Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2023, n. 16755

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2023, n. 16755
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16755
Data del deposito : 20 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEMERARO GIUSEPPE nato a CAROVIGNO il 16/01/1967 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.1, 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.

5-duodecies della I. 30.12.2022, n, 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. F M che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata e dell'Avv. A D C che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. ,{)

RITENUTO IN FATTO

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 22/10/2021, pronunciando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente G S e sull'impugna- zione del PG che aveva presentato ricorso per Cassazione convertito in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., rideterminava la pena inflitta all'imputato con la sentenza del tribunale di Brindisi in composizione monocratica del 7/6/2019, esclusa l'operatività della recidiva, in anni tre di reclusione ed euro 1200 di multa confermandone l'affermazione di responsabilità per il reato di furto aggravato e continuato di energia elettrica accertato in Ostuni il 10/2/2017 dichiarando il Se- meraro interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Il giudice di primo grado riconosciute all'imputato le circostanze aggravanti contestate e la recidiva lo aveva condannato alla pena di mesi 20 di reclusione ed euro 1800 di multa.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Semeraro, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. la violazione dell'art. 584 cod. proc. pen., per l'omessa notificazione all'imputato dell'impugnazione proposta dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce. Ricorda il ricorrente che l'art. 584 cod. proc. pen., nel disporre che l'atto di impugnazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il
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