Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/12/2004, n. 22889
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la rituale notificazione all'incolpato, al domicilio eletto a questo fine, dell'avviso di fissazione dell'udienza disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense, è idonea a permettergli di avere piena conoscenza della relativa data e di far valere, attraverso il suo difensore, l'eventuale impossibilità di essere presente, essendo irrilevante la circostanza che egli, per ragioni di salute, non si sia recato presso detto domicilio in tempo utile per avere conoscenza dell'avviso.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente di sezione f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di sezione -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. ALTIERI EN - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA IO RI EL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 49, presso lo studio dell'avvocato CARLO ARNULFO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA;
- intimati -
avverso la decisione n. 65/03 del Consiglio nazionale forense, depositata il 11/04/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/04 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito l'Avvocato Carlo ARNULFO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di esposto presentato il 4 maggio 1999 da OS FR Vedova di TO LE, nonché dai figli della predetta LU, PA e OS LE, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova deliberava di aprire in data 22 luglio 1999 nei confronti dell'avvocato Ciriaco Angelo SA IO procedimento disciplinare per i seguenti capi di incolpazione:
1) perché in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro, ed in particolare del dovere di informazione,ometteva, in violazione dell'art 40 del Codice deontologico, di fornire sebbene più volte richiesto ai propri assistiti eredi LE, e per essi alla signora OS FR vedova del defunto TO LE, nell'interesse dei quali si era costituito parte civile nel procedimento penale a carico di PA EN imputato di omicidio colposo, notizie relative all'andamento del ricorso per Cassazione proposto avverso la sentenza del 28 aprile 1982 della Corte di Appello di Genova;
e perché successivamente nel corso del procedimento civile risarcitorio, instaurato nel 1988, ometteva ogni informativa LE, nota provvisoria e cronologica in data 3 novembre 1998 di L. 138.000.000 salvo conguaglio;
4) perché in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro, ed in particolare del disposto dell'art. 42 del Codice Deontologico,ometteva di restituire alla parte assistita il fascicolo di causa e relativa documentazione, sebbene sollecitato più volte anche dall'avvocato Sorrentino, al quale consegnava una documentazione monca e parziale.
Il COA deliberava il rinvio a giudizio dell'incolpato per l'udienza del 1^ ottobre 2000. All'esito lo proscioglieva dai capi di incolpazione n. 1 prima parte e n 4 mentre, ritenuta la sua responsabilità relativamente ai capi n. 2 e n. 3, gli infliggeva la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di un anno. Avverso la suddetta decisione l'avvocato SA IO proponeva impugnazione innanzi al Consiglio Nazionale Forense con atto del 14 marzo 2001. Il CNF, respinta preliminarmente una istanza di sospensione del giudizio disciplinare in attesa della definizione del giudizio penale instaurato per i fatti che avevano condotto alla circa l'andamento della causa ed in particolare la circostanza che nel corso del 1996 gli erano state versate le somme meglio indicate sub n 2 e 3,destinate ai propri clienti a titolo di risarcimento dei anni;
2) perché in violazione dei doveri di probità e decoro, ed in particolare del dovere di diligenza nella gestione del danaro ricevuto per conto della parte assistita, dovere previsto dall'art. 41 cod. deontologico, avendo ricevuto per conto dei clienti eredi LE la somma di L. 428.369.244 nel marzo del 1996,la metteva a loro disposizione, e solo in parte (L. 240.000.000) il 18 luglio 1997, trattenendola oltre il tempo strettamente necessario.
3) perché in violazione dei doveri di probità,dignità e