Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2023, n. 20383

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2023, n. 20383
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20383
Data del deposito : 12 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato MAURO GIONNI, nell'interesse delle parti civili LE CE e LE BA, c:hiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso e depositando la nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 26 aprile 2022, confermava quella del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva accertato la responsabilità penale di AU AR, in relazione al delitto di diffamazione in danno di BI e CH Ledda. i 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di AU AR consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il motivo deduce violazione di legge quanto agli artt. 541 e 592 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. La Corte di appello con la sentenza ora impugnata rigettava gli appelli sia dell'imputato che delle parti civili, che chiedevano la riforma della sentenza di primo grado per non aver liquidato il danno risarcibile. Avrebbe errato la Corte territoriale condannando l'imputato alla rifusione delle spese di lite pur a fonte della soccombenza di entrambi gli appellanti, in carenza assoluta di motivazione.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

5. Il difensore di parte civile ha depositato conclusioni con le quali ha condiviso quelle della Procura generale, chiedendo la rirusione delle spese anche in questo grado di giudizio.

6. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni, in replica a quelle della Procura generale, con le quali ha ulteriormente illustrato le ragioni del ricorso chiedendone l'accoglimento.

7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.

5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162
, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Va da subito richiamata Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207946 - 01 che osservava come sia « [...] ben vero che nella sostanza la posizione di quest'ultima [la parte civile - n.d.e.] risulta ridimensionata, rispetto alle statuizioni adottate in primo grado, tuttavia non sussiste la dedotta violazione dell'art. 541 co. 1 c.p.p., posto che il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna, sicché (pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processuali) è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della

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