Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2024, n. 27826

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Sentenza
19 aprile 2024
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Sentenza
19 aprile 2024

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Massime1

L'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore può essere condotto, in assenza di una legge scientifica universale di copertura, sulla base di una legge statistica, a condizione che sia verificato l'inveramento dell'effetto dell'insorgenza della malattia in una certa percentuale di casi esaminati, secondo un procedimento logico fondato su dati indiziari processualmente emersi e unitariamente considerati nelle singole ipotesi, idonei a condurre a una valutazione di elevata credibilità razionale. (Fattispecie relativa all'applicazione della teoria dell'effetto acceleratore del processo oncogeno e della dose cumulativa per la prolungata esposizione ad amianto, in cui la Corte ha annullato la decisione impugnata sul rilievo della mancata verifica dell'effettiva inferenza causale, per ciascuna delle vittime, della durata e dell'intensità dell'esposizione ad amianto, capace di accelerare l'insorgenza e la progressione del mesotelioma pleurico o del tumore polmonare, rendendo efficienti le condotte omissive comprese in un determinato periodo di esposizione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2024, n. 27826
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27826
Data del deposito : 19 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

ACR 27826-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: UGO BELLINI - Presidente - Sent. n. sez. 630/2024 -UP 19/04/2024 DANIELA CALAFIORE - Relatore R.G.N. 5109/2024 LOREDANA MICCICHE' AR BR IL MARI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LE AN nato a [...] il [...] RI BR nato a [...] il [...] TI IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di TI IO ed il rigetto del ricorso di RI BR e LE AN, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p. udito il difensore, avvocato MARA LAURA del foro di BUSTO ARSIZIO, in difesa delle parti civili MEDICINA DEMOCRATICA MOV. LOTTA PER LA SALUTE SOC. - COOPERATIVA e ASS. ITAL. ESPOSTI AMIANTO (A.I.E.A.) NAZIONALE che, dopo aver riassunto ampiamente le ragioni chiede il rigetto del ricorso proposto dagli imputati LE IA e ER BR (deceduto) e l'inammissibilità del ricorso di AZ RG (deceduto), come da conclusioni e nota spese che deposita. Udito l'avvocato MARA LAURA, come da nomina a sostituto processuale depositata in udienza, altresì in qualità di sostituto processuale dell'avvocato D'AMICO LAURA del foro di TORINO difensore delle parti civili CAMERA DEL LAV. TERRITORIALE CGIL DEL VERBANO IO LA, LU FA, EL RI UI, US AU, US KA, US KA QUALE RAPPR. DEL FIGLIO MINORE NI DO, US AU IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPR. DEL FIGLIO MINORE US LO, SS RL, BO NA, SS ER SS ER IN QUALITÀ DI LEG. RAPPR. DELLA FIGLIA MIN SS MB, AV AN RI, RR NT, RR FA, ER AN IN PR. E QUALE LEG. RAPPR. DELLA FIGLIA MIN. OR IC, ER ER IN PR. E QUALE LEREDE DELLA SIG.RA OT IN, AZ RA, AZ AN, AN RI LA, LÙ BI, LÙ VI, LÙ UI IN PR. E QUALE EREDE DELLA SIG.RA NE CA, RA NC, ZZ UL, ZZ IA, BO SA IN PR. E QUALI EREDI DI ZZ AN, AM EL, IN IA, IN SI IN PR. E QUALE LEG RAPPR. DEL FIGLIO MIN. AI OO FA, IN AU, IN JE, LO AL, LO UE, AI OO IA, EL AN, FE NL, FE RI SA, IO LA, BR SS, BR LO, LU AU, LU FA, AN RI RA, AN RI RA, EL MA, che si riporta alle conclusioni e nota spese depositate in udienza e chiede la conferma della sentenza della Corte di Appello di Torino. Per TI IO, entrambi i difensori di fiducia del foro di Milano avvocato ACCINNI AN PAOLO e avvocato BACCAREDDA BOY CARLO depositano note di udienza e chiedono l'estinzione del reato per intervenuta morte del ricorrente prima che la sua condanna diventasse definitiva. E' presente l'avvocato PADOVANI TULLIO del foro di PISA sia in qualità di difensore di fiducia di RI BR, AN UI entrambi deceduti che in qualità di sostituto processuale dell'avvocato SASSI CARLO e dell'avvocato DE LUCA MARCO entrambi del foro di Milano e difensori di fiducia del ricorrente LE AN, come da nomine ex art. 102 c.p.p. depositate in udienza. L'avvocato PADOVANI, dopo aver esposto ampiamente i motivi di ricorso in particolare riguardo la posizione del LE, conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. In difesa di RI BR è presente il difensore avvocato ALTANA THOMAS del foro di VERBANIA che, come da nota già inviata mezzo PEC, chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte del reo. pr 2 RITENUTO IN FATTO 1. LE IMPUTAZIONI E LE PARTI 1.1 Gli odierni ricorrenti, BR ER e IA LE, direttori dello stabilimento di Verbania Pallanza della MO s.p.a., il primo dal 28 novembre 1975 al novembre 1976 ed il secondo dal novembre 1976 al luglio 1983, unitamente a RG AZ e ad altri imputati componenti del Consiglio di amministrazione o amministratori delegati della medesima società, sono stati tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Verbania, con decreto del 9 marzo 2010, per rispondere dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, aggravati dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

1.2. Era stato contestato agli imputati, in ragione delle cariche ricoperte in un arco temporale compreso tra l'aprile del 1972 e l'aprile del 1988, di avere cagionato la morte dei lavoratori singolarmente indicati in rubrica, o di avere comunque provocato la malattia professionale di altri lavoratori, a loro volta richiamati nell'imputazione, per colpa consistita nella mancata adozione delle misure che sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro operanti nello stabilimento "Rhodiatoce Società Italiana Nailon - MO s.p.a." di Verbania Pallanza, nonostante fosse confermata da anni la correlazione tra l'inalazione delle fibre di amianto, cui erano esposti i lavoratori e le patologie dell'asbestosi, del mesotelioma, del tumore polmonare, delle placche e degli ispessimenti pleurici. Gli imputati, secondo l'imputazione, avrebbero altresì agito in violazione dei precetti contenuti nel d.P.R. n. 547 del 1955, artt. 377, commi 1 e 2, e 387, nonché nel d.P.R. n. 303 del 1956, artt. 4,19 e 21, omettendo di fornire ai lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi all'esposizione, diretta e indiretta, alle polveri di amianto, minerale largamente impiegato all'interno degli ambienti di lavoro. Sia i datori di lavoro che i dirigenti, inoltre, avrebbero omesso tra l'altro di attuare le misure di igiene previste dal d.P.R. n. 303 del 1956, non rendendo edotti i lavoratori del rischio specifico di inalazione di polveri-fibre di amianto cui erano esposti, non facendo effettuare in luoghi separati, ogni qualvolta ciò fosse possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri e non adottando i provvedimenti volti a impedire o a ridurre efficacemente, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione delle polveri, in relazione all'esecuzione dei lavori che normalmente davano luogo alla formazione e alla dispersione di quella polvere. 山 1 1.3. Nel giudizio, si sono costituite parti civili l'Associazione Italiana Esposti Amianto, l'Associazione Medicina Democratica- Movimento per la lotta per la salute, Camera del Lavoro Territoriale CGIL del Verbano-Cusio-Ossola e gli eredi delle persone offese decedute in conseguenza delle imputazioni in oggetto, in atti meglio specificate.

2. I precedenti giudiziari rilevanti.

2.1. Il giudizio di cui si discute ha fatto seguito ad altro (cd. "MO 1") a carico dei medesimi imputati, ad eccezione di uno poi deceduto, avente ad oggetto tre ulteriori ipotesi di omicidio colposo di lavoratori, per morte conseguente ad asbestosi, e otto episodi di lesioni derivanti da mesotelioma pleurico ai danni di altrettanti lavoratori del medesimo stabilimento. Nel processo in questione, la sentenza della Corte di appello, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva condannato tutti gli imputati, era stata in parte annullata con rinvio da Sez. 4 n. 38991 del 10 giugno 2010, limitatamente ai decessi dei lavoratori morti per aver contratto il mesotelioma pleurico, mentre era stata confermata la statuizione di condanna degli imputati in ordine agli omicidi colposi dei dipendenti affetti da asbestosi, venendo affidato al giudice del rinvio il compito di attenersi al seguente principio di diritto: "nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità, quando la ricerca della legge di copertura deve attingere al "sapere scientifico", la funzione strumentale e probatoria di quest'ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di motivare la scelta ricostruttiva ancorata ai concreti elementi scientifici raccolti. Una opzione ricostruttiva fondata sulla mera opinione del giudice attribuirebbe a questi, in modo inaccettabile, la funzione di elaborazione della legge scientifica e non invece, come consentito, della sola utilizzazione".

3. La sentenza di primo grado.

3.1. Con esclusivo riferimento a quanto devoluto al presente giudizio di legittimità, va premesso che, in primo grado, il Tribunale di Verbania, con sentenza del 19 luglio 2011, ha assolto gli imputati dai delitti di lesioni personali colpose consistite in una malattia professionale, asseritamente commessi in danno dei dipendenti RO SO e IE BA, perché il fatto non sussiste, nonché dai delitti loro rispettivamente ascritti di omicidio colposo relativi ai decessi per carcinoma polmonare, perché il fatto non sussiste, e dai delitti di omicidio colposo riguardanti i decessi per mesotelioma e dai reati concernenti le lesioni personali consistite in placche pleuriche/ispessimenti pleurici, per non aver commesso il fatto. 4 2 3.2. Secondo il Tribunale, con riferimento alle morti per tumore polmonare, non era stata acquisita certezza processuale circa la derivazione di tale patologia, di origine multifattoriale, dalla esposizione dei lavoratori all'asbesto, stante la condizione di fumatore di quasi tutti i lavoratori, escluso MO AR, rispetto al quale era impossibile comunque escludere l'azione di un fattore alternativo.

3.3 In ordine poi ai decessi causati dai mesoteliomi, pleurici e peritoneali, il Tribunale, pur precisando che doveva ritenersi processualmente provato il ruolo eziologico dell'esposizione dei lavoratori all'amianto presente nello stabilimento, è parimenti pervenuto all'assoluzione degli imputati rispetto a tali eventi, osservando, in particolare, come fossero controverse nel dibattito scientifico la valenza eziologica di tutte le esposizioni, l'esistenza di una relazione che correli l'aumento della incidenza della malattia alla durata dell'esposizione all'agente cancerogeno e l'esistenza altresì del cd. effetto acceleratore, cioè di una proporzionalità inversa tra dose cumulativa e latenza, tale che all'aumentare della dose o della durata dell'esposizione diminuisca la latenza della malattia.

3.4. Infine, rispetto alle lesioni personali, il Tribunale assolveva ugualmente gli imputati, rimarcando come fossero ignote la data o l'epoca di insorgenza delle malattie, non essendovi

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