Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/05/2016, n. 10811

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/05/2016, n. 10811
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10811
Data del deposito : 25 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

FATTO

Con sentenza n. 66/02/12, depositata il 26.1.2012 la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo accoglieva l'appello proposto dalla società Sorgente Santa Croce s.p.a., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila n. 102/03/2010, annullando l'avviso di accertamento relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) per l'anno di imposta 2007, emesso dal Comune di Canistro.

Il Comune propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 c.p.c. , n. 4, per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello della società, per mancanza di specifici motivi di impugnazione, sollevata dal Comune di Canistro;

b) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. , D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 40, art. 11, lett. b) del regolamento Tarsu del Comune di Canistro per avere ritenuto sufficiente la documentazione di parte (MUD o 740 ecologico) e i relativi registri di carico e scarico al fine di escludere la debenza della tassa, ai fini dell'accertamento della produzione di rifiuti speciali superiori a quella prevista dal regolamento comunale ai fini della equiparazione dei rifiuti speciali a quelli urbani;

c) vizio di motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c. , n. 5, non avendo la CTR chiarito le ragioni per le quali abbia attribuito al modello MUD e ai registri di carico e scarico valenza probatoria.

La società intimata si è costituita con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 19.5.2016, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

DIRITTO



1. Con riferimento al primo motivo di ricorso va evidenziato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Sez. 1, Sentenza n 10696 del 10/05/2007 (Rv. 596362) Sez. 5, Sentenza n. 4972 del 01/04/2003 (Rv. 561684).

Tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti, comunque, la reiezione anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia. (Sez. 2, Sentenza n. 20311 del 04/10/2011 (Rv. 619134).

Nel caso di specie, essendosi la CTR pronunciata in ordine ai motivi di impugnazione li ha, implicitamente, ritenuti non aspecifici.



2. Gli ulteriori motivi, logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

La questione controversa concerne l'esenzione dalla Tarsu, per l'anno 2007 della società intimata, dovendosi accertare se la predetta azienda, in base al regolamento comunale, produceva rifiuti speciali assimilabili agli urbani, quindi tassabili, oppure rifiuti speciali che, per qualità e quantità, non ne consentivano la tassazione.

Ulteriore tematica concerne la possibilità, nel primo caso, di sottrarsi alla privativa comunale, ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997 , per i produttori di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti stessi e di usufruire di eventuali riduzioni o esenzioni nel caso in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non venga svolto nella zona ove è ubicato l'immobile aziendale,ovvero sia stato effettuato in modo irregolare.

Va premesso che l'art. 11, lett. b) del Regolamento del Comune di Canistro prevede l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani se la "la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata non superi i 10 kg/mq, ovvero 01,mc/mq".

La CTR ha ritenuto che tali parametri fossero superati in forza della produzione del MUD 2008 e dei registri di carico e scarico ritenuti insufficienti a fornire la relativa prova dalla CTP in quanto documenti di parte e valutati, invece, documenti idonei a fornire la relativa prova dalla CTR, in forza della asserita rilevanza penale di tale documentazione.

Questa Corte ha già statuito, al riguardo, che per effetto della L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 17, comma 3, che ha abrogato la L. 26 febbraio 1994, n. 146, art. 39, è venuta meno l'assimilazione "ope legis" ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purchè aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella Delib.

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