Cass. civ., sez. II, sentenza 03/09/2013, n. 20155
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Allorché si sia verificata, in corso di causa, la morte dell'usufruttuario di un compendio immobiliare, mentre deve ritenersi inammissibile - per carenza di interesse ad agire, conseguente all'intrasmissibilità "mortis causa" del diritto di usufrutto - la domanda dal quello proposta e proseguita dai suoi eredi, finalizzata allo scioglimento della "comunione impropria"(ovvero all'individuazione dei beni su cui l'usufrutto avrebbe dovuto essere concretamente esercitato, nell'ambito di quelli collettivamente gravati dallo stesso), a differente conclusione deve pervenirsi con riferimento alla pretesa risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. azionata dall'usufruttuario in relazione al rifiuto frapposto dalla curatela fallimentare dei nudi proprietari a consentire la locazione di taluni beni facenti parte di detto compendio, giacché mirante all'accertamento di un comportamento sostanzialmente appropriativo ed estromissivo della curatela ed al conseguente ristoro del diritto dell'usufruttuario a godere della "res fructifera" e farne propri i frutti civili, ai sensi dell'art. 984 cod. civ., diritto la cui trasmissibilità agli eredi non è esclusa da alcuna norma.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P L - rel. Presidente -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. B B - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15475-2007 proposto da:
GI PATRIZIA GNNPRZ65F57I829N, GI DILETTO GNNDTT60D03L329P, GI GIORGIO GNNGRG36B17I829Y, GI MARINELLA GNNMNL59D47L392R questi ultimi due eredi di GI PPINO, nonché tutti eredi universali della defunta MORETTI LINA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato A F;
- ricorrenti -
contro
FLL GI PPINO, FLL GI FRANCO, FLL GI FRANCO PPINO & B SNC, FLL GI B, in persona del Curatore Dr. M CTICA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato G F U, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato S A;
- controricorrenti -
sul ricorso 19769-2010 proposto da:
GI PATRIZIA GNNPRZ65F57I829N, GI DILETTO GNNDTT60D03L329P, GI GIORGIO GNNGRG36B17I829Y, GI MARINELLA GNNMNL59D47L392R questi ultimi due eredi di GI PPINO, nonché tutti eredi universali della defunta MORETTI LINA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato A F;
- ricorrenti al ricorso incidentale -
e contro
FLLIMENTO GI DI GI FRANCO PPINO & B SNC, FLLIMENTO GI B FLLIMENTO GI FRANCO, FLLIMENTO GI PPINO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 843/2006 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/07/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito l'Avvocato Ernesto MOCCI, con delega depositata in udienza dell'Avvocato GUICCIARDI Francesco Ugo, difensore dei resistenti che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso previa riunione dei ricorsi, rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Lina M, usufruttuaria al 50% di un complesso di beni immobili di proprietà di Gianoncelli Franco, Peppino e Bruno, che erano stati dichiarati falliti unitamente alla società in nome collettivo tra i medesimi, con atto notificato in data 12.1.2000 citò al giudizio del Tribunale di Sondrio le curatele dei fallimenti della società e dei soci, al fine di sentir individuare i beni su cui esercitare il proprio diritto di usufrutto, di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo impedimento frapposto dal curatore alla locazione dei beni ed un'indennità per l'utilizzo esclusivo degli stessi da parte della curatela del fallimento della società.
Costituitosi il comune curatore dei fallimenti, contestò il fondamento di tutte le domande, tra l'altro e segnatamente eccependo il difetto di legittimazione passiva della curatela del fallimento della società in relazione ai primi due capi di domanda e l'opportunità della scelta di non locare gli immobili, per non comprometterne le possibilità di vendita, proponendo domanda riconvenzionale per lo scioglimento della "comunione impropria". Esperite le prove testimoniali ritenute ammissibili e la consulenza tecnica, con sentenza non definitiva del 4/6 luglio 2002 l'adito tribunale respinse tutte le domande attrici ed, in accoglimento di quella riconvenzionale, dispose il prosieguo del giudizio per l'estrazione a sorte dei lotti. Tale sentenza venne impugnata dalla M, al cui gravame resistette il curatore. A seguito della morte dell'appellante, avvenuta il 3.4.2003, il giudizio venne riassunto dai suoi eredi G G, D, P e M, che ne fecero proprie le domande ed il gravame, tra l'altro deducendo che la defunta aveva, con testamento olografo, disposto in loro favore dell'usufrutto sui beni immobili. Con sentenza n. 843 dell'8/2-30/3/2006 la Corte di Milano dichiarò cessata la materia del contendere, per sopravvenuta estinzione dell'usufrutto, sul primo capo della domanda attrice e sulla riconvenzionale, e rigettò gli altri capi della domanda principale, con condanna degli eredi dell'appellante alle spese. La corte confermava, quanto al risarcimento dei danni per la mancata locazione degli immobilità legittimità della scelta della curatela dei soci di non concedere in locazione gli immobili e riteneva, quanto alla "indennità" (rectius: risarcimento) per la occupazione degli stessi da parte della curatela del fallimento della società, che la prova articolata fosse inammissibile, per genericità, tanto più che non era dimostrato che a seguito del fallimento la detenzione dei beni fosse passata proprio alla curatela del fallimento della società e non invece, come ritenuto dal primo giudice verosimile, essendo stati gli stessi in possesso dei singoli soci, alla curatele di questi ultimi.
Il giudizio di primo grado era, intanto, proseguito con l'estrazione a sorte dei lotti, avvenuta all'udienza dell'11.11.2002, cui fece seguito, dopo alcuni rinvii, la sentenza definitiva dei 20/11- 5/12/2006, con la quale il giudice, preso atto del contenuto della sentenza n. 843/06 della Corte d'Appello, si limitò, per la ritenuta "totale soccombenza" della parte attrice, a condannare la stessa alle spese del giudizio, liquidate in Euro 18.501,18 in favore della curatela del fallimento della società ed in Euro 14.852,58 in favore della curatela dei singoli soci falliti.
Quest'ultima sentenza venne appellata da G G, P, D e M, "in proprio e nella loro qualità di eredi di M Lina" ed il gravame, cui non aveva resistito il comune curatore dei