Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/11/2019, n. 29641
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
L'Agenzia dell'Entrate - Direzione Provinciale di (OMISSIS) - impugnava la sentenza n. 485/05/2010 con la quale la CTP di Avellino aveva accolto il ricorso proposto da Z.P. e N.M. avverso l'avviso di liquidazione n. (OMISSIS) per imposta di registro.
L'Ufficio sosteneva che i giudici di prime cure avevano erroneamente ritenuto che al caso in esame fosse applicabile anche il D.M. 2 agosto 1969, art. 8, (dal quale si evinceva che, per potersi parlare di casa di lusso, la stessa doveva avere almeno quattro caratteristiche tra quelle di cui alla tabella allegata al decreto), senza considerare che la revoca era stata effettuata per il mancato rispetto dell'art. 6, in quanto la superficie dell'immobile era pari circa 295 mq., come attestato dal certificato rilasciato dall'Agenzia del Territorio. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza con vittoria delle spese di giudizio.
Z.P. e N.M. presentavano le controdeduzioni, evidenziando che nella sentenza impugnata non vi era alcun riferimento al menzionato art. 8, in quanto essi non avevano mai fatto cenno a tale articolo per sostenere le proprie tesi. Deducevano che nel certificato rilasciato dall'Agenzia del Territorio, esibito peraltro soltanto in sede di contenzioso, era riportata l'indicazione di una misura di mq 295 senza alcuna specificazione di come la stessa fosse stata desunta. Infine, rilevavano che i primi giudici avevano escluso l'immobile dalla categoria delle abitazioni di lusso alla luce dalle sue stesse caratteristiche, atteso che si trattava di una abitazione censita alla categoria A/7.
Con sentenza del 27.6.2012 la CTR Campania accoglieva l'appello sulla base delle seguenti considerazioni:
1) premesso che la questione verteva principalmente sulla rettifica delle imposte pagate dai ricorrenti a seguito di acquisto di abitazione principale, in quanto l'immobile aveva le caratteristiche di abitazione di lusso, avendo una superficie utile complessiva superiore a mq 240, la stima era stata effettuata dall'Agenzia del Territorio sulla base delle informazioni fornite dagli stessi contribuenti, determinando le superfici utili in mq 295;
2) tenuto conto che il D.M. 2 agosto 1969, art. 6, stabilisce che devono essere considerate abitazioni di lusso quelle che superano la superficie del mq 240, stante l'attestato dell'Agenzia del territorio sulle superfici utili, non erano giustificate le obiezioni sollevate dai ricorrenti.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Z.P. e N.M., sulla base di quattro motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
In prossimità dell'udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 62, comma 1, e art. 132 c.p.c., (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per l'assoluta mancanza di motivazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.1. Il motivo è infondato.
Invero, la motivazione resa dalla CTR, per quanto stringata, non può considerarsi del tutto mancante, atteso che i giudici di secondo grado, premesso che, ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, devono essere considerate abitazioni di lusso quelle che superano la superficie di mq. 240, hanno evidenziato che, alla stregua della stima effettuata dall'Agenzia del Territorio sulla base delle informazioni fornite dagli stessi contribuenti, le