Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2018, n. 09545

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2018, n. 09545
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09545
Data del deposito : 18 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 24302-2016 proposto da: D F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE'

CAVALIERI

11, presso lo studio dell'avvocato A F, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M F;

- ricorrente -

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE DIPARTIMENTO TESORO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO SO, che lo rappresenta e difende;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 433/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal Consigliere Dott. A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L C, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati F e T.

FATTI DI CAUSA

F D ha proposto ricorso articolato in sei motivi (dei quali il secondo suddiviso in quattro sottomotivi ed il terzo suddiviso in due sottomotivi) contro la sentenza n. 433/2016 della Corte d'Appello di Venezia del 15 marzo 2016. Resiste con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa 1'8 maggio 2014 dal Tribunale di Belluno, rideterminò in C 200.000,00 la sanzione per violazione del divieto posto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, conv. nella legge n. 197 del 1991 (nella specie applicabile ratione temporis, poi abrogato dal d. 1gs. 21 novembre 2007, n. 231, e confluito nell'art. 49 dello stesso d. 1gs. n. 231 del 2007, quindi oggetto di una serie di interventi integrativi e modificativi negli ultimi anni, fino alla sostituzione operatane dall'art. 3, comma 1, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90), in relazione a transazioni finanziarie per complessivi C 9.000.000,00 in contanti, ricostruite nell'ambito di un procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno e relative alle attività della GD Consulting s.r.I., della quale il D era agente. Era risultato che la GD Consulting s.r.l. raccogliesse soldi in contanti da operatori economici e risparmiatori per poi trasferirli in Svizzera presso la General Dinamics SA di Lugano. Ric. 2016 n. 24302 sez. 52 - ud. 13-02-2018 -2- Al D venne in particolare contestato, con verbale notificatogli il 12 luglio 2007, di aver trasferito a tale G D G denaro contante, senza ausilio di intermediari abilitati, per un valore complessivo di C 4.500.000,00;
nonché a tale Roberto Bortolotto, con le stesse modalità, la somma di C 1.000.000,00, ed a tale Massimo De Grandis la somma di C 3.500.000,00. Venne quindi emesso il 10 novembre 2011 e notificato al D il 25 novembre 2011 decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che intimava il pagamento della sanzione di C 1.800.000,00. F D propose opposizione con ricorso depositato il 23 novembre 2011 davanti al Tribunale di Bergamo. Si costituì con memoria del 3 maggio 2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bergamo e all'udienza del 9 maggio 2012 l'opponente eccepì la tardività della costituzione dell'amministrazione, con le conseguenti decadenze. Con sentenza resa all'udienza del 5 marzo 2013 il Tribunale di Bergamo dichiarò la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Belluno. Quest'ultimo, con sentenza dell'8 maggio 2014, accolse in parte l'opposizione, ritenendo congrua la sanzione nel minor importo di C 900.000,00. La Corte d'Appello di Venezia ridusse ulteriormente tale importo, considerato come per il D il P.M. avesse richiesto l'archiviazione per i reati di truffa, appropriazione indebita e riciclaggio. Quanto al resto dell'appello del D, la Corte di Venezia reputò irrilevante la deduzione della tardività della costituzione del Ministero dinanzi al Tribunale di Bergamo ai fini del rilievo, attuabile pure d'ufficio, della interruzione della prescrizione. La sentenza impugnata inoltre superò le contestazioni dell'appellante circa la mancata produzione del decreto del 7 maggio 2007 della Ric. 2016 n. 24302 sez. 52 - ud. 13-02-2018 -3- A.G. inquirente e l'omessa indicazione del iocus commissi delicti (individuata nell'ingiunzione con riferimento alla sede di Belluno, quale luogo operativo dell'illecita attività societaria). Inoltre, la Corte d'Appello rinvenne la prova della violazione nella "fonte documentale" (specificata a pagina 7 di sentenza: sommarie informazioni di G D G;
assegni bancari del 3 marzo 2005 e 16 maggio 2005;
intercettazione telefonica del 12 gennaio 2006). I giudici del gravame disattesero ulteriormente l'eccezione di tardività della contestazione del 12 luglio 2007 con riguardo al termine di novanta giorni ex art. 14, legge n. 689/1981. Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., nella quale ha dichiarato di rinunciare al sesto motivo di ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.11 primo motivo del ricorso di F D denuncia ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione circa il terzo motivo di appello, quanto alla violazione dell'art. 14, comma 2, legge n. 689/1981, e quindi del diritto di difesa del ricorrente per la mancata indicazione dei luoghi in cui si sarebbero verificate le condotte illecite contestate. Il motivo 2A del ricorso di F D allega la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa pronuncia imputabile alla Corte di Venezia riguardo alla domanda formulata al punto 5 del quarto motivo di appello, quanto al mancato deposito del verbale di sommarie informazioni rese da G D G ed alla riproduzione delle stesse dichiarazioni del Dalla Grassa in modo parziale nel verbale di contestazione. Ric. 2016 n. 24302 sez. 52 - ud. 13-02-2018 -4- Il motivo 2B del ricorso di F D censura l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (avendo la Corte d'Appello fatto riferimento ad assegni bancari emessi il 3 marzo 2005, mentre si trattava di ricevute, senza peraltro spiegare perché essa considerasse il passaggio di denaro avvenuto in Italia e non in Svizzera). Il motivo 2C del ricorso censura l'omessa pronuncia riguardo alla domanda formular al punto 4 del quarto motivo di appello (inerente al trasferimento a Massimo De Grandis della somma di C 3.500.000,00 ed alla intercettazione telefonica del 12 gennaio 2006). Il motivo 2D del ricorso di F D espone la violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 416 c.p.c., applicabile ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 150/2011, per l'utilizzazione dei documenti prodotti in giudizio dal Ministero intimato nonostante il provvedimento del Tribunale di Bergamo dichiarativo della tardività del deposito degli atti e della comparsa avvenuto con la costituzione del 3 maggio 2012. Si fa in specie riferimento alle ricevute bancarie del 3 marzo 2005 e del 16 maggio 2005, nonché al verbale di intercettazione telefonica del 12 gennaio 2006, che non potevano essere utilizzate per decidere, stante l'intervenuta preclusione istruttoria, laddove, per contro, la sentenza impugnata afferma che "la prova della violazione si evince da fonte documentale", citando appunto tali documenti. Il motivo 3A del ricorso di F D allega la violazione dell'art. 14, legge n. 689/198, e la nullità dell'ordinanza- ingiunzione opposta per il mancato rispetto del termine di novanta giorni previsto per la notificazione degli estremi della violazione al trasgressore, con correlata estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. Ric. 2016 n. 24302 sez. 52 - ud. 13-02-2018 -5- Il motivo 3B del ricorso denuncia la violazione dell'art. 115 c.p.c., per l'utilizzazione fatta dalla Corte d'Appello del decreto del 7 maggio 2007 della A.G. inquirente, nonostante la mancata produzione in causa dello stesso da parte dell'amministrazione intimata, con conseguente violazione del diritto di difesa. Il quarto motivo del ricorso di F D deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia riguardo alla domanda formulata con il paragrafo A del sesto motivo di appello. Si allega, pertanto, la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo relativo al mancato esame del citato motivo di appello in punto di intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute e nullità dell'ordinanza- ingiunzione opposta per il mancato rispetto del termine massimo di definizione del relativo procedimento amministrativo. Il quinto motivo del ricorso di F D lamenta la violazione dell'art. 28, comma 2, legge n. 689/1981, in ordine alla tardività dell'eccezione di interruzione della prescrizione. Il sesto motivo del ricorso (rinunciato in memoria) censura, infine, la violazione dell'art. 112 c.p.c., con riferimento all'omessa pronuncia riguardo alla domanda contenuta nel sesto motivo di appello, con il quale si chiedeva di ridurre la sanzione comminata, dovendosi considerare quale unica violazione quella consistente nel ricevere il denaro contante dal cliente per consegnarlo alla General Dinamics SA. Il primo motivo del ricorso di F D è inammissibile o comunque infondato. Il ricorrente ripropone al riguardo il contenuto del suo terzo motivo di appello, ma l'omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell'art.112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il Ric. 2016 n. 24302 sez. 52 - ud. 13-02-2018 -6- giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, 16/03/2017, n. 6835). Peraltro, la sentenza impugnata ha esaminato la questione inerente al luogo di commissione del fatto, richiamando e trascrivendo il punto dell'ingiunzione che individuava nella "sede di Belluno ... la sede operativa di tale illecita attività", sicché il ricorrente auspica soltanto una diversa valutazione della questione rispetto alla decisione assunta al riguardo dalla Corte di Venezia. Né, in astratto, la denuncia rivela decisività, atteso che, ai fini della valida contestazione di un illecito amministrativo al trasgressore, il verbale deve specificare quei soli elementi che si rivelino, alla stregua di apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa, tali, cioè, da consentire all'interessato di opporre alla P.A. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l'insussistenza dello stesso. Sono altresì infondati i motivi 3A e 3B del ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi. La Corte d'Appello, sul punto della verifica di tempestività della contestazione, ha fatto riferimento al decreto del 7 maggio 2007 con cui l'autorità giudiziaria procedente aveva autorizzato l'utilizzazione a fini amministrativi dei dati acquisiti nel procedimento penale (paragrafi 10, 11 e 16 di sentenza). L'esistenza ed il contenuto di tale decreto dell'autorità giudiziaria è stato correttamente inteso dalla Corte di Venezia come rientrante fra le circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale di accertamento giacché constatate dal Ric. 2016 n. 24302 sez. 52 - ud. 13-02-2018 -7- pubblico ufficiale, e rispetto alle quali lo stesso verbale è perciò dotato di fede privilegiata (arg. da Cass. Sez. U, 24/07/2009, n. 17355). La decisione della questione di diritto si uniforma, peraltro, all'interpretazione giurisprudenziale secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, al di fuori dell'ipotesi di connessione per pregiudizialità, disciplinata dall'art. 24 della I. n. 689 del 1981, qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall'art. 14 della citata legge per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, posto che, qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestare immediatamente all'indagato la violazione amministrativa, l'autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la vis attractiva della fattispecie penale e, nel contempo, sarebbe frustrato il segreto investigativo imposto dall'art. 329 c.p.p. (Cass. Sez. 2, 05/11/2009, n. 23477;
Cass. Sez. 2, 30/03/2010, n. 7754). Il sesto motivo è stato rinunciato dal ricorrente e ciò rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno della censura. 11.2. Rispetto alle restanti censure, risulta logicamente pregiudiziale l'esame del motivo rubricato come "2D" del ricorso di F D (violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 416 c.p.c. ed all'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 150/2011). Tale motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe gli altri motivi, i quali perdono conseguentemente immediata rilevanza decisoria, imponendosi in sede di rinvio un nuovo esame delle risultanze istruttorie che tenga conto dei successivi rilievi. Ric. 2016 n. 24302 sez. 52 - ud. 13-02-2018 -8- Si ha qui riguardo a controversia di opposizione a sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, instaurato il 23 dicembre 2011, e quindi, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, disciplinato dal procedimento di cui all'art. 6 dello stesso decreto legislativo. Tale articolo 6 del d.lgs. n. 150/2011, stabilisce, allora, che "le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo", dovendosi, in particolare, l'opposizione, quale quella per cui è causa, contro sanzione applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di antiriciclaggio, proporsi davanti al tribunale del luogo in cui è stata commessa la medesima violazione. Il comma 8 dell'art. 6, d.lgs. n. 150/2011, prescrive che "con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza". L'art. 2, comma 1, sempre del d.lgs. n. 150/2011, premette quali siano le "Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro", stabilendo che "nelle controversie disciplinate dal Capo II, non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e Ric. 2016 n. 24302 sez. 52 - ud. 13-02-2018 -9- sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile". Trova dunque applicazione, nei procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione disciplinati dall'art. 6, d.lgs. n. 150/2011, altresì l'art. 416 c.p.c., il quale impone al convenuto, tra l'altro, di indicare, con la memoria difensiva di costituzione in giudizio tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, i documenti probatori dei quali intende avvalersi, con la conseguenza che l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determina la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo (art. 420, comma 5, c.p.c.). Un diverso regime, come visto, è tuttavia fissato dal medesimo art. 6, d.lgs. n. 150/2011, al comma 8, per la copia del rapporto e per gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, giacché per essi è il giudice che, con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla quale le parti sono tenute a comparire, ordina all'autorità opposta, autrice del provvedimento impugnato, di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza stessa, tale documentazione. In riferimento a detto ultimo termine, al pari di quanto questa corte affermava per l'omologo termine di dieci giorni, fissato dall'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il deposito da parte dell'amministrazione dei documenti relativi all'infrazione e alla sua contestazione, deve escludersi la natura perentoria, mancando nella norma una simile comminatoria, onde la sua inosservanza non implica alcuna decadenza e rappresenta una mera irregolarità, rimanendo perciò la copia del verbale di Ric. 2016 n. 24302 sez. 52 - ud. 13-02-2018 -10- contestazione tardivamente prodotta sempre utilizzabile come prova (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2015, n. 5828;
Cass., Sez. 1, 05/07/2006, n. 15324;
Cass. Sez. 1, 11/11/2004, n. 21491). Ad analoga conclusione questa Corte è già pervenuta con riferimento al procedimento di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, affermando che il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art.416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (così Cass. Sez. 6 - 2, 09/08/2016, n. 16853). Nel caso in esame, a fronte dell'opposizione proposta da F D con ricorso del 23 novembre 2011 davanti al Tribunale di Bergamo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze si costituì con memoria del 3 maggio 2012 per l'udienza del 9 maggio 2012, e quindi senza osservare il termine di cui all'art. 416, comma 1, c.p.c. E' peraltro certo in giurisprudenza che nelle controversie regolate dal rito di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c., la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente, a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito (come avvenuto nella specie davanti al Tribunale di Belluno), non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., la prosecuzione del giudizio originario, con la conseguenza che, quanto al convenuto, ai fini dell'apprezzamento nei suoi riguardi del regime delle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c., non deve farsi riferimento Ric. 2016 n. 24302 sez. 52 - ud. 13-02-2018 -11- alla sua costituzione nel giudizio riassunto, ma alla prima costituzione avanti al giudice che si dichiarò incompetente (Cass. Sez. L, 09/11/2001, n. 13924;
Cass. Sez. L, 08/02/1999, n. 1076). Il Tribunale e la Corte d'Appello, pertanto, avrebbero potuto tener conto, per le loro decisioni sulla causa, della copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione ed alla notificazione della violazione, comunque prodotti dal Ministero opposto in forza dell'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011, ma non anche dell'ulteriore documentazione probatoria offerta in comunicazione dal convenuto, stante la maturata preclusione ex art. 416 c.p.c. III. Va quindi accolto il motivo rubricato come "2D" del ricorso di F D, vanno rigettati il primo motivo ed i motivi 3A e 3B del ricorso, mentre va dichiarato rinunciato il sesto motivo e vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi. La rinuncia al sesto motivo, inerente all'entità della sanzione comminata, assorbe altresì i rilievi svolti in memoria dal ricorrente in ordine al principio del favor rei introdotto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, nell'art. 69, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nonché all'applicazione dello jus superveniens costituito dall'art. 63, commi 1 e 6, del medesimo d.lgs. n. 231 del 2007, come modificati sempre dal d.lgs. n. 90 del 2017. Consegue la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia, che deciderà la causa uniformandosi all'enunciato principio. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.
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