Cass. civ., sez. III, sentenza 10/09/2019, n. 22524

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Massime1

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto dannoso imputabile a più persone, fonte di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., la natura del titolo di responsabilità, che fonda la pretesa risarcitoria azionata, condiziona l'individuazione del termine di durata della prescrizione per il quale, in caso di coincidenza tra fatto costituente reato e fatto determinativo dell'illecito civile, si applica la più lunga durata stabilita per il primo, in base all'art. 2947, ultimo comma, c.c.; la diversità dei titoli di responsabilità, invece, non incide sulla interruzione del termine di prescrizione di volta in volta rilevante, essendo in tal caso applicabile la regola di cui all'art. 1310 comma 1 c.c., il quale rende l'atto interruttivo compiuto dal creditore contro uno dei debitori in solido efficace anche nei confronti degli altri debitori solidali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, disattendendo il principio sopra enunciato, aveva applicato all'autorità con compiti di vigilanza sul mercato finanziario - CONSOB - il termine di prescrizione più lungo stabilito per il fatto costituente reato, sebbene la medesima autorità fosse chiamata a rispondere in solido con le società autrici del reato soltanto a titolo di responsabilità civile extracontrattuale di natura omissiva a norma dell'art. 2043 c.c.).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/09/2019, n. 22524
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22524
Data del deposito : 10 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORIGINALE 22524-2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' CIVILE P.A. - ATTIVITA' DI VIGILANZA GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente - DELLA ON STEFANO OLIVIERI - Consigliere - Ud. 10/05/2019 PU LU ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - R.G.N. 5540/2017 FR AR CIRILLO - Consigliere - Rep. .. NZ VINCENTI Rel. Consigliere - Cron. 22524 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5540-2017 proposto da: ON - COMMISSIONE NAZIONALE SOCIETA' BORSA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. GIUSEPPE CARLO FERDINANDO VEGAS, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SARTI 4, presso lo studio dell'avvocato NO CAPPONI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ULNA MANTO, AN ELISABETTA MUSY, FABIO BIAGIANTI;

- ricorrente -

2019

contro

NZ AD in proprio e quale erede di NG SC 1089 SA, RI PI RG, GA DO, IA NC, LA AO, RR FR, AL AN, RI PIAN in proprio e quale erede di CA LI, ST 1 NC, CO NA, LA LE, OS TO, EL IA quale erede di UM UN, EL ED quale erede di UM UN, NI LA in proprio e quale procuratore generale di UM DA, NI TI in proprio e quale erede di AM AR o MA IN, NI LU in proprio e quale erede di AM AR o MA IN, NI DD in proprio e quale erede di AM AR o MA IN, NI AT in proprio e quale erede di AM AR o MA IN, NI TO, GA ZI quale erede di CU LF, SS ED, DE RD LU, DE RD SI, AL UL quale erede di ON LE, AL RG quale erede di ON LE, ON AN, NA RG, RR AN, NE NI in proprio e quale erede di MA SI e MA MA, GI ER, AN DO IO, AN SI, AN AN, ET NZ in proprio e quale erede di De CR LA, LL NI, D'EA DA quale erede di MA LL, NS AO, GO AR quale erede di IN NO, LI NA quale erede di IN NO, LI FR quale erede di IN NO, LI AO quale erede di IN NO, RO TI, IN RI in proprio e quale erede di MA OR, EM AR, OL ER, ON MA quale procuratore generale di IE UI, RA ID, OV OR, LL AN, PI TO quale erede di VA GI, IO NA quale erede di VA GI, CI PI RG, GG EN, VA AN AR, SS RE in proprio e quale erede di OL TE, TI IN quale erede di SC VA, NA NO, NA NR, TI TO, NI RA quale erede di RE TE, NI EA quale erede di RE TE, OV IR, RI ER, ZA IE, AN NA, RZ AD, BR RG quale erede di NI TE NA, CI TI 2 OL quale erede di ON IO, ON MA quale cessionario del credito ed erede di ON RO, GRUPPO TESSILE ON S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, LL UL quale erede di EL VO e TT GIa, LL AO quale erede di EL VO e TT GIa, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DE' CESTARI N.34, presso lo studio dell'avvocato AO PAMPANA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI MUSITANO;
-controricorrenti - CO CH, AL AR OS FU, AL AL AR ER, PI DA, AL NI, ET DI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 4784/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2019 dal Consigliere Dott. NZ VINCENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso relativamente alla questione della prescrizione;
udito l'Avvocato AN ELISABETTA MUSY, FABIO BIAGIANTI, ULNA MANTO;
udito l'Avvocato GIOVANNI MUSITANO e GIOVAN BATTISTA MARRONE per delega.

FATTI DI CAUSA

1.- SA SC NG e altri 69 attori-risparmiatori (in epigrafe indicati), avendo affidato, in periodi diversi compresi tra il 1988 e 1994, somme di denaro alla Società commissionaria A.C. AR & C. Commissioni in Borsa S.p.A. (trasformatasi nel dicembre del 1991 in società di intermediazione mobiliare A.C. AR & C. S.p.A. S.i.m. di seguito anche solo AR) e alla Centro IL IA S.p.A. (di seguito anche solo CM), controllante della AR, 3 convennero in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Roma, la ON- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito anche solo ON), per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti per la perdita dei loro investimenti a seguito dell'omessa e/o negligente vigilanza della stessa sulle predette società. In particolare, venne addebitato alla ON di aver contribuito, attraverso l'autorizzazione dell'iscrizione della A.C. AR & C. S.p.A. nell'albo delle S.i.m., nonché l'inosservanza dei doveri di vigilanza ad essa imposti dalla normativa vigente, alla verificazione dei danni patiti dai risparmiatori in conseguenza dei reati di appropriazione indebita e di bancarotta commessi dagli esponenti delle anzidette società.

1.3. Nel corso del giudizio di primo grado ulteriori clienti della AR e della CM spiegarono distinti interventi volontari. 1.4.- Nel contraddittorio con la convenuta Commissione, l'adito Tribunale Civile di Roma, con sentenza del febbraio 2009, accolse la domanda degli originari attori e degli ulteriori interventori e, per l'effetto, condannò la stessa ON al pagamento in favore di quest'ultimi delle somme rispettivamente indicate, per ciascuno di essi, nell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi e spese di lite. 2.- Avverso tale decisione proponeva impugnazione la ON, che la Corte di appello di Roma respingeva con sentenza resa pubblica in data 27 luglio 2016. 2.1. La Corte territoriale, segnatamente, osservava che: 1) come ritenuto dal primo giudice, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria era di dieci anni, in quanto relativo al reato di abuso d'ufficio pluriaggravato contestato ai commissari ON, ed esso decorreva "al massimo dalla data del fallimento della IR", ossia il 24 giugno 1994, "se non ... dalla relazione ex art. 33 I.f." che il "Curatore deve presentare al Giudice Delegato entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento", da siffatta data potendosi, piuttosto, “ritenere che i creditori abbiano avuto contezza della corresponsabilità della ON";
2) quanto dell'anzidettoall'interruzione termine 4 prescrizionale, trattandosi ex art. 2055 c.c. di "fatto dannoso ... unico e ascrivibile in solido alla IR, ai suoi dirigenti alla ON e ... ai suoi funzionari" (imputati, quest'ultimi, del reato di abuso d'ufficio pluriaggravato), aveva rilievo nei confronti della stessa ON condebitore solidale, per effetto dell'art. 1310 c.c., la costituzione di parte civile nel procedimento penale instaurato contro gli amministratori della IR e dei funzionari ON, avvenuta "fin dal maggio 2001" da parte di "alcuni degli odierni appellati", che avevano chiesto "di citare la ON quale responsabile civile e provvedendo alla citazione nel luglio 2001";
3) in punto di responsabilità civile, alla ON erano addebitabili le seguenti condotte illecite: a) omesso controllo sul comportamento della AR nei confronti della clientela, essendo tale società, nella qualità di commissionaria ammessa agli antirecinti alle grida, soggetta alla legge n. 216 del 1974 e, in particolare, al relativo art. 18, il quale prevedeva che ogni sollecitazione al pubblico risparmio dovesse essere effettuata previa approvazione di un prospetto informativo da parte della stessa Commissione, la quale poteva, inoltre, sospendere l'attività della società in caso di inosservanza delle disposizioni relative all'anzidetta approvazione;
b) concessione alla AR - pur essendo attribuito per legge ad essa Commissione un potere di informativa sugli elementi conoscitivi riguardanti la società richiedente l'autorizzazione -all'iscrizione all'albo delle S.i.m. di una tale autorizzazione nel 1991 "sulla base della sola dichiarazione del Presidente del Collegio sindacale", che affermava “l'esistenza di un capitale nella misura richiesta dalla legge, nonostante la precaria situazione della commissionaria IR fosse assolutamente nota ai membri della commissione deliberante, quanto meno a seguito delle due ispezioni disposte nei confronti della società ed eseguite con esiti del tutto ... sfavorevoli e negativi”;
4) quanto poi alla condanna al risarcimento dei danni patiti dagli investitori della CM, essa si giustificava in forza della stretta connessione tra quest'ultima società e la AR, come era 5 F. desumibile dal fatto che, a seguito di un'ispezione ministeriale del 1989, era emerso che la CM controllante si era sostituita nell'amministrazione dei conti clienti alla AR, che gli investitori della CM avessero effettuato investimenti in entrambi le società e che alcuni investimenti venivano gestiti indistintamente da entrambe;
5) quanto all'operato del c.t.u. nominato in primo grado: a) la ricostruzione normativa da esso effettuata era in funzione dell'indagine demandatagli sulla "risoluzione di questioni implicanti specifiche cognizioni tecniche e l'individuazione della normativa di riferimento era giustificata dalle deduzioni delle parti, in particolare della stessa ON";
b) le risultanze dell'acquisito passivo fallimentare erano utilizzabili "come dati obiettivi su cui fondare il proprio convincimento", mentre era rituale l'acquisizione di taluna documentazione oltre la scadenza della preclusione istruttoria, in quanto autorizzata dal giudice istruttore, nonché trattandosi di "documenti integrativi della produzione già effettuata" e "nessun rilievo" essendo stato "sollevato in merito all'acquisizione documentale nel corso dello svolgimento della consulenza";
6) era infondata, infine, l'eccezione di tardività dell'intervento di IE, EL e ON e, comunque, "di inammissibilità per la mera analogia delle questioni giuridiche o in caso di connessione impropria", non operando la preclusione ex art. 268 c.p.c. in riferimento all'attività assertiva del volontario interveniente.

3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la ON, affidando le sorti dell'impugnazione ad otto motivi illustrati da memoria ed istanza di rimessione alle Sezioni Unite sulle questioni che attengono al termine prescrizionale e all'effetto estensivo dell'interruzione della prescrizione. Resistono con congiunto controricorso, illustrato da memoria, OR ZA, in proprio e quale erede di SA NG SC, più gli altri risparmiatori in epigrafe indicati. 6 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati RA CI, AR OS IA LI, IA MA TE LI, ND PI, AN LI e IN SE. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., "violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2947, 2953, 1294, 1310, 2055 e 2043, c.c., nonché degli artt. 323 e 185 c.p., quanto al rigetto dell'eccezione di prescrizione", per aver erroneamente la Corte territoriale: a) "ritenuto applicabile ai diritti risarcitori azionati il termine di prescrizione di cui all'art. 2947, co. 3, c.c., anziché quello di cui all'art. 2947, co. 1, c.c.";
b) "ritenuto atto idoneo a interrompere la prescrizione nei confronti della ON la costituzione di parte civile di alcuni degli attori posta in essere nel 1997 nel procedimento penale celebrato a IL a carico di esponenti della AR e nel 2001 in quello, celebrato a Roma, a carico di funzionari della ON". In riferimento alla censura sub a), la ricorrente lamenta che sia stato applicato il termine di prescrizione decennale nonostante che essa ON sia stata evocata nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., "a titolo di responsabilità colposa da omessa/negligente vigilanza", là dove invece il reato contestato ai propri funzionari era a "dolo specifico" e, quindi, in assenza di identità tra illecito civile e quello penale, non era consentito affermare l'operatività, nei confronti di ON stessa, del termine prescrizionale più lungo di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. Quanto alla censura sub b), la ON sostiene che la disciplina di cui all'art. 1310 c.c. non troverebbe applicazione nel caso di diversità dei diritti di credito in quanto basati su fatti generatori e titoli di responsabilità diversi -, sicché la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che la costituzione di parte civile nel processo penale a carico di esponenti della AR, avente ad oggetto il diritto risarcitorio da reato doloso (bancarotta fraudolenta e altri reati), potesse spiegare 7 effetti in relazione al diverso diritto risarcitorio basato su fatti omissivi colposi e traenti titolo dall'art. 2043 c.c.

1.1. Il motivo è fondato solo per quanto concerne la censura illustrata sub a), mentre non può trovare accoglimento la censura sub b). Ciò in applicazione di orientamenti già presenti nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e ai quali intende dare continuità, non necessitando, in

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