Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/12/2019, n. 33588
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6262/2013 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
Cirio Finanziaria s.p.a., in amministrazione straordinaria ex d. Igs. 270/99, in persona dei commissari pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to G T, domiciliata presso lo studio, via delle Quattro Fontane 15, Roma;
-contro ricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5/22/2012 del 28 ottobre 2011, depositata il 16 gennaio 2012, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2019 dal Consigliere Adet T N. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. E P, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Uditi gli avvocati ALFONSO PELUSO per l'Avvocatura Generale dello Stato e GIOVANNI CONTESTABILE (per delega) per la controricorrente. Fatto 1. Cirio Finanziaria S.p.A., in amministrazione straordinaria, ha impugnato la cartella n. 09720070149536546 con cui l'Agenzia delle entrate ha chiesto il pagamento, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/73, di somme iscritte a ruolo per omessi versamenti di imposte Iva, IRES, addizionale regionale e ritenute alla fonte, dovute per gli anni 2002 e 2003. Pur riconoscendo il mancato versamento dei tributi, la società ha contestato l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, adducendo dì essere stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria -di cui al decreto legislativo 270/1999- con decorrenza del 7 agosto 2003 e che i commissari liquidatori erano impossibilitati ad effettuare versamenti per mancanza di liquidità e della autorizzazione da parte del giudice delegato.
2. La Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto parzialmente il ricorso della società, annullando le sanzioni e gli interessi relativi alle omissioni successive al 7 agosto 2003. 3. La Commissione regionale del Lazio ha rigettato l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate, osservando che: a) la dichiarazione di insolvenza, emessa ai sensi della legge 270/99, produceva gli stessi effetti della sentenza di fallimento, per cui, in applicazione dell'art. 55 della legge fallimentare, il corso degli interessi convenzionali o legali era sospeso alla data della dichiarazione di fallimento;
b) i commissari straordinari si erano trovati nell'impossibilità di far fronte ai debiti fiscali.
3. L'Agenzia delle entrate propone ricorso avverso la sentenza, per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi. La società resiste con controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso. Nel merito ribadisce la non spettanza degli interessi e delle sanzioni. Diritto 1. Esaminando preliminarmente l'eccepito difetto di interesse ad agire, sollevato dalla resistente sul presupposto che l'Agenzia si sarebbe dovuta inserire nel passivo fallimentare anzichè azionare il credito mediante esecuzione esattoriale, esso è destituito di fondamento. Non v'è dubbio che l'Agenzia sia legittimata ad adire il giudice
-ricorrente-
Contro
Cirio Finanziaria s.p.a., in amministrazione straordinaria ex d. Igs. 270/99, in persona dei commissari pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to G T, domiciliata presso lo studio, via delle Quattro Fontane 15, Roma;
-contro ricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5/22/2012 del 28 ottobre 2011, depositata il 16 gennaio 2012, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2019 dal Consigliere Adet T N. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. E P, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Uditi gli avvocati ALFONSO PELUSO per l'Avvocatura Generale dello Stato e GIOVANNI CONTESTABILE (per delega) per la controricorrente. Fatto 1. Cirio Finanziaria S.p.A., in amministrazione straordinaria, ha impugnato la cartella n. 09720070149536546 con cui l'Agenzia delle entrate ha chiesto il pagamento, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/73, di somme iscritte a ruolo per omessi versamenti di imposte Iva, IRES, addizionale regionale e ritenute alla fonte, dovute per gli anni 2002 e 2003. Pur riconoscendo il mancato versamento dei tributi, la società ha contestato l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, adducendo dì essere stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria -di cui al decreto legislativo 270/1999- con decorrenza del 7 agosto 2003 e che i commissari liquidatori erano impossibilitati ad effettuare versamenti per mancanza di liquidità e della autorizzazione da parte del giudice delegato.
2. La Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto parzialmente il ricorso della società, annullando le sanzioni e gli interessi relativi alle omissioni successive al 7 agosto 2003. 3. La Commissione regionale del Lazio ha rigettato l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate, osservando che: a) la dichiarazione di insolvenza, emessa ai sensi della legge 270/99, produceva gli stessi effetti della sentenza di fallimento, per cui, in applicazione dell'art. 55 della legge fallimentare, il corso degli interessi convenzionali o legali era sospeso alla data della dichiarazione di fallimento;
b) i commissari straordinari si erano trovati nell'impossibilità di far fronte ai debiti fiscali.
3. L'Agenzia delle entrate propone ricorso avverso la sentenza, per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi. La società resiste con controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso. Nel merito ribadisce la non spettanza degli interessi e delle sanzioni. Diritto 1. Esaminando preliminarmente l'eccepito difetto di interesse ad agire, sollevato dalla resistente sul presupposto che l'Agenzia si sarebbe dovuta inserire nel passivo fallimentare anzichè azionare il credito mediante esecuzione esattoriale, esso è destituito di fondamento. Non v'è dubbio che l'Agenzia sia legittimata ad adire il giudice
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