Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 08/03/2018, n. 05504
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Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 18579-2012 proposto da: C R, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dallAvvocato, V D P, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 4031 domiciliata in ROMA, VIA
LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI
22, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 544/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/03/2012 R.G.N. 9999/2009. RG 18577\12
RILEVATO
Che la Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 2.2.12, respinse il gravame proposto da R C avverso la sentenza del Tribunale di Roma che dichiarò la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato do con Poste Italiane s.p.a. dal 2.2.07 al 31.3.07, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n.368\01, aggiunto dal'art.1, comma 558, della L. n. 266\05 ("Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 10 gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma"). Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Canzanella affidato a cinque motivi;
resiste la società Poste con controricorso, poi illustrato con memoria.
CONSIDERATO
1.-Che con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della clausola n.8.3 ( di non regresso) dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva comunitaria n. 99\70 CE. Violazione dei principi di non discriminazione e di uguaglianza comunitari. Violazione e falsa applicazione dell'art.1 comma 3 Regolamento CE n.1/03 del Consiglio Europeo;
violazione e falsa applicazione della legge Comunitaria n.422\2000;
violazione dell'art.117 comma 1 della Costituzione, lamentando in sostanza che l'art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368\01 contrasta col diritto europeo ed in particolare con gli artt. 39 e 49 T.U.E. e con la direttiva comunitaria 1999\70\CE. Che con secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del ridetto art. 2, comma 1 bis, che non poteva essere interpretato prescindendo da quanto disposto dall'art. 1 del d.lgs n. 368\01, e dunque non poteva ritenersi un'ipotesi di assunzione a termine acausale, prescindendo dai principi di cui all'art. 1 e dal diritto comunitario (europeo). 1.1.- Che i motivi, esaminabili congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati, avendo questa Corte più volte affermato che la norma in questione (comma 1 bis dell'art. 2 d.lgs. n. 368\2001) è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 214/2009, e che questa Corte, inoltre, ha già evidenziato che tale disposizione non contrasta con l'ordinamento comunitario (cfr. da ultimo Cass. 23.9.2014 n. 19998), in quanto, peraltro, come rilevato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (C-20/10, Vino), è giustificata dalla direttiva 1997/67/CE, in tema di sviluppo del mercato interno dei servizi postali, non venendo in sostanza in rilievo la direttiva 1999/70/CE, in tema di lavoro a tempo determinato, neppure con riferimento al principio di non discriminazione, che è affermato per le disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ma non anche per le disparità di trattamento fra differenti categorie di lavoratori a tempo determinato (Cass. 11.7.2012 n. 11659). La sentenza impugnata risulta RG 18577\12 dunque corretta alla luce dei principi affermati da questa Corte in materia, e cioè che l'art.
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 4031 domiciliata in ROMA, VIA
LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI
22, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 544/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/03/2012 R.G.N. 9999/2009. RG 18577\12
RILEVATO
Che la Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 2.2.12, respinse il gravame proposto da R C avverso la sentenza del Tribunale di Roma che dichiarò la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato do con Poste Italiane s.p.a. dal 2.2.07 al 31.3.07, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n.368\01, aggiunto dal'art.1, comma 558, della L. n. 266\05 ("Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 10 gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma"). Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Canzanella affidato a cinque motivi;
resiste la società Poste con controricorso, poi illustrato con memoria.
CONSIDERATO
1.-Che con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della clausola n.8.3 ( di non regresso) dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva comunitaria n. 99\70 CE. Violazione dei principi di non discriminazione e di uguaglianza comunitari. Violazione e falsa applicazione dell'art.1 comma 3 Regolamento CE n.1/03 del Consiglio Europeo;
violazione e falsa applicazione della legge Comunitaria n.422\2000;
violazione dell'art.117 comma 1 della Costituzione, lamentando in sostanza che l'art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368\01 contrasta col diritto europeo ed in particolare con gli artt. 39 e 49 T.U.E. e con la direttiva comunitaria 1999\70\CE. Che con secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del ridetto art. 2, comma 1 bis, che non poteva essere interpretato prescindendo da quanto disposto dall'art. 1 del d.lgs n. 368\01, e dunque non poteva ritenersi un'ipotesi di assunzione a termine acausale, prescindendo dai principi di cui all'art. 1 e dal diritto comunitario (europeo). 1.1.- Che i motivi, esaminabili congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati, avendo questa Corte più volte affermato che la norma in questione (comma 1 bis dell'art. 2 d.lgs. n. 368\2001) è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 214/2009, e che questa Corte, inoltre, ha già evidenziato che tale disposizione non contrasta con l'ordinamento comunitario (cfr. da ultimo Cass. 23.9.2014 n. 19998), in quanto, peraltro, come rilevato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (C-20/10, Vino), è giustificata dalla direttiva 1997/67/CE, in tema di sviluppo del mercato interno dei servizi postali, non venendo in sostanza in rilievo la direttiva 1999/70/CE, in tema di lavoro a tempo determinato, neppure con riferimento al principio di non discriminazione, che è affermato per le disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ma non anche per le disparità di trattamento fra differenti categorie di lavoratori a tempo determinato (Cass. 11.7.2012 n. 11659). La sentenza impugnata risulta RG 18577\12 dunque corretta alla luce dei principi affermati da questa Corte in materia, e cioè che l'art.
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