Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/11/2020, n. 25208

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E' inammissibile il motivo di ricorso con il quale si deduca una erronea interpretazione, da parte del giudice contabile, delle norme relative all'interruzione della prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile (nella specie, dell'art. 1, comma 2, della l. n. 636 del 1996), risolvendosi tale doglianza nel prospettare un "error in iudicando", il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione e non alla osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, gli unici deducibili dinanzi alla Corte di cassazione contro le decisioni della Corte dei conti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/11/2020, n. 25208
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25208
Data del deposito : 10 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

25208-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.

CONTRO

ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. - DECISIONI DI GIUDICI Presidente di Sezione - SPECIALI FELICE MANNA Ud. 20/10/2020 - - Presidente di Sezione - LUCIA TRIA PU R.G.N. 9413/2019 AMELIA TORRICE - Consigliere - Oon 25208 Rep. MASSIMO FERRO Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - си CHIARA GRAZIOSI Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO Consigliere - ROBERTA CRUCITTI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9413-2019 proposto da: B M, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato M C, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

- contro 375 0 2 0 2 PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
-· controricorrente - nonchè

contro

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE PUGLIA, REGIONE PUGLIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 611/2018 della CORTE DEI CONTI - SECONDA CENTRALE D'APPELLOSEZIONE GIURISDIZIONALE ROMA, depositata il 23/10/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2020 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato Marcello Cecchetti.

Fatti di causa

La Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale di Appello, con sentenza n.611, depositata il 23 ottobre 2018, respingeva l'appello proposto da M B avverso la sentenza della Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale per la Puglia che lo aveva condannato al pagamento della somma di euro 640.143, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale ristoro del danno subito dalla su detta Regione, in relazione a una complessa vicenda inerente abusi commessi, nella qualità di assessore pro tempore all'Agricoltura, nell'utilizzo dei fondi del servizio irriguo regionale nell'esercizio 1990. In particolare, per quello che qui ancora rileva, la Corte dei Conti di Appello ha confermato il rigetto dell'eccezione, già avanzata in primo grado, Ric. 2019 n. 09413 sez. SU - ud. 20-10-2020 -2- di intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo- contabile, promossa con atto del 19 giugno 1995, al compimento del decimo anno a decorrere da tale data, in ossequio a quanto stabilito dal Legislatore nei commi 2 quater e 2 quinques dell'art.1 della legge n.20/1994, applicabile pro tempore, introdotti dall'art.3 dei decreti legge nn.248/95, 353/95, 439/95, 541/95, 79/96 e 215/96, espressamente oggetto di sanatoria disposta dall'art. 1, comma secondo, della legge n.639/96. La Corte dei Conti ha, all'uopo, argomentato che, nella specie, non venivano in rilievo effetti prodotti e salvaguardati dalla disposizione di legge, non convertita, per la ragione che anche qualora si ritenesse che l'effetto estintivo si sarebbe potuto realizzare in difetto di accertamento giudiziale, nel momento in cui la norma era stata sostituita, il termine decennale di prescrizione era ancora in corso;
con la conseguenza che non sussistono effetti consumati o esauriti comportanti... la stabilizzazione della fattispecie, né rapporti giuridici di

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