Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/09/2020, n. 18592

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/09/2020, n. 18592
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18592
Data del deposito : 7 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19144-2019 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

controbr>
LA MACCHIA CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA SAN BERNARDO

101, presso lo studio dell'avvocato G TRACCIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P.OBERTO D'ATRI;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1321/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 25/02/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2020 dal Presidente L T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale C C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati Gennaro Ten-acciano e Roberto D'Atri.

FATTI DI CAUSA

1. La professoressa C L M - con qualifica, dal 1." novembre 2001, di professore associato di Diritto del lavoro (SSD IUS/07) presso l'Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza, confermata nel ruolo a decorrere dall'i giugno 2005 - ha presentato domanda di ammissione alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica -nazionale (di seguito: "ASN") alle funzioni di professore universitario di prima fascia, indetta dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (d'ora in poi: MIUR), per l'anno 2012, con Decreto Direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012;
La Commissione esa ninatrice, pur con valutazioni di merito positive delle pubblicazioni della candidata (attestate tra ii livello "buono" e il livello "accettabile"), esprimeva un complessivo giudizio negativo;
L'interessata impugnava gli atti e il TAR del Lazio, Roma, con la sentenza 13 novembre 2014, n. 11423, ne dichiarava l'annullamento ordinando il riesame della candidata da parte di una nuova Commissione sottolineando che, ancorché i giudizi di merito avessero tenore positivo, l'abilitazione non era stata attribuita a causa della Ric. 2019 n. 19144 sez. SU - ud. 07-07-2020 -2- particolare metodologia di valutazione adottata dalla Commissione nominata per il settore di Diritto del Lavoro e, in particolare, a causa del travisamento del significato assegnato dal d.m. n. 76 del 2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a, b e della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222) alla valutazione di "accettabile" attribuita ad alcune opere della ricorrente. Anche la nuova Commissione esprimeva un giudizio negativo, avendo rilevato la mancata produzione della seconda monografia da parte della L M, ma confermava la valutazione di merito assolutamente positiva già espressa dalla precedente Commissione. Pure detta valutazione negativa veniva annullata dal TAR del Lazio che, con la sentenza 4 luglio 2017, n. 7695, accoglieva la censura dell'interessata riguardante l'asseritamente omessa produzione della seconda monografia (sulla quale si era basata la mancata attribuzione dell'ASN). rilevando principalmente che tale parametro di valutazione era stato illegittimamente introdotto ex post dalla Commissione come requisito preliminare di ammissibilità della valutazione delle pubblicazioni a pena di esclusione, senza alcun riscontro nell'art. 3, comma 3, del d.m. n. 76 del 2012. Il

TAR

Lazio, dopo aver ribadito che il giudice amministrativo aveva già dichiarato la portata positiva dei giudizi resi dalla prima Commissione, disponeva l'annullamento del diniego di abilitazione senza rimettere la candidata al riesame di una ulteriore Commissione. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in poi: MIUR) e la Commissione di rivalutazione nominata in data 3 Ric. 2019 n. 19144 sez. SU - ud. 07-07-2020 -3- febbraio 2017 non davano esecuzione alla suddetta sentenza n. 7695 del 2017, ormai passata in giudicato. La professoressa adiva il Giudice dell'ottemperanza mediante la proposizione di apposito ricorso, ma nel frattempo, in data 31 gennaio 2018, veniva pubblicato il giudizio ancora una volta negativo della Commissione di rivalutazione. Anche che7 tale ultimo diniego veniva impugnato innanzi al TAR (i i ( del Lazio, il quale, con la sentenza n. 4283 del 18 aprile 2018, respingeva il ricorso, escludendo l'illegittimità della valutazione di merito negativa questa volta espressa dalla Commissione di riesame, che ribaltava il giudizio positivo per due volte in precedenza formulato sui medesimi titoli dalle altre Commissioni. Il TAR in particolare sottolineava che la Commissione di riesame era tenuta, nell'esercizio della propria discrezionalità ed entro i limiti indicati dalla sentenza da eseguire, a valutare ex novo la candidata non essendo obbligata a fare propri i giudizi di merito espressi, in particolare, dalla prima Commissione, in quanto anche in sede di ottemperanza l'effetto conformativo del giudicato non può elidere la suddetta discrezionalità. In particolare veniva precisato che la "nuova" Commissione doveva soltanto rispettare i limiti derivanti dai due giudicati intervenuti nella vicenda - limiti riguardanti, rispettivamente, l'accezione di un eventuale nuovo giudizio di "accettabile" in senso positivo nonché la cristallizzazione dei criteri posti dalla "prima" Commissione oltre che l'illegittimità della interpolazione di un nuovo parametro di valutazione di tipo "quantitativo" costituito dalla seconda monografia - ma certamente, proprio perché di rinnovata composizione, la Commissione non doveva attenersi ai giudizi di merito delle precedenti Commissioni.

2. In sede di appello avverso tale ultima sentenza del

TAR

Lazio, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza 25 febbraio 2019, n. 1321 - cui si riferisce il presente ricorso - ha annullato gli atti Ric. 2019 n. 19144 sez. SU - ud. 07-07-2020 -4- impugnati ed ha stabilito che il MIUR in attuazione del giudicato in contestazione fosse tenuto a rilasciare l'abilitazione di cui si tratta all'interessata.

3. In data 11 giugno 2019 il MIUR ha provveduto ad inserire la professoressa L M nell'elenco degli abilitati alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale di Diritto del lavoro, di cui alla tornata del 2012;
Il 14 giugno 2019 è stato notificato alla L M il presente ricorso proposto dal MIUR avverso la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1321 del 2019;
In data 17 giugno 2019 è stata notificata alla professoressa istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 1321 del 2019 (ancorché già eseguita), esaminata dal Consiglio di Stato nella camera di consiglio del 18 luglio 2019. 4. Il ricorso del MIUR, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domanda la cassazione di quest'ultima sentenza del Consiglio di Stato per un unico, articolato motivo deducendo eccesso di potere giurisdizionale per travalicamento da parte del Giudice amministrativo dei limiti esterni del proprio ambito di giurisdizione consistito nell'arbitraria invasione nella sfera riservata al potere della Pubblica Amministrazione, derivante dalla diretta attribuzione alla ricorrente del bene della vita desiderato.

5. La professoressa C L M resiste con controricorso illustrato da memoria.

6. La causa, la cui trattazione è stata originariamente fissata per l'udienza del 10 marzo 2020 è stata rinviata a nuovo ruolo, per sopravvenuto impedimento del relatore e quindi rimessa in decisione all'odierna udienza pubblica.

7. In vista di tale ultima udienza la ricorrente ha depositato un'ulteriore memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ric. 2019 n. 19144 sez. SU - ud. 07-07-2020 -5- 1. Con l'unico motivo il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in poi: MIUR) propone ricorso per motivi di giurisdizione ex art. 111, comma ottavo, Cost., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e successive modifiche e integrazioni "per eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo del c.d. sconfinamento o invasione dai limiti della giurisdizione laddove il Consiglio di Stato ha affermato la propria giurisdizione nella sfera riservata al potere dell'Amministrazione". Si sostiene che il Consiglio di Stato - avendo ordinato all'Amministrazione di attribuire alla candidata l'abilitazione scientifica nazionale (di seguito: "ASN") alle funzioni di professore universitario di prima fascia senza sottoporre l'interessata al riesame di una nuova Commissione, eventualmente indicando i parametri di valutazione da applicare - avrebbe privato l'Amministrazione della propria discrezionalità tecnico-valutativa costantemente riconosciutale dalla giurisprudenza amministrativa in tema di concorsi ed esami pubblici e si sarebbe di fatto sostituito all'Amministrazione stessa nel conferire alla candidata il bene della vita cui aspirava. Il ricorrente ricorda che, per costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa (che trova riscontro anche nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite;
si cita Cass.
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