza del termine dilatorio alla comparizione;
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