Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/01/2023, n. 00318

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/01/2023, n. 00318
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00318
Data del deposito : 10 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24821-2021 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale N\r\d' rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato H M B;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE -

RISCOSSIONE

13756881002, CATALANO GIUSEPPE CTLGPP72E16E050D;

- intimati -

avverso la sentenza n. 224/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. A D F. e)" Ric. 2021 n. 24821 sez. ML - ud. 27-10-2022 -2- R.G. 24821/2021 RILEVATO CHE: la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti avverso la pronuncia resa dal Tribunale della stessa città, adito da G C con ricorso in opposizione alla cartella esattoriale, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero del credito contributivo relativo all'anno 2014, che la Cassa asseriva di vantare nei suoi confronti;
la Corte territoriale ha ritenuto illegittima l'imposizione contributiva, ritenendo non sussistente in capo al Catalano l'obbligo di ischzione alla Cassa, avendo accertato il mancato svolgimento di attività libero professionale in forma occasionale o continuativa per tutto l'anno 2014;
la Corte di merito ha ritenuto al riguardo che l'autonomia regolamentare riconosciuta alle casse previdenziali private dall'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, non possa essere ritenuta estesa alla modifica dei presupposti d'iscrizione alla Cassa stessa, dovendo tale autonomia limitarsi ai sensi "...dell'art. 3, comma 12, della I. n. 335 del 1995, nel testo "ratione temporis" vigente, agli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico." (p. 5 .sent.);
la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;
G C è rimasto intimato;
l'Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata;
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di Fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi